Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-1692/2018
Sentenza d e l 1 5 ottobre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliere Manuel Piazza.
Parti A._______, nata il (...), Nigeria, patrocinata da Rosario Mastrosimone, SOS Ticino, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2018 / N (…).
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Fatti: A. A.a A._______, priva di documenti di identità e dichiaratasi cittadina nigeriana con ultimo indirizzo a B._______ (C._______), è giunta in Svizzera il 12 gennaio 2016, depositando il medesimo giorno una domanda d’asilo presso il (…) di D._______. Con referto radiologico del (…) l’(…) ha stabilito a (…) anni la minore età dell’interessata. A.b Il 25 gennaio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM o autorità inferiore) ha provveduto all’audizione sulle generalità. La richiedente ha riferito di essere stata adescata in strada a B._______, mentre “piangeva”, da uno sconosciuto di nome E._______, il quale l’avrebbe alloggiata per alcuni giorni e convinta a seguirlo, offrendosi di aiutarla a frequentare una scuola. L’espatrio dalla Nigeria sarebbe avvenuto con un gruppo di altre (…) persone tra cui alcune ragazze. Esso, passando per il F._______, si sarebbe diretto verso la G._______ e in particolare sarebbe giunto a H._______. Nel (…) del (…), prima di essere ucciso da un “proiettile vagante”, E._______ avrebbe pagato (…) alla coppia nigeriana che ospitava la richiedente e avrebbe organizzato il viaggio verso l’I._______, avvenuto il (…). Una volta giunta, la richiedente avrebbe soggiornato presso alcuni centri profughi come pure presso conoscenti e amici. Con riferimento ai motivi della domanda di asilo l’interessata ha riferito di essere “espatriata perché ho seguito il signore che mi ha accompagnato a H._______ in G._______. Io ho accettato di seguirlo perché c’erano altre ragazze con noi durante il viaggio ma lui non mi aveva detto la destinazione”. A.c L’11 febbraio 2016 la richiedente è giunta al foyer della (…) a J._______ ed ha sostenuto l’audizione “Diritto allargato di essere sentiti sull’allontanamento Dublino”, durante la quale ha riferito segnatamente di essere incinta e di volere abortire. L’interessata ha altresì riferito di non desiderare tornare in I._______ dove, sebbene vi risiedano alcuni parenti, con cui non desidera più avere alcun contatto, “non c’è lavoro, tranne quello di prostituirsi e io non lo voglio fare”. L’interessata ha specificato inoltre di essere debitrice di (…) nei confronti di E._______ e della di lui moglie K._______, la quale l’avrebbe importunata sia direttamente che indirettamente, tramite la nonna rimasta in Nigeria, al fine di costringerla all’estinzione del debito.
D-1692/2018 Pagina 3 A.d Il (…), l’interessata, come da sua espressa volontà, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico teso all’interruzione della gravidanza di circa (…) settimane, che sarebbe da ricondurre a dire del rapporto della (…) (cfr. atto A34) a un abuso sessuale avvenuto in I._______. L’aborto, il secondo dopo un primo avvenuto nel (…) (cfr. ibidem), è avvenuto all’(…) a L._______. A.e Il servizio psicologico della (…), costatate le difficili condizioni psicofisiche in cui versava l’interessata al suo arrivo, ha sostenuto un colloquio con la stessa. Ella ha quindi riferito di essere fuggita dal suo carnefice che la costringeva alla prostituzione. Egli avrebbe reclamato inoltre il rimborso delle spese sostenute, pari a (…), per il “viaggio” dalla Nigeria in I._______ e l’avrebbe minacciata, perseguitandola anche telefonicamente come costatato dai servizi del foyer, che sono intervenuti “facendole distruggere le vecchie SIM card e impedendole di memorizzare qualsiasi vecchio numero”. A dire della richiedente “ritornare al suo paese di nascita significherebbe venire uccisa e perseguitata”. Tra gli eventi traumatici, l’interessata ha altresì aggiunto di avere subìto una “violenza carnale da parte di un gruppo di compagni, avere assistito alla violenza carnale di una sua amica, poi uccisa, e altre violenze subite durante il viaggio verso l’I._______”. Secondo il servizio psicologico della (…) lo stato di “pluritraumatizzata” e il dolore psichico emotivo, derivato dagli eventi avversi subìti, richiederebbe un duraturo e adeguato percorso di reintegrazione nella società con la determinazione di obbiettivi mirati e costruttivi, come pure imporrebbe di rinviare la seconda audizione federale. B. Il 16 novembre 2017 è quindi avvenuta la seconda audizione federale ex art. 29 LAsi. In tale occasione l’interessata ha riferito segnatamente di essere cresciuta con la nonna e alcuni zii, dai quali avrebbe subìto minacce e violenze. Ella ha inoltre indicato di essere stata vittima di due violenze carnali in Nigeria, la prima attorno al (…) del (…) per mano di alcuni compagni che, sebbene denunciati al direttore della scuola, non avrebbero subìto alcuna conseguenza. Incompresa dai suoi parenti, la richiedente avrebbe quindi lasciato nei giorni successivi la Nigeria, seguendo E._______ incontrato casualmente e unendosi ad altre ragazze. Quest’ultimo, sebbene inizialmente non avrebbe chiesto del denaro per l’espatrio, una volta giunti in G._______ avrebbe riferito all’interessata di essere tenuta a rifondere il costo del viaggio verso l’Europa; in particolare egli le avrebbe chiesto di restituire i soldi prostituendosi una volta giunti in I._______. Tuttavia E._______, a causa di alcuni diverbi con i “traghetta-
D-1692/2018 Pagina 4 tori” delle imbarcazioni, sarebbe stato ucciso a H._______ prima dell’imbarco. La moglie K._______ avrebbe quindi cercato di contattarla a più riprese, postulando la restituzione immediata del denaro necessario per l’espatrio dalla Nigeria verso l’I._______. La richiedente, attraverso conoscenti presso il centro profughi in M._______, avrebbe preso contatto con persone residenti a N._______, che dopo averla alloggiata l’avrebbero costretta a prostituirsi per pagare vitto e alloggio. La prostituzione sarebbe durata per un anno circa sino a quando ella non avrebbe scoperto di essere incinta e quindi avrebbe deciso di fuggire in Svizzera. In particolare ella ha riferito di non potere tornare in Nigeria a causa del debito contratto, indicando inoltre di non avere più alcun legame con la propria famiglia dopo le violenze carnali subìte dai compagni, rimaste incomprese da parte della stessa. C. Con decisione del 15 febbraio 2018 la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata, decretando al contempo l’allontanamento dalla Svizzera. D. Con ricorso del 20 marzo 2018, la richiedente (di seguito: la ricorrente o l’insorgente) è insorta contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando il riconoscimento dello statuto di rifugiata, con contestuale ammissione all’asilo. In via subordinata la stessa ha chiesto di restituire gli atti all’autorità inferiore per completare l’istruttoria e per l’emanazione di una nuova decisione in punto all’asilo. In via ancora più subordinata ella ha chiesto di costatare l’illiceità e l’inesigibilità dell’allontanamento, con contestuale decisione di ammissione provvisoria in Svizzera. Infine la ricorrente ha postulato l’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. L’11 giugno 2018, la ricorrente ha trasmesso al Tribunale quattro mezzi di prova a sostegno delle proprie conclusioni: un rapporto della (…) sulla sua situazione personale, due fermi-immagine del suo cellulare, un supporto DVD contenente tre tracce audio in lingua straniera come pure le trascrizioni delle relative traduzioni. F. Con ordinanza del 14 giugno 2018, il Tribunale ha esentato la ricorrente dal versamento dell’anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo nel contempo un esemplare del gravame e uno dello scritto dell’11 giugno 2018 all’autorità inferiore.
D-1692/2018 Pagina 5 G. Con risposta del 22 giugno 2018, la SEM ha chiesto la reiezione del gravame, adducendo che né il gravame né lo scritto seguente conterrebbero fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della sua posizione. La risposta è stata trasmessa alla ricorrente per conoscenza. H. Con scritto del 12 novembre 2019, la ricorrente ha chiesto lumi sullo stato della procedura. I. Con scritto del 16 aprile 2020 la ricorrente ha informato sulla propria situazione formativa e lavorativa, allegando un proprio scritto sul medesimo argomento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, 173.32) e dalla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), qualora la legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa
D-1692/2018 Pagina 6 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto ella è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto del ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano
D-1692/2018 Pagina 7 identificate delle carenze in tal senso, la decisione va di principio annullata ed il caso retrocesso all’autorità inferiore, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, sentenze del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 3, D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 4. Oggetto della vertenza in esame è la decisione della SEM del 15 febbraio 2018 con cui l’autorità inferiore ha negato alla ricorrente la qualità di rifugiata e respinto la domanda di asilo come pure disposto il suo allontanamento dalla Svizzera. 5. Nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha evidenziato dapprima che le dichiarazioni della richiedente non ottempererebbero le condizioni di verosimiglianza poste all’art. 7 LAsi e dall’altra non adempirebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. 6. 6.1 Con riferimento al mancato adempimento delle condizioni di cui all’art. 7 LAsi, la SEM ha evidenziato che le allegazioni della ricorrente sarebbero vaghe, contraddittorie ed inverosimili su diversi punti, segnatamente in ordine: al periodo di convivenza con la madre, all’episodio violento relativo alla tanica di benzina per mano della madre dapprima e poi per mano della sorella, alla descrizione degli episodi di violenza carnale subìti rispettivamente al contesto in cui essi sarebbero avvenuti, come pure in ordine alle minacce proferite da K._______, moglie di E._______, in punto al rientro del debito contratto con quest’ultimo. 6.2 Con ricorso l’interessata ha ammesso l’esistenza di due “nuclei di incongruenze” in ordine “ai primi anni di vita […] e al contesto familiare in cui è crescita”, come pure in ordine alle “violenze sessuali subìte a scuola, […] le successive violenze da parte della zia e i momenti dell’intervento dell’amico [...] per sottrarla a tali violenze”, ma ha contestato le conclusioni a cui è giunta la SEM, poiché non considererebbero “né la peculiare sua condizione di vittima di tratta minorenne, col disagio e le paure che ne conseguono, né le debilitate condizioni psicologiche che hanno caratterizzato soprattutto la prima fase del suo soggiorno in Svizzera”.
D-1692/2018 Pagina 8 6.3 L’autorità inferiore, chiamata ad esprimersi sul ricorso della richiedente come pure sui nuovi mezzi di prova prodotti susseguentemente a sostegno delle minacce esistenti nel suo paese, si è riconfermata nella propria decisione senza minimamente confrontarsi con essi. 7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 8. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
D-1692/2018 Pagina 9 nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 9. 9.1 Per quanto riguarda la verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, preliminarmente il Tribunale rileva che soltanto pochi richiedenti d’asilo, vittime di tratta di esseri umani, rendono attente le autorità rispetto alla loro reale situazione e, contrariamente all’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti ex art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi, espongono delle dichiarazioni false o contraddittorie (cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.3.1 con referenza citata; cfr. anche NULA FREI, Menschenhandelsopfer im Asylverfahren in: Jahrbuch für Migrationsrecht/Annuaire du droit de la migration 2014/2015, pag. 36-37). 9.2 Nella fattispecie è vero che le dichiarazioni rese dall’insorgente presentano alcune incongruenze, ma è altresì vero che esse sono per lo più riferite ad aspetti del vissuto famigliare in tenera età, quale la convivenza con la madre. Inoltre nel racconto, pur impreciso, della ricorrente quanto ai suoi rapporti con i parenti si può facilmente individuare un filo conduttore: che la sua presenza è stata mal sopportata, che tra lei e loro non scorre buon sangue, che vi sono state tensioni. Da qui alla verosimiglianza di maltrattamenti, il passo è breve. È quindi paradossale escludere che la ricorrente sia stata maltrattata da membri della propria famiglia a motivo che, nel raccontare sempre e solo di episodi violenti, ella è incorsa in alcune imprecisioni. Ne andrebbe diversamente, se da un’audizione all’altra la ricorrente fosse passata dal dipingere una situazione idilliaca a una infernale, ma ciò non è stato il caso. Una certa reticenza è inoltre spiegabile, poiché non è certo escluso che i suoi famigliari, soprattutto in I._______, abbiano giocato un ruolo nell’introdurla nel giro della prostituzione e, comunque, considerato il suo passato di vittima di tratta di esseri umani.
D-1692/2018 Pagina 10 Altre incongruenze quali quelle legate agli episodi di violenze carnali, subìte nei pressi dell’edificio scolastico del suo paese, devono essere evidentemente relativizzate: in particolare le contestazioni della SEM, secondo cui non vi sarebbe linearità in ordine al momento in cui la zia l’avrebbe percossa e l’insorgente sarebbe caduta dopo la prima o dopo la seconda violenza carnale, oppure in ordine al numero dei partecipanti allo stupro o ancora alla conoscenza di uno o più dei suoi violentatori, devono essere relativizzate considerando le circostanze dell’evento drammatico e traumatico; ciò che, a mente di questo Tribunale, permette di ammettere un’esposizione fattuale con alcune imprecisioni. Ancora più sorprendenti sono le valutazioni della SEM in punto al luogo delle avvenute violenze individuato a dipendenza delle risposte alle domande: nell’edificio scolastico, in una stanza dell’edificio scolastico e a B._______. Sennonché a mente del Tribunale non si ravvede alcuna contraddizione o imprecisione, anzi, rispondendo che le violenze sono avvenute a B._______ e meglio nell’edifico scolastico in costruzione e ancor più precisamente in una stanza “che non avevano ancora finito di costruire” (cfr. atto A43, D32-35), la ricorrente è stata esaustiva e credibile. Ciò ritenuto, il Tribunale non può condividere la conclusione della SEM secondo cui le violenze carnali sono inverosimili. Inoltre le imprecisioni sopra descritte si riferiscono ad elementi secondari se confrontate con gli aspetti in cui si inserisce l’espatrio dalla Nigeria. In proposito il Tribunale evidenzia che, in punto alla presunta tratta di esseri umani, la ricorrente è stata lineare e credibile sia in sede di audizione sulle generalità sia in sede di seconda audizione federale: in particolare nel racconto in punto al suo adescamento, allora minorenne, da parte di E._______ e alla presenza di altre ragazze nel gruppo di quest’ultimo, ciò che l’avrebbe persuasa a unirsi allo stesso per l’espatrio; espatrio, va sottolineato, reso possibile grazie appunto a E._______, che non avrebbe immediatamente reclamato un compenso per l’imbarco ma che solo in seguito, a H._______, avrebbe chiesto l’estinzione del debito attraverso l’attività di prostituzione una volta giunti in I._______ (cfr. atto A43, D95-97). Nello specifico l’insorgente ha narrato in modo circostanziato gli avvenimenti del reclutamento e il viaggio intrapreso dalla Nigeria, descrivendo il comportamento del suo accompagnatore, il tragitto seguito e il tipo di lavoro che avrebbe dovuto eseguire per estinguere il debito del “viaggio”. Tale racconto presenta molte circostanze plausibili, che trovano peraltro riscontro nel rapporto della (…) del (…), da cui emerge che la richiedente “è riuscita a fuggire dal suo carnefice”; le minacce e ripercussioni subìte sono inoltre state costatate dagli addetti della struttura, tanto da imporre un intervento radicale “facendole cambiare il numero di telefono”, “facendole distruggere le vecchie SIM card e impedendole di memorizzare qualsiasi
D-1692/2018 Pagina 11 vecchio numero al fine di tutelarla pienamente”. Ma non è tutto. Tali minacce sono state pure documentate dalle registrazioni prodotte l’11 giugno 2018, sulle quali la SEM non ha ritenuto necessario pronunciarsi. Va altresì aggiunto che la ricorrente è stata definita dal servizio psicologico della (…) quale “ragazza […] pluritraumatizzata” (cfr. atto A33, pag. 3). Gli estensori del rapporto hanno evidenziato che “il dolore psichico ed emotivo derivato da eventi avversi” subìti richiede tempo per guarire (cfr. ibidem). A sostegno infine del proprio racconto, vi è pure la regione di provenienza della ricorrente, C._______, regione già riconosciuta, pure da questo Tribunale, centro di reclutamento principale per la tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 9.2.2). Tutto ciò considerato, la ricorrente ha reso credibile il suo trascorso legato ad una tratta di esseri umani al fine di prostituzione e di essere stata minacciata dalla moglie di colui che le ha organizzato il viaggio in Europa. 9.3 Conto tenuto di quanto precede, la verosimiglianza dei maltrattamenti e delle violenze carnali subìti in patria, delle modalità di espatrio verso l’Europa come pure delle minacce proferite nei suoi confronti dalla moglie di E._______ non può essere messa in dubbio in ragione del solo fatto che nelle proprie audizioni la ricorrente in ordine ad aspetti più marginali, così come sopra indicato, ha mostrato alcune esitazioni, imprecisioni e contraddizioni, peraltro ammesse dall’insorgente. Va altresì rilevato che individui oggetto di tratta di esseri umani hanno già mostrato di non potere o volere collaborare attivamente e ciò in ragione della drammaticità degli eventi (cfr. consid. 9.1). Ne consegue quindi che le dichiarazioni della ricorrente ossequiano alle condizioni poste dall’art. 7 LAsi. 10. 10.1 Con riferimento al mancato adempimento delle condizioni di cui all’art. 3 LAsi, la SEM ha considerato che le presunte persecuzioni inflitte da terzi o i timori di persecuzioni future una volta rientrata in patria sarebbero pertinenti ai fini dell’asilo soltanto “se lo Stato rifiuta o non è in misura di offrire una protezione”, ciò che non sarebbe il caso in Nigeria, considerata l’esistenza dal 2003 di un’agenzia statale (denominata National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and other related matters [NAPTIP]) costituita per combattere il fenomeno della tratta di esseri umani, perseguirne i responsabili e fornire una protezione adeguata come pure un reinserimento sociale alle vittime. Ora, a dire della SEM, siccome l’insorgente, per sua stessa ammissione, non si sarebbe mai rivolta a tale agenzia statale (cfr. atto A43, D142) e siccome sarebbe pacifico che la stessa fornisca una protezione efficace, non sarebbero giustificati i “timori in relazione al suo passato in quanto vittima di tratta” ciò che comporterebbe come detti timori
D-1692/2018 Pagina 12 non sarebbero rilevanti in materia di asilo e le condizioni alla base della richiesta non sarebbero adempiute. 10.2 L’insorgente ha invece contestato tali conclusioni evidenziando che l’autorità inferiore, dapprima, “non ha […] esaminato in modo realistico l’effettiva accessibilità di una protezione effettiva” da parte della citata agenzia e, in seguito, ha censurato la mancata analisi delle condizioni poste dal disposto legale. In particolare la richiedente ha indicato che quale “giovane donna costretta alla prostituzione in Europa e poi incapace di saldare il suo debito” appartiene a un gruppo sociale determinato esposto a persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. 11. 11.1 Preliminarmente va osservato che le disposizioni legali di diritto internazionale pubblico impongono alla Svizzera, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, diversi obblighi (cfr. in particolare DTAF 2016/27 consid. 5.1). Essi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; di seguito: la Convenzione). Gli Stati contraenti hanno l’obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e/o potenziali di tali atti, le quali devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre gli organi statali devono compiere d’ufficio e senza attendere le investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano conoscenza di una fattispecie verosimile e suscettibile di corrispondere alla definizione di tratta di esseri umani. Inoltre, dovranno collaborare con gli altri Stati implicati, di provenienza, di transito o di destinazione. Allorché vi sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è una vittima di tratta di esseri umani, a quest’ultima dovranno essere garantite delle misure minime di assistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Convenzione). Altresì le autorità implicate devono assicurarsi che la persona non sia espulsa dal territorio elvetico prima che le misure destinate alla sua identificazione quale vittima di un reato penale siano portate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2 Convenzione). Quest’ultimo obbligo risulta self-executing. Per di più quando una vittima è stata identificata devono essere adottate delle misure atte ad una sua protezione efficace, qualora il rischio di un nuovo reclutamento o
D-1692/2018 Pagina 13 di rappresaglie sia reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Tali obblighi si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenza del Tribunale E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pagg. 125-127, 161 segg., 176 segg). 11.2 Nella fattispecie, il Tribunale dissente dalle considerazioni della SEM in ragione delle specificità che presenta il caso in esame. In primo luogo va rilevato che la SEM non ha mai messo in discussione lo statuto di vittima di tratta di esseri umani della ricorrente, ma anzi l’ha riconosciuta come tale (cfr. decisione impugnata, pag. 6: “soprattutto per le vittime provenienti da C._______, come lei”); statuto di vittima che è stato inoltre adeguatamente e più che sufficientemente rilevato dai rapporti della (…) e dal racconto lineare su tale punto reso dall’insorgente (cfr. consid. 9.2). Ora, se genericamente potrebbe essere condivisa la valutazione della SEM, per cui la mancanza della richiesta di aiuto all’agenzia statale giustificherebbe il rifiuto del riconoscimento della qualità di rifugiato, le affermazioni dell’insorgente rese in audizione devono essere relativizzate e contestualizzate. Infatti, la ricorrente è espatriata con il suo carnefice ed altre ragazze nel (…) all’età di (…) anni, ovvero una minore età ancora importante. Inoltre nella ponderazione e nella valutazione delle affermazioni dell’insorgente vanno evidenziate la difficoltà e la pressoché assenza di legami affettivi con i famigliari nel Paese di origine: infatti, stando alle dichiarazioni in sede di seconda audizione federale, ella sarebbe cresciuta con diversi zii, da cui avrebbe subìto violenze sia fisiche che psicologiche, e con la nonna, unica persona con cui avrebbe ancora un legame. Altro elemento non di secondaria importanza è il fatto che solo a H._______, in attesa dell’imbarco per l’I._______, la ricorrente è stata edotta circa le pretese creditorie di E._______ nei suoi confronti, che in sostanza si sono tradotte con l’obbligo di esercitare l’attività di prostituzione al fine di coprire tale debito. Infine, dagli atti non emergono elementi che indichino se e come l’autorità inferiore abbia esperito i necessari e adeguati approfondimenti per escludere il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie; ciò che sembrerebbe essere verosimile in ragione della documentazione prodotta l’11 giugno 2018, con cui la ricorrente ha evidenziato le minacce subìte personalmente e verso la nonna, da parte della moglie di E._______. Tali allegazioni sembrano essere più che fondate anche in ragione del rapporto del (…) della
D-1692/2018 Pagina 14 (…) che, oltre ad avere registrato tali telefonate in provenienza dalla Nigeria sul cellulare della ricorrente, ne illustra le condizioni psico-fisiche conseguenti alle stesse (cfr. rapporto della […] allegato allo scritto dell’11 giugno 2018, pag. 3: “molto agitata e spaventata”, “battiti del cuore cominciano a farsi sempre più forti, più veloci e la sua respirazione instabile”). Chiamata a prendere posizione su tali prove documentali, la SEM non ha ritenuto necessario pronunciarsi. Tutto ciò considerato, sommato alle denunce rimaste inascoltate nei confronti degli autori delle violenze carnali subìte in patria, si giustifica, a titolo eccezionale, la decisione di non rivolgersi alle autorità nigeriane al fine di postulare un’adeguata protezione. Ne consegue quindi che la SEM non poteva solo per questo motivo escludere la rilevanza in materia d’asilo del fatto che la ricorrente è stata vittima di tratta di esseri umani. 11.3 Va inoltre aggiunto che, se la volontà dello stato nigeriano di proteggere le vittime di tratta di esseri umani non è messa in dubbio, altrettanto non si può dire della capacità dello stesso. La sopravvivenza di una donna costretta a prostituirsi, espulsa dall’Europa e indebitata, soprattutto se sola e senza formazione, senza l’appoggio della famiglia o della comunità non è infatti per niente garantita (cfr. DTAF 2016/27 consid. 8.12). La SEM si è accontentata di dedurre dalle contraddizioni nelle dichiarazioni della ricorrente che la stessa avrebbe mentito per nascondere la presenza di una rete famigliare e sociale in patria. Come già visto, però, le contraddizioni sono giustificate dal fatto che la ricorrente è stata vittima di tratta di esseri umani. Questa questione, quindi, va rianalizzata. Di conseguenza, sulla base dell’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore e senza ulteriori approfondimenti, il Tribunale non è ora in grado di dirimere in maniera definitiva la questione della rilevanza del fatto che la ricorrente è stata vittima di tratta di esseri umani. 12. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, l’autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all’accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pag. 403 seg.).
D-1692/2018 Pagina 15 Nella fattispecie, poiché i necessari accertamenti omessi sono relativamente dispendiosi e complessi e onde evitare di privare il ricorrente di un’istanza di ricorso, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare gli atti alla SEM. Essa è segnatamente invitata a verificare nel dettaglio, alla luce della verosimiglianza delle dichiarazioni dell’insorgente (cfr. consid. 9.3), la possibile rilevanza, in ordine alla richiesta d’asilo, dei maltrattamenti e degli stupri subìti in patria, dell’espatrio quale minorenne vittima di tratta di esseri umani, delle conseguenze persecutorie subìte nonché del rischio di un nuovo reclutamento nel giro della prostituzione o di rappresaglie. Nel caso in cui giungesse alla conclusione che tutto ciò non è rilevante in materia d’asilo, nell’esame delle condizioni di esecuzione dell’allontanamento terrà in considerazione quanto espresso al considerando 11.3. 13. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 15 febbraio 2018 è annullata. Gli atti di causa le sono trasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché, dopo un’eventuale audizione supplementare o altre misure di istruzione complementari, si pronunci nuovamente, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), in ordine alla domanda d’asilo della richiedente e all’esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera, con una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 14. 14.1 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 14.2 Giusta l’art. 64 PA l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1’500.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; artt. 7, 9 cpv. 1 lett. c e 14 cpv. 2 TS-TAF).
D-1692/2018 Pagina 16 15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1692/2018 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 15 febbraio 2018 è annullata e gli atti di causa le sono trasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 1’500.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza
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