Corte IV D-1682/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Chiara Piras. A._______, Guinea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 marzo 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1682/2009 Fatti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 2 febbraio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione dell'11 febbraio 2009 e del 9 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 16 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 marzo 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2
D-1682/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere minorenne al momento dell'inoltro della domanda d'asilo, cittadino guineano, nato a B._______ (C._______), vissuto dal 1996 a D._______ (E._______) ed di essere espatriato il (...), che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, per il timore della vendetta da parte del padre – Imam del quartiere – della sua fidanzata, la quale sarebbe rimasta incinta, avrebbe abortito e sarebbe deceduta il giorno stesso rispettivamente nel novembre 2008 a causa di una forte emorragia, che, il 18 dicembre 2008 l'interessato si sarebbe imbarcato su una nave nel porto di E._______, senza documenti ed illegalmente e sarebbe arrivato in un luogo a lui sconosciuto. Lo stesso giorno avrebbe proseguito il suo viaggio in autobus fino a Ginevra, dove avrebbe trascorso del tempo per strada e sarebbe arrivando a Vallorbe il 1° gennaio rispettivamente febbraio 2009, che l'interessato ha affermato di non avere subito controlli né pagato per l'intero viaggio d'espatrio, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3
D-1682/2009 che, nella decisione del 16 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di essere stato minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e sostenuto di non aver potuto consegnare alcun documento, ritenuto che alla sua partenza dalla Guinea sarebbe stato ancora minorenne e non avrebbe avuto alcun documento da portare con sé, che, inoltre, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di procedura - che non potrebbe rientrare in Guinea dove la sua vita sarebbe in grave pericolo in quanto il padre della sua fidanzata, la quale aspettava un bambino da lui e sarebbe deceduta a causa di un emorragia successiva all'aborto, vorrebbe vendicarsi contro l'interessato. Quest'ultimo non avrebbe inoltre nessuna possibilità di farsi proteggere dalla Polizia, visto che il padre della sua fidanzata sarebbe l'Imam del quartiere, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente Pagina 4
D-1682/2009 l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, il TAF osserva che il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo in data 2 febbraio 2009 ed ha asserito di compiere i diciotto anni il 1° marzo 2009. Vale sottolineare che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione dell'11 febbraio 2009, egli ha dichiarato in modo assulutamente inverosimile di avere lavorato come apprendista conducente e facchino dal 1997 al 2000 (cfr. pag. 2 e 3), quindi alla tenera età di sei a nove anni. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni e comunque nettamente maggiore all'allegata età di 17 anni e 11 mesi. Per di più, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 4 e 5). Di conseguenza e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che Pagina 5
D-1682/2009 permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di essersi imbarcato clandestinamente su una nave nel porto di E._______, arrivando di notte in Europa, in un luogo a lui ignoto, dove avrebbe trascorso la notte a casa di uno sconosciuto. Una persona che avrebbe incontrato per caso gli avrebbe comprato un biglietto per l'autobus, il quale lo avrebbe portato a Ginevra. L'insorgente ha dichiarato di non sapere né da quali luoghi sarebbe transitato, né la durata del viaggio e di non essere mai stato controllato. Arrivato a Ginevra, avrebbe trascorso del tempo per strada, dove avrebbe incontrato delle persone che lo avrebbero aiutato. In data 1° gennaio 2009 (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 4) sarebbe arrivato a Vallorbe, dove ha depositato la sua domanda d'asilo (domanda depositata in verità il 1° febbraio 2009, cfr. formulario agli atti A 2/2), che l'insorgente ha asserito di avere viaggiato senza documenti né subire dei controlli (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 10) e di non avere pagato nulla per l'intero viaggio d'espatrio (cfr. ibidem), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, per di più, l'insorgente ha affermato di non avere intrapreso alcuno sforzo per contattare i propri familiari in patria e farsi mandare per posta un documento ai sensi della legge (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 3), che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché al momento dell'espatrio sarebbe stato minorenne e Pagina 6
D-1682/2009 il suo Paese d'origine non sarebbe ben organizzato (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, il ricorrente ha affermato di non potere fare arrivare alcun documento dal suo Paese d'origine, poiché non ne avrebbe mai posseduti. Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato, sostanzialmente, di essere espatriato dalla Guinea per il timore di essere arrestato nonché rispettivamente ucciso da parte del padre – Imam del quartiere - della sua fidanzata, la quale sarebbe rimasta incinta di lui e sarebbe deceduta in seguito ad un'aborto (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 6-7 e del 9 marzo 2009 pag. 8, 11 e 13-17), che il ricorrente ha asserito di essere in serio pericolo di vita tornando in Guinea, Pagina 7
D-1682/2009 che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile. Basti rilevare - tra gli altri - che l'incapacità del ricorrente di indicare esattamente la data della morte della sua fidanzata (fine novembre 2008 come asserito durante l'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 7 o nel mese d'agosto come riportato durante l'audizione del 9 marzo 2009 pag. 12) - porta a concludere senza dubbio all'inverosimiglianza di tale avvenimento, così come - di conseguenza - all'inconsistenza delle persecuzioni in caso di rientro in Patria ad esso correlate, ed in particolare da parte del padre della stessa, le quali il ricorrente pretenderebbe far valere a sostegno della sua domanda, che peraltro, le minacce nonché le ricerche di cui il ricorrente pretende essere vittima da parte del padre della sua fidanzata gli sarebbero state soltanto riferite dal fratello della fidanzata (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 14), che, inoltre, l'asserita allegazione secondo cui il padre della vittima sarebbe l'Imam del quartiere (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 6 e del 9 marzo 2009 pag. 11) - e che di conseguenza il ricorrente non potrebbe beneficiare della protezione della Polizia (cfr. ricorso pag. 2) - costituisce una mera affermazione di parte non corroborata in alcun elemento verosimile, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, Pagina 8
D-1682/2009 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), Pagina 9
D-1682/2009 che, inoltre, la situazione vigente in Guinea non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una certa esperianza professionale (come appresndista conducente e facchino) e può beneficiare in Patria di una rete sociale (cfr. verbale d'audizione dell'11 febbraio 2009 pag. 2 e 4), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle Pagina 10
D-1682/2009 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-1682/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12