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Bundesverwaltungsgericht 19.01.2017 D-1669/2015

19. Januar 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,724 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 febbraio 2015

Volltext

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Corte IV D-1669/2015

Sentenza d e l 1 9 gennaio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Etiopia, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 febbraio 2015 / N […].

D-1669/2015 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, cittadino etiope di religione cristiana nato e cresciuto ad Addis Abeba, è espatriato legalmente via Francoforte giungendo in Svizzera il 4 ottobre 2009 con lo scopo dichiarato di prendere parte ad un convegno a Ginevra. Al termine di tale evento, egli si è quindi recato in Olanda, ove risiede una nutrita comunità di espatriati etiopi, al fine di depositare la propria domanda d’asilo, salvo poi essere ritrasferito in Svizzera nel gennaio 2011 per la trattazione della sua domanda sulla base del regolamento Dublino (cfr. atto A6, pagg. 1-2). Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese d’origine a causa dei ripetuti ed arbitrari arresti di cui avrebbe fatto l’oggetto tra il 1998 ed il 2009. Questi ultimi, sarebbero infatti riconducibili all’appartenenza di sua madre all’etnia Oromo ed alla sua opposizione alle politiche del governo, ch’egli avrebbe in particolare palesato nell’ambito della sua attività professionale, laddove sarebbe risultato particolarmente esposto visti gli incarichi di responsabilità a lui affidati. Più nel dettaglio, il richiedente ha riferito di disporre di una formazione universitaria nel ramo delle telecomunicazioni, in parte ottenuta nell’allora Unione Sovietica, ove ha risieduto sino al 1987. NeI 1998, allorché era al servizio dell’esercito, egli sarebbe stato arrestato insieme ad altri commilitoni in quanto accusato di sabotare i piani di riforma delle forze armate. Passato un anno in carcere sarebbe quindi stato Iiberato ed espulso dall’esercito. Dopo essersi arrabattato lavorando in qualità indipendente per alcuni anni, egli sarebbe quindi stato assunto dall’agenzia etiope delle telecomunicazioni (ETA) che abbisognava di persone formate per la messa in funzione di un nuovo sistema di sorveglianza per poi venir trasferito internamente nel 2005 al reparto di ispezione in qualità di ispettore capo. Nello stesso anno, in occasione del periodo elettorale, l’interessato sarebbe quindi stato arrestato una seconda volta con l’accusa di cospirare contro il governo etiope e poi nuovamente liberato tre mesi dopo nell‘ambito di un‘amnistia. Egli avrebbe quantomeno continuato a lavorare presso l’ente governativo, laddove avrebbe subito sempre maggiori pressioni. Due anni dopo, il richiedente sarebbe poi stato prelevato e trattenuto per un giorno con l’accusa di aver organizzato riunioni politiche illegali, cavandosela con un avvertimento. Nel 2008, le pressioni da lui subite sul luogo di lavoro sarebbero aumentate ed i suoi superiori avrebbero esatto ch’egli aderisse alla coalizione al governo. A

D-1669/2015 Pagina 3 seguito del suo rifiuto nel 2009 egli sarebbe quindi stato arrestato e trattenuto per dodici giorni poiché accusato di tramare contro il regime. Dopo la sua liberazione, avrebbe continuato a lavorare per l‘ETA fino all‘ottobre del 2009, quando avrebbe approfittato del succitato convegno a Ginevra per espatriare. Il richiedente rileva inoltre che, una volta giunto in Europa, egli avrebbe continuato ad esporsi politicamente nei movimenti di opposizione riconducibili alla diaspora etiope. Visto quanto precede, l’interessato teme quindi che in caso di rimpatrio egli verrebbe incarcerato, seviziato e persino ucciso dalle autorità (cfr. atto A15, pagg. 7 e segg.). B. Onde verificare il resoconto fornito dall’interessato l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha indirizzato una domanda d’ambasciata alla rappresentanza Svizzera in Addis Abeba, la quale ha poi ritrasmesso in data 4 dicembre 2014 un rapporto sul tema redatto da uno studio legale del luogo (cfr. atto A21). C. Con decisione del 16 febbraio 2015, notificata all’interessato in data 18 febbraio 2015 (cfr. atto A28), l’autorità di prime cure ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera ed incaricandone il cantone Ticino dell’esecuzione. D. Il 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 gennaio 2015) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato, e la concessione dell'asilo oppure l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. In subordine egli ha concluso alla concessione dell’ammissione provvisoria per causa d’inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, istanza di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 agosto 2016, ha accolto l'istanza volta all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, trasmettendo quindi alla SEM una copia del gravame e dei relativi allegati.

D-1669/2015 Pagina 4 F. L'autorità inferiore, con scritto del 30 agosto 2016, ha inoltrato al Tribunale la propria risposta al ricorso postulando la reiezione e rinviando alla decisione impugnata. G. Esprimendosi in replica il 28 settembre 2016, il ricorrente ha ribadito la propria posizione e fornito la propria opinione circa le considerazioni contenute nella risposta della SEM. H. Con duplica del 19 ottobre 2016, trasmessa per conoscenza all’insorgente, la SEM ha nuovamente proposto di respingere il ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

D-1669/2015 Pagina 5 federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.). 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessato circa le persecuzioni subite in patria. In particolare, la SEM ha rilevato che la versione fornita dall’insorgente conterrebbe un’importante incongruenza di fondo. Mal si capirebbe infatti come il ricorrente, che avrebbe lavorato presso l’E.T.A. come ispettore capo dal 2005 fino all‘espatrio e sarebbe stato scelto a più riprese per svolgere mansioni speciali e per rappresentare il suo ente all‘estero potesse nel contempo aver subito le persecuzioni da lui allegate. In tal senso, sorprenderebbe già fortemente che egli abbia potuto ottenere una tale posizione presso un’agenzia statale, posto ch’egli sarebbe stato espulso dall’esercito nel 1998 a seguito di un primo arresto poiché ritenuto un “pericolo per la nazione”. Pure incomprensibile risulterebbe anche il fatto che l’insorgente avrebbe conservato tali mansioni anche a seguito del rifiuto di aderire al partito al governo e delle successive presunte detenzioni avvenute tra il 2005 ed il 2009. Per il resto, l’autorità di prime cure rileva come dall’inchiesta dell’ambasciata svizzera non emergerebbe alcuna notifica degli asseriti arresti nei registri della Commissione della polizia federale né tanto meno in quelli della polizia di Addis Abeba. Il mandato d’arresto adotto agli atti dal ricorrente testimonierebbe inoltre l’esistenza di una procedura legale che mal si sposerebbe con la versione da lui fornita circa il fatto che i fermi sarebbero stati opera di gruppi militari non ufficiali (Agazi e Woreda). In egual modo, mal si comprenderebbe perché, nel contesto di una presunta procedura illegale e segreta, egli avrebbe dovuto firmare una dichiarazione con

D-1669/2015 Pagina 6 la quale garantiva di rimanere a disposizione dei servizi segreti. Quanto al mandato d’arresto servirebbe inoltre osservare che si tratterebbe di una copia e facilmente falsificabile e che il responsabile dell‘indagine dell‘ambasciata si sarebbe limitato ad esprimere un giudizio sulla forma e sulla conformità del documento al codice penale etiope e non sulla sua autenticità. Di più, per quel che attiene al sequestro del suo negozio avvenuto dopo il suo espatrio, gioverebbe rilevare che il documento prodotto attesterebbe unicamente l’ordinanza di espropriazione ma non permetterebbe in alcun modo di dedurre una qualsiasi misura di ritorsione delle autorità per via delle sue presunte attività politiche contro il governo (atto A23, p. 3). Inoltre, trattandosi di una semplice fotopia, iI suo valore probatorio andrebbe relativizzato. Le stesse considerazioni varrebbero anche per la lettera d‘offerta della ditta Ascom. Da ultimo, le allegazioni del ricorrente in merito al fatto che la moglie ed i figli avrebbero lasciato il domicilio di Addis Abeba in seguito a delle intimidazioni e minacce da parte dei servizi segreti si esaurirebbero in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento concreto. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente contesta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo. In particolare, egli ritiene che le conclusioni della SEM circa l’incongruenza entro le mansioni da lui svolte e le persecuzioni subite non sarebbero condivisibili in quanto non terrebbero conto dell’evoluzione della situazione politica etiope. In primo luogo il ricorrente disporrebbe di un profilo formativo e professionale fuori dal comune, che avrebbe richiamato l’interesse dell’ETA e ciò a prescindere delle sue pregresse problematiche con le autorità. L’arresto del 1998 sarebbe peraltro riconducibile al clima di sfiducia e discriminazione etnica nei confronti delle persone di origini miste che avrebbe toccato l’Etiopia in quel periodo ma che sarebbe poi mutato negli anni susseguenti, permettendo quindi al ricorrente di tornare a svolgere un ruolo attivo nella società, in particolare presso l’ETA e ciò in risposta ad un’impellente necessità di fare nuovamente capo alle sue conoscenze tecniche. Sempre a mente del ricorrente, la sua successiva evoluzione in seno a tale agenzia – formalmente indipendente dal governo etiope e sottoposta alla sorveglianza dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni – nonché l’ottenimento delle cosiddette “mansioni speciali” sarebbe una conseguenza automatica del rispetto delle regole di competenza e professionalità. In particolare, quanto alla conservazione della sua posizione anche a seguito degli arresti, il ricorrente rileva che quest’ultimi si sarebbero a loro volta prodotti in

D-1669/2015 Pagina 7 contesti peculiari e sarebbero espressione della frammentarietà delle strutture di potere etiopi, tanto che non gli sarebbero mai state formalizzate delle vere e proprie accuse. Alle luce di ciò, tali avvenimenti non andrebbero dunque considerati incompatibili con il mantenimento del suo incarico presso l’ente in questione. Da ultimo, occorrerebbe tenere parimenti conto dell’ambivalenza delle pressioni poste in essere dalle autorità etiopi le quali offrirebbero, tra le altre cose, posizioni presso enti governativi al fine di incoraggiare i dissidenti ad aderire al partito al potere. Infine, anche la molteplicità degli interessi del governo e l’ambiguità stessa dell’azione statale, influenzata a tratti dall’attenzione degli alleati occidentali relativamente alle violazioni dei diritti umani nel paese, contribuirebbe a rendere plausibile il racconto dell’insorgente. Quo all’inchiesta consolare, il ricorrente rileva dapprima come non siano note le modalità di tale indagine né in che modo sia stato possibile ottenere informazioni sul ricorrente direttamente presso le autorità etiopi, le quali tenderebbero peraltro ad occultare le violazioni dei diritti umani loro imputabili. Quanto al mancato riscontro in merito alla detenzione del ricorrente presso la polizia federale o la polizia di Addis Abeba, occorrerebbe invece prendere atto del fatto che quest’ultimo non avrebbe mai affermato di essere stato detenuto da tali autorità, di modo che tale inchiesta – la quale avrebbe inoltre confermato la conformità del mandato d’arresto alle norme procedurali in vigore – non sarebbe in contraddizione con le sue dichiarazioni. Sempre a tal proposito, andrebbe denotato che il mandato in questione non sarebbe stato indirizzato alla sede centrale della polizia di Addis Abeba ma all’ufficio distrettuale di Arada e non vi sarebbero inoltre evidenze in merito alle azioni delle autorità a livello di notifiche e comunicazioni interne. L’impegno a rimanere a disposizione non implicherebbe inoltre alcun riconoscimento di comportamenti abusivi o illegali da parte delle autorità. Il ricorrente conclude quindi osservando che pur essendo copie, i documenti adotti andrebbero presi in considerazione nella valutazione complessiva quali elementi accessori. Da ultimo la stessa domanda d’ambasciata avrebbe peraltro accertato che la moglie ed i figli non si troverebbero più presso la loro abitazione, corroborando quindi la tesi della fuga. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,

D-1669/2015 Pagina 8 sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

D-1669/2015 Pagina 9 6. 6.1 Anzitutto, nel caso che ci occupa il fatto che il ricorrente sia stato impiegato presso l’ETA non può, a mente del Tribunale, essere messo in discussione. Agli atti sono infatti presenti diversi documenti a supporto di tale allegazione, tra i quali figurano in particolare la richiesta di rilascio di un visto depositata alla rappresentanza svizzera ad Addis Abeba dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni e una lettera a lui indirizzata dalla ditta Ascom (cfr. atti in A9). 6.2 In secondo luogo, quo al contesto storico-politico, di indubbia portata nell’ottica di un esame della plausibilità del racconto del ricorrente, appare opportuno rammentare quanto segue. Dopo la dissoluzione dell'impero coloniale italiano e la reintegrazione del precedente monarca Haile Selassie, l’Etiopia a partire dal 1975 fu governata dalla dittatura militare di stampo comunista del Derg ed in seguito dal regime monopartitico del Partito dei Lavoratori d'Etiopia, entrambi capeggiati dal dittatore Menghistu Hailè Mariàm, che si impose sugli altri esponenti della giunta militare sin dal 1977. Nonostante l’iniziale massiccio aiuto da parte di sovietici e cubani, il regime finì per sfinirsi a causa delle spinte indipendentiste e delle carestie che colpirono il paese e venne succeduto nei primi anni 90 dal Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, coalizione integrante partiti di ispirazione etnica diretto dal tigrigno Meles Zenawi. Nonostante un apparente miglioramento della situazione, le tensioni riemersero pochi anni dopo. Scontenti della concentrazione del potere in mano tigrigna, gli Oromo, etnia maggioritaria e sottorappresentata nelle posizioni di potere, iniziarono a schierarsi contro le politiche di governo. Nel frattempo, le relazioni con l’Eritrea, che aveva dichiarato la propria indipendenza dall’Etiopia nel 1993 e che in un primo momento aveva sostenuto il partito di Zenawi, si deteriorano a tal punto da sfociare in un conflitto territoriale che durò dal 1998 al 2000 e che portò, sul piano interno, all’emarginazione delle persone di origine mista ed all’espulsione dei cittadini eritrei. Nel 2005 vi furono importanti manifestazioni di piazza a seguito dei risultati delle elezioni legislative, le quali diedero luogo ad una sanguinosa repressione da parte delle forze di sicurezza ed a arresti di migliaia di manifestanti. A ciò seguì un periodo movimentato in cui risultarono frequenti gli arresti arbitrari e gli attacchi alla società civile. Nel frattempo si assisté anche ad un riacutizzarsi della questione oromo; le evidenze di violazioni sistematiche dei diritti umani a discapito di tale etnia sarebbero innumerevoli. Nel 2009 infine diverse persone, tra cui figuravano dei dipendenti civili del governo, sarebbero state arrestate con l’accusa di appartenere al gruppo di opposizione Ginbot-7 e di voler organizzare un colpo di stato (cfr. Le petit Robert, Dictionnaire des noms propres,

D-1669/2015 Pagina 10 ed. 2011, Éthiopie; Duch Council for Refugees, Country of Origin Information Report Ethiopia, 18 maggio 2016, pag. 9) 6.3 Tornando alla fattispecie ed in particolare al primo asserito arresto, avvenuto nel 1998, occorre ammettere, alla luce di quanto esposto, che lo stesso possa risultare compatibile con il clima di tensione dell’epoca. In questa sede la questione non appare tuttavia centrale in quanto avvenuto oltre 10 anni prima dell’espatrio. A prescindere da ciò e considerata la tesi della SEM, va quantomeno ritenuto che tale avvenimento non sarebbe ad ogni buon conto incompatibile con la successiva assunzione, che, come già enucleato, non è messa in discussione in questa sede. Come è facile comprendere, il peculiare contesto etiope è infatti stato caratterizzato da una notevole volatilità e da frequenti capovolgimenti di fronte. Non è quindi inconcepibile che una persona che sia stata nel mirino delle autorità solo pochi anni prima, venga poi “riabilitata” avendo anche accesso ad un impiego pubblico (circa il quadro politico nel paese a partire dal 1992 si veda in particolare Human Rights Watch, “One Hundred Ways of Putting Pressure”, violations of Freedom of Expression and Association in Ethiopia, marzo 2010). Il fatto stesso che il ricorrente risulti poi uno tra i pochi ad aver conseguito formazioni specialistiche la dice lunga sull’interesse che possa aver avuto l’ETA nei suoi confronti e non essendo inoltre egli stato registrato in precedenza non vi è modo di concludere che quest’ultima fosse al corrente dell’accaduto. Quanto successivamente accaduto, e meglio, i fermi del 2005, 2007 e 2009, paiono parimenti potersi inserire a loro volta in un contesto di generale plausibilità. Il racconto fornito dall’interessato non si discosta infatti dalle evidenze disponibili circa il modus operandi delle autorità etiopi e dall’evoluzione della situazione nel paese nell’ultima decade. Il consolidamento della dittatura “de facto” nonostante il fallimento del progetto etno-federalista, il riacutizzarsi delle questioni Oromo e Amahara e le tensioni religiose tra musulmani e cristiani sono infatti sfociate, a partire dal 2005, in un malcontento generalizzato della popolazione che ha dato luogo a diffuse proteste di piazza conclusesi con una dura repressione da parte del regime. Ciò è sfociato, tra le altre cose, in frequenti episodi di arresti arbitrari e repressione spesso intervallate da periodi di calma apparente. In tal senso la recente dichiarazione dello stato di emergenza con contestuale soppressione delle libertà fondamentali a seguito del sollevamento di parte della popolazione non è che l’ultima espressione in ordine di tempo (per maggiori sviluppi su tali tematiche cfr. Duch Council for Refugees, op. cit.; UK Border Agency, COI Ethiopia, 10 agosto 2009; United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Ethiopia, 11 marzo 2008). Il fatto stesso che il ricorrente sarebbe rimasto in forze all’ETA nonostante i sospetti pendenti su di lui va a sua

D-1669/2015 Pagina 11 volta in tale direzione e non inficia ad esso solo la plausibilità del racconto. Non si può infatti escludere che a questo stadio il potere statale frammentato e falcidiato da una diffusa corruzione abbia ritenuto opportuno, in determinate circostanze, intervenire nei confronti di quelle persone che pur svolgendo incarichi di una certa importanza non risultavano allineate alle posizioni ufficiali o che, per questioni etniche o politiche, ponevano problemi per il fatto stesso della loro permanenza in sede. Dedurne tuttavia che delle tali evenienze debbano poi coincidere, gioco forza, con la rimozione delle persone toccate dalla propria posizione si tradurrebbe in una banalizzazione della questione, che, come detto, appare ineluttabilmente intricata. Tali arresti potrebbero ad esempio venir intesi come mezzi di pressione ad opera del regime o di alcune sue frangie più autoritarie ed atti ad inquadrare i dissidenti, pur non avendo quale finalità ultima quella di epurare delle preziose risorse, soprattutto se con delle competenze tecniche di difficile rimpiazzo. A ciò si aggiunge il fatto che, come la storia ci ha insegnato, il mantenimento di persone con un tale profilo nelle proprie fila per mezzo di incentivi e privilegi, può anche essere considerato quale mezzo di controllo diretto e non può quindi costituire un’incompatibilità di fondo con le persecuzioni a cui le stesse restano comunque esposte (per ulteriori approfondimenti si veda nuovamente Human Rights Watch, op. cit.). 6.4 Ne consegue pertanto che il racconto del ricorrente vada considerato plausibile alla luce della situazione del paese e che conseguentemente l’incompatibilità rilevata dall’autorità di prime cure entro la posizione del ricorrente e gli arresti subiti vada scartata. 7. Giunti a tale conclusione, va quindi considerato a giusto titolo che la motivazione principale ritenuta dall’autorità di prima istanza non possa più essere sussunta a presupposto della decisione di diniego della qualità di rifugiato (cfr. decisione impugnata che sottolineava la presenza di “un’incongruenza di fondo” tra il ruolo professionale del ricorrente e le persecuzioni allegate). Ora, occorre in questa sede denotare che l’autorità di prima istanza, una volta confrontata con le censure ricorsuali, ha a sua volta preso succintamente posizione anche in merito alla rilevanza delle motivazioni addotte. In sede di risposta la SEM ha infatti sottolineato che quandanche vi fosse stato luogo d’ammettere la verosimiglianza degli arresti subiti, i pregiudizi che ne sarebbero derivati, così come le botte, le minacce e le pressioni alle quali il ricorrente sarebbe stato esposto, non raggiungerebbero l’intensità necessaria per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ciò nondimeno, alla luce del particolare profilo dell’insorgente

D-1669/2015 Pagina 12 e del contesto precedentemente descritto, vi è luogo di concludere che la questione dell’eventuale rilevanza dei motivi d’asilo adotti necessiti di un esame più approfondito in sede di prima istanza. Il Tribunale ritiene pertanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest’ultima abbia a verificare dettagliatamente in specie l’eventuale presenza di un rischio di esposizione del ricorrente a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di rimpatrio e ciò tenendo in considerazione quanto concluso in questa sede circa il profilo del ricorrente e le vicissitudini intercorse nel suo paese d’origine. Non può in effetti nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso. Considerati inoltre i recenti sviluppi in Etiopia, che hanno visto tra le altre cose l’emanazione dello stato di emergenza a seguito dei sollevamenti popolari della popolazione Oromo, particolare attenzione verrà messa inoltre dalla SEM anche a riguardo dell’origine mista dell’interessato. Infine, quo alla questione delle attività politiche svolte dopo l’espatrio, sarà parimenti opportuno riesaminarne l’eventuale rilevanza tenendo anche in tale ambito in debita considerazione il particolare profilo dell’insorgente. 8. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 16 febbraio 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 9. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

D-1669/2015 Pagina 13 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagine seguente)

D-1669/2015 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 febbraio 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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