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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2011 D-1653/2011

21. März 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,968 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 10 marzo 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1653/2011 Sentenza del 21 marzo 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento; decisione dell'UFM del 10 marzo 2011 / N […].

D-1653/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 10 febbraio 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il 21 febbraio 2011 e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 21 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 10 marzo 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 10 marzo 2011, notificato il medesimo giorno all'interessato (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato il 16 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 17 marzo 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

D-1653/2011 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino marocchino di etnia araba, nato e con ultimo domicilio a Riyah nella provincia di Kenitra (cfr. verbale 1, pag. 1); che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in agosto 2010, per motivi economici, poiché temerebbe le conseguenze di un litigio per l'eredità che coinvolgerebbe suo padre e i suoi zii paterni nonché per farsi curare "il ginocchio e la spalla" (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 2-3); che sarebbe quindi giunto in camion ad E._______ (Spagna) dove avrebbe vissuto per circa quattro mesi; che in seguito avrebbe continuato il suo viaggio sempre in camion fino a F._______

D-1653/2011 Pagina 4 (Italia) soggiornandovi per circa due mesi e mezzo; che si sarebbe poi spostato per 15 giorni a G._______ da dove avrebbe infine preso un treno giungendo in Svizzera il 10 febbraio 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 6-7); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione; che, infatti, egli ribadisce di averli persi e di non essere stato in grado di poter recuperarli nel termine di 48 ore impartito dall'UFM (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che gli sarebbe impossibile accedere alle necessarie cure mediche in Marocco; che, inoltre, il personale del Centro di registrazione e di procedura (CRP) di H._______ non gli avrebbero dato la possibilità di essere visitato da un medico; che, di conseguenza, sarebbe parzialmente viziata la procedura, in quanto la mancata valutazione medica dei suoi problemi di salute costituirebbe una lacuna nell'accertamento dei fatti di rilievo da parte dell'UFM (cfr ricorso, pag. 2); che quindi chiede di essere sottoposto ad una visita medica; che, infine, egli ritiene che comunque si dovrebbe verificare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera in ragione di gravi problemi di salute di cui ormai soffrirebbe da tempo; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che, infine, ha presentato una

D-1653/2011 Pagina 5 domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto e sebbene il 21 febbraio 2011 in occasione della prima audizione gli è stato letto e spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare un documento d'identità (cfr. verbale 1, pag. 2 e act. A 6/1), il ricorrente, a distanza di quasi un mese e mezzo dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto sia un passaporto sia una carta d'identità, ma di averli entrambi persi durante il viaggio verso la Spagna (cfr. verbale 1, pagg. 3-4 e verbale 2, pag. 4); che, interrogato circa la mancata produzione dei documenti di viaggio, ha allegato di non essere in grado di procurarseli, in quanto saprebbe già a priori che sarebbe impossibile ottenere dei documenti nuovi, oppure che il termine impartito dall'UFM sarebbe molto ristretto (cfr. verbale 2, pagg. 5-6 e

D-1653/2011 Pagina 6 ricorso, pag. 2); che, inoltre, non ha presentato neanche in sede di ricorso delle ragioni dell'impossibilità oggettiva per la presentazione di documenti d'identità, bensì ha semplicemente ribadito quanto già dichiarato in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che ha addirittura allegato che lo scopo del suo viaggio sarebbe stato proprio quello di mettersi in regola in Spagna, dove si è pure reso conto di averli persi (cfr. verbale 2, pag. 5); che non di meno, egli non ha nemmeno denunciato lo smarrimento dei documenti di viaggio alla polizia spagnola, né, in seguito, alle rispettive autorità italiane o svizzere; che con tale comportamento egli ha chiaramente segnalato di non volere in alcun modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera identità; che, oltre a ciò, ha allegato di non avere subito controlli né durante il suo viaggio d'espatrio, né durante il soggiorno di circa complessivamente ben sette mesi in Italia e in Spagna (cfr. verbale 1, pagg. 6-7); che argomentazioni come quelle addotte risultano tutte assolutamente inattendibili; che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno

D-1653/2011 Pagina 7 della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per motivi economici, per la vicenda sull'eredità tra suo padre ed i suoi zii paterni come pure per farsi curare sia un ginocchio che una spalla; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento rilevante in materia d'asilo; che, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero i problemi familiari e socio-economici, sono, come facilmente riconoscibili, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto); che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;

D-1653/2011 Pagina 8 che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);

D-1653/2011 Pagina 9 che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti che egli è ancora giovane, ha una discreta formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale quale pescatore (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali i suoi genitori e sua sorella a Riyah (cfr. verbale 1, pag. 3); che, pertanto, anche alla luce del fatto che ha vissuto a Riyah dalla nascita fino all'espatrio, si può partire dal presupposto che disponga ancora di una fitta rete sociale in patria su cui potrà contare per reintegrarsi nella società marocchina; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, infatti, i suoi problemi al ginocchio ed alla spalla sono stati trattati, contrariamente a quanto dichiarato dall'insorgente nel ricorso, da "addetti sanitari" i quali gli hanno dato una crema da spalmare sul ginocchio e sulla spalla (cfr. verbale 2, pag. 2); che si può partire dal presupposto che se tali problemi fossero stati tali da necessitare un intervento più intenso da un medico specializzato, l'UFM avrebbe senz'altro provveduto a tale misura; che, peraltro, il ricorrente non ha nemmeno menzionato questi problemi nell'ambito della prima audizione e non si è neanche fatto visitare Marocco, dove ha accesso gratuito alle cure necessarie; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

D-1653/2011 Pagina 10 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

D-1653/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: