Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.03.2010 D-1652/2010

22. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,896 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1652/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Gérard Scherrer, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1652/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 26 gennaio e del 15 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 5 marzo 2010, notificata all'interessato il 9 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 16 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 18 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-1652/2010 che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, nato a C._______, ove avrebbe vissuto fino al (...), e di aver avuto l'ultima residenza a D._______, nel E._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pagg. 1 e 2); che esso avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) per il timore di essere ucciso dalle autorità per aver incendiato una moschea ed ucciso alcune persone; che si sarebbe recato in Camerun attraversando i boschi in motocicletta, da cui si sarebbe imbarcato in un luogo da lui non identificabile, avrebbe navigato per un periodo da lui non quantificabile per poi approdare in un luogo ignoto, da cui egli sarebbe poi ripartito correndo fino a giungere in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pagg. 6 e 7); Pagina 3

D-1652/2010 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, e ribadito, riguardo ai propri motivi d'asilo, che essi sarebbero da ritenersi verosimili, ed ha dichiarato che le proprie difficoltà a chiarire i propri motivi d'asilo sarebbero dovuti alle proprie ferite, quale ad esempio la grave lesione alla testa; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria, allegando due articoli della Neue Zürcher Zeitung (NZZ), i quali espongono i massacri avvenuti tra cristiani e musulmani nella notte di domenica 14 marzo 2010; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore Pagina 4

D-1652/2010 dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di (...) dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non sapere né cosa sia un passaporto né cosa sia una carta d'identità, e di non averne mai posseduto uno (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pag. 4), allegando poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identità poiché si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2010, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto, risultando infatti impossibile che egli si sia imbarcato in un luogo sconosciuto, senza riuscire minimamente ad indicare quanto tempo avrebbe trascorso sulla nave prima di attraccare in un luogo altrettanto ignoto, dal quale sarebbe poi ripartito a corsa, giungendo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pagg. 6 e 7); che il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso; non è inoltre verosimile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successione di percorsi casuali, durante i quali egli non avrebbe mai subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come Pagina 5

D-1652/2010 il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò puo' risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle autorità oppure ucciso dalla comunità; Pagina 6

D-1652/2010 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che, in seguito alla scoperta che la donna che l'avrebbe cresciuto sarebbe stata uccisa, egli avrebbe partecipato ad uno scontro in cui avrebbe massacrato alcune persone e bruciato due moschee; che egli non è però stato in grado di descrivere la donna che l'avrebbe cresciuto, limitandosi a definirla "una bella signora di colore, buona, magrolina, cristiana" (cfr. verbale d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 4); che egli non è riuscito a rendere credibile il proprio ruolo negli scontri, limitandosi a dire di aver preso un machete e di aver poi partecipato ad incendiare moschee, senza tuttavia sapere indicare quali, e a sparare contro musulmani e contro la folla indistintamente (cfr. verbale d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 6), senza fornire ulteriori elementi atti a corroborare tale racconto; che egli ha allegato di essere stato ferito alla testa con un colpo di machete, e specificando che si sarebbe trattato di una ferita leggera (cfr. verbale d'audizione del 15 febbraio 2010, pag. 7), mentre nel ricorso egli ha affermato di non essere stato in grado di rendere credibile il proprio racconto anche per la grave ferita alla testa che avrebbe subito; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa Pagina 7

D-1652/2010 violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, pur tenendo in considerazione i disordini riportati negli articoli di giornale allegati dal ricorrente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; Pagina 8

D-1652/2010 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha trascorso gli ultimi dieci anni della propria vita a D._______, ove si può partire quindi dal presupposto che abbia una rete sociale; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); Pagina 9

D-1652/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1652/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto e la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N(...) (per corriere interno; in copia) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

D-1652/2010 — Bundesverwaltungsgericht 22.03.2010 D-1652/2010 — Swissrulings