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Corte IV D-1584/2017
Sentenza d e l 1 9 aprile 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Eritrea, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 16 febbraio 2017 / N (…).
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Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 23 luglio 2015 (cfr. atti A1 e A12), il referto radiologico del 30 luglio 2015 del Dr. med. C._______ del (…) dell’D._______ relativo alla determinazione dell’età ossea dell’interessato, che ha posto quale stima biologica della maturazione scheletrica di quest’ultimo l’età di (…) anni (cfr. atto A10/2), i verbali d’audizione del richiedente del 7 agosto 2015 (di seguito: verbale 1) e del 9 febbraio 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 febbraio 2017, notificata il 24 febbraio 2017 (cfr. atto A31/2), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria dell’interessato, il ricorso del 13 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 15 marzo 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l’insorgente ha concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo; in subordine alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e nuovo esame della domanda; contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
D-1584/2017 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione del 16 febbraio 2017, e non avendo in specie il ricorrente censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità di prime cure, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo, che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino eritreo di etnia tigrina, nato e vissuto sino al 2009 ad
D-1584/2017 Pagina 4 E._______ nella F._______, G._______, ed in seguito e sino al suo espatrio a H._______, I._______, J._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e 4), che sentito sui motivi d’asilo egli ha asserito di essere espatriato alla fine del mese due o mese tre del 2015 a seguito della sua convocazione per il militare che sarebbe stata notificata al padre da parte di militari due settimane dopo i festeggiamenti per il matrimonio del fratello; che i militari nel medesimo giorno non trovandolo al domicilio, avrebbero arrestato il padre; che dei militari si sarebbero presentati a casa sua una seconda volta dopo circa cinque o sei giorni chiedendo di lui e non trovandolo, perché egli, come durante la prima visita dei militari, sarebbe stato in campagna a pascolare il bestiame (cfr. verbale 2, D51 segg., pag. 6 segg.), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti i motivi d’asilo del richiedente, che per quanto riguarda la renitenza alla leva, le allegazioni del ricorrente risulterebbero inconsistenti ed illogiche; che l’interessato non avrebbe dichiarato subito e spontaneamente che la sua famiglia avrebbe ricevuto uno scritto a lui indirizzato da parte delle autorità militari, ma soltanto dopo insistenza dell’autorità di prime cure; che inoltre egli avrebbe dichiarato di non avere mai visto tale scritto, e si sarebbe disinteressato del contenuto dello stesso, non chiedendo maggiori delucidazioni in merito né alla sorella né tramite il padre o la madre; che dipoi egli in modo inconcepibile non avrebbe chiesto maggiori chiarimenti in merito agli eventi motivanti la sua fuga alla sorella, in particolare il numero dei militari che l’avrebbero ricercato al domicilio la seconda volta, che oltracciò, le allegazioni relative allo svolgimento dei fatti evocati sarebbe inficiato da contraddizioni che renderebbero il suo racconto inattendibile, che per quanto concerne l’espatrio egli avrebbe asserito in occasione dell’audizione sulle generalità di essere espatriato nel primo mese del 2015, salvo poi nell’audizione sui motivi d’asilo riferire di essere partito dall’Eritrea il secondo o il terzo mese del 2015, essendo che il matrimonio di suo fratello sarebbe avvenuto il 25 o il 26 del secondo mese del 2016; che confrontato in seguito con tale palese incongruenza, egli avrebbe dichiarato che il fratello si sarebbe sposato nel primo mese del 2015 e che quindi avrebbe abbandonato il suo Paese d’origine nel secondo mese del 2015,
D-1584/2017 Pagina 5 che inoltre l’uscita illegale dall’Eritrea non sarebbe pertinente in materia d’asilo, in quanto l’insorgente non essendo né renitente né disertore alla leva, non avrebbe infranto la “Proclamation on National Service” del 1995; che non vi sarebbe pertanto l’esistenza di un fondato timore di persecuzioni nel caso di un suo ritorno in Eritrea, che nel ricorso, l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore, che per quanto concerne la ritenuta inverosimiglianza delle allegazioni, il ricorrente ritiene che la valutazione dell’autorità di prime cure sarebbe il frutto di un’impressione soggettiva e di un esame errato dei fatti, che l’insorgente ritiene di aver fornito indicazioni logiche, concrete e plausibili che dimostrerebbero la verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo, che per ciò che riguarda la comunicazione scritta che i militari avrebbero consegnato ai suoi familiari, le sue informazioni in merito sarebbero provenute unicamente dalla sorella in quanto egli si sarebbe trovato all’epoca in campagna; che pertanto non gli sarebbe imputabile la circostanza che lo scritto sarebbe stato notificato ai suoi familiari e del fatto che egli, a causa della sua fuga, non avrebbe potuto prendere conoscenza personalmente del medesimo; che inoltre il padre era stato incarcerato e che la sua unica fonte di informazioni sarebbe stata la sorella; che dipoi l’unica deduzione possibile della natura della lettera consegnata dai militari è quella che si trattasse di una convocazione militare e che egli non si sarebbe sincerato in merito al contenuto esatto della stessa, in quanto già certo della natura della medesima; che le sue priorità allora sarebbero state il suo viaggio d’espatrio verso l’Europa e che i suoi familiari stessero bene, e non il contenuto esatto dello scritto, che circa l’incongruenza rilevata dalla SEM in merito all’anno dichiarato del suo espatrio nelle audizioni, si tratterebbe palesemente di un momento di confusione, in quanto egli nel 2016 si sarebbe già trovato in Svizzera, che invece, pur ammettendo di non essere stato certo del mese nel quale sarebbe avvenuto il suo espatrio nel 2015, tuttavia tale imprecisione non smonterebbe la veridicità delle sue allegazioni, le quali nel complesso risulterebbero verosimili, che infine, ed al contrario di quanto concluso nella decisione impugnata, egli sarebbe da qualificare quale disertore, poiché non si sarebbe
D-1584/2017 Pagina 6 presentato per adempiere il servizio militare e questo malgrado la convocazione militare ricevuta, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
D-1584/2017 Pagina 7 sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi né di rilevanza secondo l’art. 3 LAsi, che per quanto riguarda l’asserita convocazione al militare, le allegazioni dell’insorgente risultano anzitutto poco sostanziate, che in particolare, alla richiesta di descrivere il contenuto del presunto scritto, egli ha unicamente asserito di non averlo visto e che sarebbe stato recapitato alla sua famiglia (cfr. verbale 2, D71, pag. 7), che nuovamente sollecitato a fornire maggiori dettagli circa il contenuto dello stesso, l’interessato ha affermato che gli avrebbero riferito che dei militari erano arrivati con una lettera di convocazione, e che non trovandolo in casa, avrebbero arrestato il padre (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7 e D72, pag. 8), che inoltre, richiestogli dove si troverebbe tale scritto, l’interessato ha risposto di non saperlo, in quanto non l’avrebbe mai visto (cfr. verbale 2, D73, pag. 8), che infine, esortato reiteratamente a riferire se avesse chiesto al padre, unica persona che avrebbe letto la presunta convocazione (cfr. verbale 2, D79-D80, pag. 8) maggiori informazioni circa lo stessa, l’insorgente ha ribattuto che non lo avrebbe chiesto, in quanto sapeva che si trattava di una convocazione per compiere il servizio militare dalla descrizione che gli avrebbe fornito la sorella e ciò gli sarebbe bastato per convincersene (cfr. verbale 2, D81 segg., pag. 8 seg.), che da una persona che abbia effettivamente ricevuto una convocazione per il servizio alla leva, ritenuto il carattere determinante che tale convocazione avrebbe avuto nella decisione dell’insorgente di lasciare il
D-1584/2017 Pagina 8 suo Paese d’origine, ci si potrebbe attendere una descrizione più sostanziata e dettagliata in merito al contenuto della stessa, come pure un maggiore interesse nel conoscere il reale scopo della visita dei militari presso il suo domicilio, oltretutto che avrebbero incarcerato il padre non trovandolo in casa (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7), che di conseguenza, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimile di aver ricevuto una convocazione per adempire il servizio militare, che per il resto, su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle considerazioni della decisione impugnata che si confermano pienamente, che neppure in sede ricorsuale sono stati forniti elementi che possano permettere una diversa valutazione della fattispecie, che oltretutto, va constatato come nelle allegazioni dell’interessato siano effettivamente identificabili alcune incongruenze, che è innegabile che parte delle dichiarazioni riportate nel verbale relativo all’audizione sulle generalità siano inconciliabili con quanto asserito in seguito dall’insorgente; che risulta infatti evidente che in tale prima occasione il ricorrente ha dichiarato di essere espatriato il mese uno del 2015 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), mentre che in un secondo tempo egli ha affermato di essere partito dall’Eritrea alla fine del mese due o mese tre del 2015, facendo risalire il matrimonio del fratello al 25 o il 26 del secondo mese del 2015 (cfr. verbale 2, D28-D29, pag. 4 e D53, pag. 6); che inoltre i militari sarebbero venuti a cercarlo al domicilio due settimane dopo il matrimonio del fratello (cfr. verbale 2, D55, pag. 6), e che a seguito della seconda visita dei militari, che sarebbe avvenuta cinque o sei giorni dopo la prima (cfr. verbale 2, D65 pag. 7), egli si sarebbe trattenuto ancora in campagna per due giorni prima di espatriare (cfr. verbale 2, D98, pag. 10), che confrontato con tale contraddizione, l’interessato avrebbe giustificato la stessa affermando che non avendo studiato non si ricorderebbe tutto; che in seguito ha corretto la stessa dichiarando che il matrimonio del fratello sarebbe avvenuto nel mese uno, mentre che l’espatrio nel mese due (cfr. verbale 2, D111-D112, pag. 11), che l’incoerenza circa il momento dell’espatrio, non sembra compatibile con degli eventi realmente vissuti dal ricorrente, e non può essere giustificata semplicemente con un momento di confusione,
D-1584/2017 Pagina 9 che oltracciò, anche in merito alla dichiarata seconda visita da parte dei militari, egli si sarebbe contraddetto riferendo dapprima che al quesito posto alla sorella del perché i militari lo cercassero ancora, visto già l’arresto del padre, ella avrebbe asserito che stavano cercando lui e che avrebbero trattenuto il padre sino a quando lo avrebbero trovato (cfr. verbale 2, D92, pag. 9); ed in un secondo momento invece che la stessa non sapesse invece il motivo della ricerca da parte dei militari dell’insorgente (cfr. verbale 2, D93, pag. 9), che confrontato subito con tale contraddizione, l’interessato avrebbe fornito una terza versione, sostenendo un’incomprensione precedente, e che sarebbe invece stato lui stesso a dire alla sorella che il padre sarebbe stato trattenuto in carcere sino a quando i militari lo avrebbero trovato (cfr. verbale 2, D94, pag. 9), che tale contraddizione interna relativa a degli elementi importanti della supposta seconda visita dei militari, è difficilmente comprensibile, e rende il suo racconto in merito a tale evento pure inverosimile, che inoltre le dichiarazioni dell’insorgente relative ai giorni che avrebbe trascorso in campagna successivamente alla sua presunta convocazione ed all’arresto del padre, appaiono a dir poco sorprendenti ed incoerenti con un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della renitenza alla leva, che egli infatti avrebbe continuato a pascolare il bestiame nei giorni successivi, prendendo quali unici accorgimenti quelli di dormire un po’ discosto dal bestiame e di sorvegliarlo nella maggior parte del tempo da lontano (cfr. verbale 2, D100 segg., pag. 10); che solo tre giorni dopo l’arresto del padre egli dichiara che si sarebbe allontanato ad una distanza di tre ore dal villaggio per pascolare gli armenti (cfr. verbale 2, D103 segg., pag. 10), ma che tuttavia la sorella lo sarebbe andato a trovare tutte le sere sino a tre giorni dopo l’arresto del padre (cfr. verbale 2, D104 segg., pag. 10); che anche successivamente alla seconda visita dei militari ella non avrebbe avuto alcuna difficoltà a reperirlo, in quanto delle persone che si trovavano con lui al pascolo le avrebbero indicato dove egli si trovava e l’avrebbero accompagnata da lui (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.), che confrontato con l’insensatezza di allontanarsi per circa tre ore dal suo villaggio, quando alcune persone conoscevano esattamente il luogo dove egli si sarebbe trovato, il ricorrente ha dichiarato che queste persone
D-1584/2017 Pagina 10 sarebbero con lui, e di alcune di esse che si tratterebbe di disertori (cfr. verbale 2, D110, pag. 11), che invero sia il comportamento tenuto dall’interessato che i suoi accorgimenti, non sono plausibili per una persona che viene ricercata dall’autorità militare, che difatti ci si attenderebbe per lo meno che il luogo della sua permanenza successivamente all’arresto del padre non fosse facilmente reperibile per le autorità militari, poiché a conoscenza di molteplici persone; che inoltre egli avrebbe mutato le sue abitudini, non continuando a pascolare il bestiame tranquillamente vicino a casa ancora per tre giorni dalla supposta convocazione e dal presunto arresto del padre, facendosi inoltre portare il cibo ogni sera dalla sorella, che di conseguenza, l’insorgente non sembrerebbe avere avuto un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa della presunta renitenza alla leva, e che pertanto in casu non parrebbe neppure essere un motivo pertinente in materia d’asilo, che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future a causa del solo espatrio illegale dall’Eritrea (cfr. verbale 1, pt.o 5.01, pag. 6 e verbale 2, D113 segg., pag. 11 seg.), si osserva che secondo una sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, che dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale, che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre
D-1584/2017 Pagina 11 che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che orbene, nel caso in disamina, va rilevato che data la mancanza di verosimiglianza e di rilevanza della dichiarata renitenza alla leva da parte dell’insorgente, per la sola uscita illegale dal suo Paese ed in assenza di elementi supplementari atti a ritenere che egli sia malvisto dalle autorità eritree, non esiste per il ricorrente il pericolo di subire una sanzione rilevante ai sensi dell’asilo in caso di ritorno in Patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevati (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF)
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1584/2017 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: