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Bundesverwaltungsgericht 10.10.2008 D-153/2008

10. Oktober 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,025 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-153/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker cancelliera Chiara Piras. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM) Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 gennaio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-153/2008 Fatti: A. Il 15 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 7 e del 28 dicembre 2007), d'essere espatriato nell'ottobre 2007 per timore d'essere ucciso da un malvivente di nome “B._______”. Nel [...], durante la sua attività come maggiore presso la frontiera di C._______, l'interessato avrebbe infatti fermato e sequestrato due autocarri con carico illegale di alcool appartenenti al succitato malvivente. Quest'ultimo avrebbe in seguito perseguitato, maltrattato, derubato e, in tre occasioni, accoltellato l'interessato (tra il [...] e il [...] o l'[...]) e reclamato di essere ripagato per i danni subiti. L'interessato avrebbe denunciato gli accaduti in due occasioni alla polizia, che però non sarebbe intervenuta in suo favore ma gli avrebbe, invece, consigliato di pagare i sussistenti debiti. B. Il 7 gennaio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali. D. Il 19 febbraio, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (gravame privo di probabilità d'esito favorevole) la domanda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, entro il 27 febbraio 2008, a copertura delle Pagina 2

D-153/2008 presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento del detto anticipo. E. Il 26 febbraio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. Le dichiarazioni di quest'ultimo sono state giudicate come contraddittorie in modo flagrante e clamoroso. Pagina 3

D-153/2008 5. Nel gravame, l'insorgente sostiene, fra l'altro, di avere fornito lui stesso delle valide spiegazioni riguardo alle presunte contraddizioni nel suo racconto. Fa valere che il suo racconto giustifica un'entrata nel merito della domanda d'asilo e sostiene, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia non è ragionevolmente esigibile poiché la sua vita sarebbe in pericolo. 6. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel Pagina 4

D-153/2008 provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Questo Tribunale constata che l'insorgente si è contraddetto varie volte nel corso delle due audizioni. A titolo d'esempio, nell'ambito dell'audizione del 7 dicembre 2007, il ricorrente aveva affermato di essere stato accoltellato alla testa ed alla schiena da B._______ quando si trovava a D._______ e di essere stato, in seguito, ricoverato per 14 giorni nell'ospedale di E._______ (pag. 5). Durante l'audizione del 28 dicembre 2007 ha invece sostenuto, descrivendo lo stesso episodio, di essere stato accoltellato due volte alla testa e di essere stato ricoverato per una settimana (pag. 4). Inoltre, il ricorrente si è manifestamente contraddetto riguardo ai beni sottrattigli da B._______ nel [...] (v. verbale d'audizione del 7 dicembre pag. 5 e verbale d'audizione del 28 dicembre 2007 pag. 4) e sulla data del proprio trasferimento in campagna (v. verbale d'audizione del 7 dicembre pag. 5 e verbale d'audizione del 28 dicembre 2007 pag. 4). Non soccorre, altresì, l'insorgente la generica censura ricorsuale, secondo la quale le contraddizioni risalirebbero al fatto che non sarebbe “totalmente lucido a causa delle ferite, delle coltellate e delle percosse subite” (v. gravame, pag. 2). Tale generica censura sembra poco convincente, considerato, altresì, che, né anteriormente alla pronuncia del provvedimento litigioso, né in procedura di ricorso, l'insorgente ha indicato quali divergenze sarebbero da attribuire al suo stato di salute, perché, e, infine, quale sarebbe la sua versione dei fatti definitiva. Inoltre, va rilevato che il comportamento del ricorrente, che appare avere vissuto per 6 anni in patria dopo essere stato minacciato e accoltellato una prima volta nel [...] prima dell'espatrio nell'[...] (cfr. verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 1 e 4), dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo paese d'origine. Infine, giova rilevare che non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, per lo più se, come sostenuto, il ricorrente aveva lavorato per ben dieci anni come ispettore doganale (cfr. verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 2 e 4). 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare Pagina 5

D-153/2008 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 2 e 4) e può contare in patria su una sufficiente rete di contatti sociali (genitori e due sorelle; cfr. verbale d'audizione del 7 dicembre 2007 pag. 2). Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Pagina 6

D-153/2008 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 26 febbraio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-153/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 26 febbraio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8

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