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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2009 D-1499/2009

24. März 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,430 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1499/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, (presidente del collegio), Bruno Huber e Daniel Schmid; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (domanda di restituzione del termine); decisione dell'UFM del 26 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1499/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 29 gennaio 2009, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. 2. Il 26 febbraio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. 3. Il 9 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro postale sul plico raccomandato contenente il ricorso). Ha chiesto, in ordine, la restituzione del termine ricorsuale, mentre che, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. 4. Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 5. Il TAF è competente per statuire nei casi di domande di restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, S. 233). Pagina 2

D-1499/2009 6. Nel suo gravame, il ricorrente afferma che la suddetta decisione dell'UFM del 26 febbraio 2009 gli sarebbe stata notificata al più presto il 27 febbraio 2009, e che il suo ricorso del 9 marzo 2009 l'avrebbe trasmesso con un giorno di ritardo. Egli sostiene che il giorno in cui avrebbe ricevuto la suddetta decisione, la direzione del Centro di registrazione e di procedura di B._______ gli avrebbe impedito di uscire per effettuare quanto necessario alla redazione ed all'invio del ricorso. Inoltre, il ricorrente adduce che nel corso della settimana successiva avrebbe avuto dei grossi problemi legati alla sua tossicodipendenza, per cui non sarebbe riuscito ad essere lucido e non sarebbe potuto uscire. Fa valere quindi che la trasmissione tardiva di un giorno del ricorso sarebbe dovuta in buona parte a fatti legati al suo stato di tossicodipendenza che non sarebbero a lui addebitabili e che dovrebbero condurre a ritenere che egli sarebbe stato impedito, senza sua colpa, di ricorrere nei termini di legge. 7. 7.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento; entro lo stesso termine deve essere compiuto l’atto omesso (art. 24 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al ricorrente. 7.2 Nel caso concreto, è da considerare che l'atto omesso, ovvero il ricorso nonché la domanda di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine legale di trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, sebbene il ricorrente non abbia specificato tale termine. Per conseguenza, ne consegue che detta domanda è ricevibile. 7.3 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore Pagina 3

D-1499/2009 potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA. Infine, un insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve, decisione impugnata necessitante di una traduzione, mancata disponibilità di un mandatario - può anch'esso costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza, e giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 10 pag. 88 seg.). 7.4 Questo Tribunale osserva nel caso di specie che il richiedente non ha fatto valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non imputabile a propria colpa, che l'avrebbe impedito dall'agire entro il termine di ricorso di 5 giorni lavorativi stabilito giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, ossia il 5 marzo 2009 (la decisione dell’UFM del 26 febbraio 2009 è stata notificata al ricorrente il medesimo giorno [cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti A 14/1], di conseguenza il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 27 febbraio 2009). Infatti, i problemi legati alla sua tossicodipendenza - e peralto nemmeno comprovati - non rientrano nella fattispecie della grave malattia. Anche se costretto a restare al Centro sia che sia per i problemi legati alla sua tossicodipendenza o per un'incomprensibile asserito impedimento da parte della direzione del Centro, altrettanto non comprovato, il richiedente sarebbe stato comunque in grado di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. Per di più, codesto Tribunale osserva che i documenti allegati con il ricorso dal ricorrente datano del 27 febbraio 2009. Pertanto, v'è ragione di concludere che il ricorrente era assolutamente in misura di fare quanto necesssario per allestimento e l'invio dell'atto ricorsuale entro il termine scadente il 5 marzo 2009. Infine, non soccorrono l'insorgente né le scuse presentate con il ricorso, né le allegazioni, rilevatasi fasulle, secondo cui avrebbe ricevuto la decisione dell'UFM il 27 febbraio 2009, nonché Pagina 4

D-1499/2009 avrebbe presentato il ricorso con un solo giorno di ritardo (cfr. ricorso pag. 2). 7.5 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito, senza colpa, al ricorrente d'agire in tempo utile. 8. In considerazione di quanto precede, il TAF osserva che il termine per l'inoltro del ricorso non è stato rispettato. Il gravame, consegnato all'ufficio postale il 9 marzo 2009 (cfr. timbro postale sulla busta d’invio) è pertanto irricevibile. 9. Con la presente sentenza, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 5

D-1499/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Il ricorso è irricevibile. 3. La domana d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - C._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 6

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