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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2009 D-1480/2009

16. März 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,478 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; d...

Volltext

Corte IV D-1480/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 6 marzo 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1480/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 4 e del 25 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 6 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto dall'interessato), il ricorso inoltrato dall'insorgente lo stesso giorno (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-1480/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e vissuto a B._______ (Nigeria) sostanzialmente fino al suo espatrio (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 1-2), che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine ad ottobre rispettivamente a novembre 2008, per il timore della vendetta da parte del padre - funzionario di Polizia - della sua fidanzata, la quale sarebbe rimasta incinta e sarebbe deceduta durante il tragitto dal villaggio all'ospedale a causa di un suo malore, rispettivamente perché le strade non erano percorribili, che, dopo aver vissuto a C._______ per [...] settimana circa, l'interessato sarebbe espatriato raggiungendo D._______ in auto e poi la Libia, da dove avrebbe continuato il viaggio via mare su una canoa. Egli sarebbe arrivato in un Paese sconosciuto in Europa, rispettivamente l'Italia, da dove avrebbe poi preso un treno fino a raggiungere la Svizzera il 20 gennaio 2009 senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3

D-1480/2009 che, nella decisione del 6 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialmente di non aver mai posseduto un passaporto, in quanto dalle sue parti solo pochissime persone li utilizzano, e poiché, al momento della sua fuga, non avrebbe avuto né il tempo, né sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli. Avrebbe quindi viaggiato senza documenti e gli sarebbe oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia documento dalla Nigeria. L'interessato ha allegato di aver richiesto la sua carta d'identità nel 2007, tuttavia senza successo, che, inoltre, il ricorrente ha addotto che non potrebbe rientrare in Nigeria dove la sua vita sarebbe in grave pericolo, in quanto il padre della sua fidanzata, la quale aspettava un bambino da lui e sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale, vorrebbe vendicarsi contro l'interessato. Quest'ultimo non avrebbe inoltre nessuna possibilità di farsi proteggere dalla Polizia, visto che il padre della sua fidanzata sarebbe un funzionario di Polizia, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si Pagina 4

D-1480/2009 applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato via mare su una canoa dalla Libia (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 7-8) ed in seguito - alla domanda sullo sbarco - ha affermato che sarebbe sbarcato dove c'era un grande fiume (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8), che, inoltre, l'insorgente non è stato in grado di indicare con precisione né il Paese in cui sarebbe sbarcato, né i tanti Paesi da cui sarebbe transitato per arrivare successivamente in Svizzera (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8). Il ricorrente avrebbe affermato in seguito di essere arrivato in Italia (cfr. verbale d'audizione del 25 febbraio 2009 pag. 11) ed ha accennato all'isola di E._______ quale luogo di partenza - e quindi anche quale luogo di sbarco secondo le sue dichiarazioni (cfr. cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8) - da dove avrebbe preso il treno per la Svizzera, senza tuttavia ricordare da quale stazione, della quale non ha peraltro saputo darne una descrizione (cfr. verbale d'audizione (2) del 4 febbraio 2009 pag. 2). Egli inoltre ha affermato che avrebbe cambiato treno solo in un'occasione, senza rammentare di preciso dove, ma Pagina 5

D-1480/2009 ricordandosi di F._______ (cfr. verbale d'audizione (2) del 4 febbraio 2009 pag. 2), che non soccorrono l'insorgente le sue dichiarazioni secondo cui non avrebbe pagato alcunché per il suo viaggio d'espatrio, in quanto sostanzialmente sarebbe semplicemente stato aiutato da altre persone (cfr. verbali d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8 e del 25 febbraio 2009 pag. 11) o li avrebbe pregati di aiutarlo (cfr. ibidem pag. 12 e verbale d'audizione (2) del 4 febbraio 2009 pag. 2) e tantomento non avrebbe subito controlli per arrivare in Svizzera, senonché da parte del controllore del treno (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 8), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), essendo che non avrebbe mai richiesto il passaporto e rispettivamente non avrebbe mai ricevuto la carta d'identità sebbene l'avrebbe richiesta (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 4 e ricorso pag. 2) e poiché - essendo fuggito dal suo Paese - non avrebbe avuto il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli (cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto che il ricorrente non ha saputo rispondere in modo preciso alla domanda su come si identificherebbe nel suo Paese (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 5), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad affermare che non potrebbe far arrivare dalla Nigeria i suoi documenti, poiché non avrebbe nessuno che potrebbe contattattare e nessun numero (cfr. verbale d0audizione del 25 febbraio 2009 pag. 3) ciò che è innanzitutto contraddittorio nonché inverosimile ritenuto che, oltre alla madre e alla sorella, egli ha Pagina 6

D-1480/2009 dichiarato di avere tanti zii (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 4). Egli non ha peraltro dimostrato di aver davvvero effettuato dei seri e concreti sforzi in tal senso (cfr. verbale d'audizione del 25 febbraio 2009 pag. 3) ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere arrestato nonché rispettivamente ucciso da parte del padre - funzionario di Polizia - della sua fidanzata, la quale sarebbe rimasta incinta di lui e sarebbe deceduta durante il tragitto dal villaggio all'ospedale (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 5-6 e del 25 febbraio 2009 pag. 4, 8 e 12), che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), Pagina 7

D-1480/2009 che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile. Basti rilevare - tra gli altri - che l'incapacità del ricorrente di indicare esattamente la data della morte della sua fidanzata - che peraltro dovrebbe corrispondere alla data della nascita di loro figlio che quest'ultima portava in grembo (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2008 pag. 3-4 e del 25 febbraio 2009 pag. 5) - porta a concludere senza dubbio all'inverosimiglianza di tale avvenimento, così come - di conseguenza - all'inconsistenza delle persecuzioni in caso di rientro in Patria ad esso correlate, ed in particolare da parte del padre della stessa, le quali il ricorrente pretenderebbe far valere a sostegno della sua domanda, che peraltro, le minacce nonché le ricerche di cui il ricorrente pretende essere vittima da parte del padre della sua fidanzata gli sarebbero state soltanto riferite da sua sorella (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2008 pag. 7 e del 25 febbraio 2009 pag. 8), che, inoltre, l'asserita allegazione secondo cui il padre della vittima sarebbe un ufficiale di Polizia o rispettivamente un poliziotto (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 6 e del 25 febbraio 2009 pag. 6-9) - e che di conseguenza il ricorrente non potrebbe beneficiare della protezione della Polizia (cfr. ricorso pag. 2) costituisce una mera affermazione di parte non corroborata in alcun modo, allorquando l'insorgente non ha nemmeno saputo indicare quale funzione avrebbe avuto costui (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 6 e del 25 febbraio 2009 pag. 6) che, vista l'inverosimiglianza e l'inconsistenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che insorgente non possa ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, Pagina 8

D-1480/2009 che, infine, il comportamento assunto dal ricorrente nel corso dell'audizione del 25 febbraio 2009 in cui in più occasioni si è rifiutato di rispondere alle domande, limitandosi ad affermare di non ricordare rispettivamente di averlo già fatto nel corso della prima audizione (cfr. verbale d'audizione del 25 febbraio 2009 pag. 4 e 5) costituisce - come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore - una violazione del suo dovere di collaborazione, che conduce a confermare senza dubbio oltre a quanto già sopraevocato - che il racconto reso da parte dell'insorgente è totalmente inverosimile. che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 Pagina 9

D-1480/2009 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché ha lavorato quale (...) (cfr. verbale d'audizione (1) del 4 febbraio 2009 pag. 3). Inoltre, in Patria egli può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui sua madre, sua sorella, i suoi zii nonché la figlia che egli ha asserito di aver avuto - si trovano ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 10

D-1480/2009 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-1480/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - G._______ (in copia) La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12

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