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Bundesverwaltungsgericht 13.02.2026 D-1470/2024

13. Februar 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,935 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2024

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1470/2024

Sentenza d e l 1 3 febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2024 / N (…).

D-1470/2024 Pagina 2

Visto la domanda d’asilo che l’interessato, cittadino turco di etnia curda, ha presentato in Svizzera il 17 dicembre 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-3/2), il verbale dell’audizione sui motivi d’asilo svolta con il richiedente il 18 gennaio 2024 (cfr. atto SEM n. 16/15), la decisione del 15 febbraio 2024, notificata in data sconosciuta (cfr. atto SEM n. 33/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 32/9), il ricorso del 6 marzo 2024 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 7 marzo 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui il ricorrente ha impugnato genericamente la decisione impugnata, chiedendo implicitamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e contestando l’esecuzione dell’allontanamento, la decisione incidentale del 13 marzo 2024, con la quale il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 28 marzo 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 4),

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,

D-1470/2024 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo il ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e

D-1470/2024 Pagina 4 in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, in particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel Paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. sentenza del TAF D-7067/2017 del 19 novembre 2018 consid. 3.2); che in tale ambito occorre apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3; anche sentenza D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1); che la persecuzione riflessa assume rilevanza ai fini dell’asilo qualora la persona che ne è colpita sia esposta a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, o qualora debba temere, con elevata probabilità e in un futuro prossimo, il verificarsi di tali pregiudizi (cfr. per la nozione

D-1470/2024 Pagina 5 di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del TAF D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2), che, nella propria richiesta, il richiedente ha sostanzialmente addotto di essere espatriato in ragione dei seguenti quattro episodi; che, all’età di sedici anni, durante la partecipazione alle celebrazioni del Nowruz nel quartiere di B._______, le forze dell’ordine sarebbero intervenute facendo uso di proiettili di plastica e spray al pepe; che, in tale contesto, egli sarebbe stato fatto salire su un veicolo di servizio, ove sarebbe stato percosso, sputato in volto e colpito alla testa con il calcio di un’arma, prima di essere rilasciato; che, nel 2022, egli avrebbe svolto il servizio militare, durante il quale avrebbe riscontrato numerose difficoltà, che egli ipotizzerebbe riconducibili alla propria appartenenza etnica; che, nel corso delle celebrazioni del Nowruz del 2023 a C._______, un individuo asseritamente appartenente ai servizi di intelligence lo avrebbe minacciato, affermando di conoscere la sua famiglia e quanto accaduto al nonno, e gli avrebbe quindi richiesto di collaborare fornendo informazioni sul Partito Democratico dei Popoli (HDP); che, in data (…), nel corso della partecipazione a una marcia, un individuo gli avrebbe chiesto se avesse preso una decisione in merito alla proposta di collaborazione e che, sopraggiunto un gruppo di altre persone, l’uomo si sarebbe allontanato, comunicandogli che lo avrebbe rintracciato in seguito per riprendere la questione; che egli sarebbe infine espatriato il (…); che egli esprime timore, in caso di ritorno in Turchia, di essere arrestato, sottoposto a tortura o ucciso come i propri nonni, che a sostegno della propria domanda, l’interessato ha versato agli atti, la copia del decreto di abbandono relativo alla procedura intentata contro il nonno (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), che, nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacessero i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi; che, nello specifico, le persecuzioni occorse quando egli aveva sedici anni e nel periodo di svolgimento del servizio militare non raggiungerebbe un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che, inoltre, non sussisterebbe un timore oggettivamente fondato di subire persecuzioni rilevanti, in un prossimo futuro, in ragione dei legami familiari o della partecipazione alle attività dell’HDP, che, nel proprio gravame, il ricorrente ha contestato genericamente la decisione dell’autorità opponente, dichiarando di temere il rientro in Turchia

D-1470/2024 Pagina 6 in ragione delle discriminazioni e dei pregiudizi cui sarebbe soggetta l’etnia curda; che, in particolare, vari familiari sarebbero stati sottoposti alle pressioni dello Stato turco; che egli teme, in caso di ritorno in Turchia, di essere incarcerato e subire oppressioni, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, l’episodio verificatosi quando il ricorrente aveva sedici anni non può essere considerato rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non essendo ravvisabile un nesso di causalità temporale e materiale tra tale evento e l’espatrio; che, infatti, egli avrebbe continuato a vivere in patria allo stesso indirizzo per ulteriori cinque anni; che, inoltre, tale persecuzione difetta dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi, che neppure le difficoltà riscontrate durante la leva – per sua stessa ammissione senza saperne il motivo e non esclusivamente rivolte alla sua persona – rivestono un’intensità sufficiente tale da costituire un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, che, per quanto attiene al timore di subire delle misure di persecuzione riflessa in ragione delle vicende che avrebbero interessato i propri familiari, occorre anzitutto rilevare che gli episodi coinvolgenti i nonni dell’interessato risalirebbero agli anni (…) e (…); che tali fatti sarebbero stati riferiti esclusivamente da terze persone, ovvero dal padre; che, secondo consolidata giurisprudenza, le circostanze apprese esclusivamente da terzi non sono idonee a fondare un timore individuale e attuale di persecuzione rilevante per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E- 801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7); che, inoltre, la copia del decreto di abbandono relativo alla procedura avviata nei confronti del nonno paterno non risulta idonea a comprovare l’esistenza di una persecuzione riflessa nei confronti del ricorrente (cfr. mdp SEM n. 1), che neppure il timore di subire persecuzioni rilevanti in ragione della partecipazione alle attività dell’HDP risulta essere oggettivamente fondato; che, in concreto, il ricorrente ha affermato di non essere mai stato membro dell’HDP – che si rammenta essere un partito legale in Turchia – e di aver preso parte alle relative attività in misura del tutto marginale (cfr. atto SEM n. 16/15 D45-52 e D87-91); che dagli atti non emerge che egli abbia mai

D-1470/2024 Pagina 7 rivestito un ruolo di rilievo in seno al partito; che, inoltre, dall’ultimo episodio avvenuto il 15 agosto 2023 sino all’espatrio nulla gli sarebbe più accaduto; che la propria famiglia continuerebbe, peraltro, a vivere indisturbata in Turchia; che, infine, il fatto che le forze dell’ordine della stazione di B._______ avrebbero contattato il padre per chiedere informazioni in merito all’insorgente – circostanza sollevata nel ricorso senza alcuna ulteriore precisazione – non è idonea a modificare tali conclusioni e si rileva inoltre trattarsi di un fatto riferito da terzi e, come tale, privo di rilevanza, che, infine, per quanto concerne le discriminazioni subite dai curdi in Turchia sollevate genericamente nel ricorso occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all’etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D- 3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che, in esito, i motivi addotti dall’interessato non risultano pertanto determinanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pronunciata dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile,

D-1470/2024 Pagina 8 ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 LStrI (RS 142.20), posto segnatamente che l’attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento sotto il profilo dell’ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 12.4 [sentenza di riferimento]); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, il ricorrente è giovane, sano, gode di una solida rete familiare in patria e dispone di una valida esperienza professionale; che, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale; che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti il ricorrente – usando della necessaria diligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 22 marzo 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo, (dispositivo alla pagina seguente)

D-1470/2024 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 22 marzo 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

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