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Bundesverwaltungsgericht 03.04.2007 D-1440/2007

3. April 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,425 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 19 febbraio 2007 in materia di no...

Volltext

Corte IV D-1440/2007 {T 0/2} Sentenza del 3 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Schmid e Cotting-Schalch Cancelliere Poretti A._______, _______, Russia, [...], Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 19 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo il _______. L'_______, l'UFM [...] ha respinto detta domanda e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento. Il ricorso interposto il _______ contro tale decisione dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) è stato respinto con sentenza del _______. B. Il 21 novembre 2006, il richiedente ha presentato una seconda domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 24 gennaio e del 12 febbraio 2007), d'essere rientrato in patria dopo la conclusione della prima procedura. Penetrato illegalmente in B._______, sarebbe partito da un ignoto aeroporto di C._______ con una compagnia aerea sconosciuta alla volta di D._______ e di lì sarebbe stato accompagnato a casa sua (in Inguscezia), dove sarebbe giunto il 30 agosto 2006. La madre e la sorella, stupite del suo ritorno, gli avrebbero comunicato che sarebbe ricercato perché sospettato d'aver partecipato, prima dell'espatrio nel 2002, a dei combattimenti per la liberazione della E._______ unitamente ai suoi fratelli guerriglieri nonché, il 10 agosto 2006, ad un attentato contro un procuratore ritenuto responsabile della morte del padre. Fino all'espatrio, che sarebbe intervenuto l'11 settembre 2006, l'interessato sarebbe comunque rimasto nascosto al suo domicilio e si sarebbe recato da un vicino allorquando l'abitazione familiare sarebbe stata oggetto di perquisizioni da parte della polizia. Sono state esibite quattro convocazioni in polizia (una a nome del padre, due del richiedente ed una in bianco) e l'atto di morte del padre. C. Il 19 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 23 febbraio 2007, il richiedente ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) una semplice dichiarazione di ricorso, priva di motivi e conclusioni, contro la citata decisione dell'UFM. E. Il 26 febbraio 2007, l'interessato ha regolarizzato il menzionato ricorso. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ha esibito la copia di una promessa di matrimonio con una cittadina ________ che soggiorna in Svizzera in quanto richiedente l'asilo. F. Il 27 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato una memoria complementare.

3 Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nel caso di specie, il potere cognitivo del TAF è limitato al giudizio di legittimità delle decisioni di non entrata nel merito della domanda d’asilo, d’allontanamento e d’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1. pag. 240 e seg.). La conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è dunque inammissible. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che la precedente procedura si è definitivamente conclusa il _______ e che i fatti posteriori addotti dal ricorrente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato come inconsistenti le allegazioni riguardanti l'evocato rimpatrio, ritenuto che il richiedente non ha saputo indicare l'aeroporto di partenza e la compagnia utilizzata. Peraltro, non è plausibile che una persona che dichiara d'essere ricercata e che teme l'esposizione a seri pregiudizi resti, e si nasconda, al proprio domicilio. Quanto ai mezzi di priva esibiti, due di essi concernerebbero il padre e una sarebbe una convocazione in bianco che a rigor di logica non potrebbe trovarsi nelle mani del ricorrente. Inoltre, non è stato considerato credibile che egli abbia preso pienamente conoscenza dei documenti esibiti solo al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera, varrebbe a dire due mesi dopo l'espatrio. 6. Nel gravame e nella memoria complementare, l'insorgente fa valere d'avere esibito cinque documenti originali. La convocazione in bianco sarebbe stata dimenticata a casa sua dal procuratore. Sostiene che il sequestro di innocenti, poi torturati, è pratica corrente nella Federazione russa. Inoltre, sparizioni quali quella costata la vita al padre sarebbero attestate pure da Amnesty International (AI). Inoltre, il rappresentante dell'istituzione di soccorso presente alla seconda audizione ha segnalato che i nuovi motivi d'asilo da lui addotti non sono manifestamente infondati. L'interessato comunica, infine, d'essere in procinto di sposarsi con una cittadina _______ residente in Svizzera. 7. Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura

4 d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall’audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 8. 8.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza della CRA del _______, che ha confermato la decisione dell'UFM dell'_______ che aveva considerato inverosimili le allegazioni decisive allora presentate dal ricorrente. In tale ambito, non lo soccorre pertanto in questa sede la generica asserzione secondo la quale detti motivi sarebbero veri. 8.2 Per quanto attiene agli accadimenti che sarebbero accaduti dopo la reiezione della prima procedura d'asilo in Svizzera, questo Tribunale osserva, da un lato, che già l'evocato rientro in Russia dell'insorgente nell'agosto del 2006 s'esaurisce in mera affermazione di parte non corroborato dal benché minimo elemento di seria consistenza. Altrettanto inconsistenti risultano le dichiarazioni del ricorrente in merito ai timori d'esposizione a seri pregiudizi da parte delle autorità russe per uno dei motivi citati all'art. 3 LAsi, fermo restando che non può essere creduto che il ricorrente, fosse effettivamente stato ricercato dalle autorità già per le ragioni indicate nella prima procedura d'asilo, sia rientrato in Russia "per vedere se a casa tutto era in ordine" senza chiedere preventivamente delle informazioni alla madre ed alla sorella sulla sua situazione. Non è parimenti credibile un soggiorno al proprio domicilio – anche se per pochi giorni – considerate le possibilità d'esservi facilmente reperito. Alle quattro convocazioni esibite dall'insorgente nell'ambito della seconda procedura d'asilo promossa in Svizzera non può altresì essere attribuito alcun valore probatorio, ove solo si pensi che una di esse è stata presentata in bianco (con timbro), con tutte le evidenti conseguenze per l'attendibilità delle altre. Inoltre, e per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che delle semplici convocazioni non costituiscono di per sé un indizio di persecuzione, le stesse non dimostrando alcunché di rilevante in materia d'asilo, tanto meno l'esistenza d'intenzioni illegittime da parte degli organi statali. Infine, dal certificato di morte del padre non emerge altresì nulla che avvalori i timori del ricorrente d'essere perseguitato e maltrattato in patria per motivi politici. 8.3 Visto quanto sopra, non giova al ricorrente l'allegata esistenza di sparizioni in Russia attestate da AI, fermo restando che non è dato sapere per quale ragione tali episodi dovrebbero riguardarlo. Ininfluente è pure l'osservazione del rappresentante delle istituzioni di soccorso presente all'audizione del 12 febbraio 2007 – che ha proposto l'entrata nel merito della domanda d'asilo visto che sarebbero stati fatti valere dei nuovi indizi di persecuzione non manifestamente infondati –, la stessa essendo peraltro generica ed immotivata. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,

5 art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). La presenza in Svizzera della fidanzata _______ e possibile futura moglie non soccorre l'insorgente ritenuto che – per quanto emerge dagli atti di causa – è pure essa una richiedente l'asilo priva di un titolo di soggiorno suscettibile, allo stato attuale, di giustificare un ricongiungimento famigliare in Svizzera. Inoltre, s'osserva che la Russia contempla la possibilità per i coniugi dei propri cittadini d'ottenere un permesso di soggiorno (v. art. 6 cpv. 3 della Federal law on the legal position of foreign citizens in the Russian Federation), dimodoché appare essere data la possibilità per la futura famiglia di stabilirsi almeno in detto Paese. 11. Ritenuta l'inconsistenza dei motivi d'asilo allegati, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 12. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 12.1 Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, quo ad un pericolo d'esposizione personale in Russia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10 pag. 110 e segg.). 12.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita. 13. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 14a cpv. 4 LDDS). 13.1 Va rilevato che in Russia, ad eccezione della Cecenia (v. GICRA 2005 n. 17), non sussiste notoriamente, ed attualmente, una situazione di guerra, guerra civile o

6 violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l’esecuzione dell’allontanamento è esigibile. 13.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, dispone d'una certa formazione, d'esperienza lavorativa e di buone competenze linguistiche (lingue inguscia e cecena, russo, italiano e francese). Inoltre, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente nel suo Paese d’origine. 13.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 14. Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, può procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Considerato che nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone al rientro in Russia, l’esecuzione dell’allontanamento deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS). 15. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 16. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 17. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM) - alla _______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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