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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2014 D-1393/2014

20. März 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,295 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2014 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1393/2014

Sentenza d e l 2 0 marzo 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2014 / N (...).

D-1393/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 9 marzo 2014 in Svizzera; i verbali d'audizione del 12 marzo 2014 (di seguito: verbale 1) e del 17 marzo 2014 (di seguito: verbale 2); il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 17 marzo 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A 10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 17 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 marzo 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e, qualora non gli fosse concesso l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 18 marzo 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

D-1393/2014 Pagina 3 che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3 pag. 568); che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a B._______ (Nigeria) nel Kogi State e con ultimo domicilio a C._______ (Nigeria) di Abia State (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che egli avrebbe lasciato la Nigeria il 6 gennaio 2014 poiché ivi non avrebbe più un alloggio dove stare, in quanto il suo padre adottivo sarebbe deceduto (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 seg. e 5); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che il suo padre adottivo, dal quale avrebbe sempre vissuto, sarebbe deceduto per mano di un gruppo non meglio specificato di musulmani; che pertanto egli temerebbe rappresaglie; che tale fatto non lo avrebbe indicato nel corso delle due audizioni in quanto non gli avrebbero posto domande specifiche circa il decesso del padre adottivo; che, altresì l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile in quanto in Nigeria sarebbe senza alloggio, cure medi-

D-1393/2014 Pagina 4 che come pure esposto ad una vita inumana e degradante (cfr. ricorso, pag. 2); che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 seg. della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 pagg. 108 seg. e riferimenti ivi citati); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-

D-1393/2014 Pagina 5 nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero all'assenza d'un alloggio (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 2 e 5); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Nigeria possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, per di più, la situazione in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che non soccorrono il ricorrente le allegazioni fatte valere solamente in sede di ricorso circa i suoi timori di subire dei pregiudizi da un gruppo non meglio specificato di musulmani; che tale motivo non è mai stato presentato in occasione delle audizioni; che, inoltre, il fatto che gli auditori non abbiano posto domande precise relative al decesso del padre non giustifica l'insorgente dall'omettere tale timore; che infatti avrebbe avuto altre occasioni per esprimerlo: allorquando gli è stato chiesto se aveva potuto dire tutto ciò che riteneva essenziale per la sua domanda d'asilo e che cosa avrebbe temuto in caso di ritorno in Patria (cfr. verbale 2, pag. 5); che, pertanto, tale allegazione oltre che tardiva è, a mente di questo Tribunale, pretestuosa; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

D-1393/2014 Pagina 6 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee pagg. 186 seg. e riferimenti ivi citati); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio ed alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 pag. 590 e riferimenti ivi citati); che egli è giovane ed ha frequentato complessivamente 12 anni di scuola tra elementari, secondarie e superiori ed ha ottenuto il diploma scientifico ed artistico (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 pagg. 1002 seg., DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 pag. 21);

D-1393/2014 Pagina 7 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1393/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-1393/2014 — Bundesverwaltungsgericht 20.03.2014 D-1393/2014 — Swissrulings