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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2010 D-1393/2010

10. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,778 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1393/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, alias B._______, alias C._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1393/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; l'esame osseo della radiografia alla mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data (...) ed il relativo rapporto (cfr. doc. [...] agli atti); i verbali d'audizione del 14 dicembre 2009 e del 5 gennaio 2010; la presa di posizione del richiedente in merito all'esame osseo consegnata nel verbale d'audizione del 14 dicembre 2009; la carta d'identità depositata presso l'UFM il (...); la presa di posizione del richiedente in merito al rapporto d'analisi sul proprio documento d'identità in data 11 gennaio 2010; la decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010, notificata all'interessato il 1° marzo 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 5 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 8 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 9 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: Pagina 2

D-1393/2010 che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere minorenne e cittadino iracheno di etnia curda, nato a Duhok, e sarebbe stato domiciliato a D._______, Duhok, dal 2005 fino all'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pagg. 1 e 2), Pagina 3

D-1393/2010 che il richiedente, avrebbe lasciato l'Iraq il (...) temendo di essere ucciso da una famiglia di E._______, la quale avrebbe assassinato suo padre nel (...), sparato allo zio nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pagg. 5 e 6) ed accoltellato l'interessato nel (...), che il richiedente sarebbe partito in automobile da D._______ giungendo a F._______ e avrebbe varcato il confine con la Turchia a piedi, sarebbe giunto in taxi ad Istanbul qualche ora dopo, per poi nascondersi a bordo di un TIR che l'avrebbe portato illegalmente a Milano, da dove avrebbe poi preso il treno per giungere in Svizzera il 3 dicembre 2009, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, ed ha, infine, ritenuto comprovata la maggiore età del richiedente in base all'esame osseo del 3 dicembre 2009; che l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la carta d'identità da lui depositata è originale, ottenuta regolarmente e richiesta da lui stesso (cfr. ricorso, pag. 2), che egli avrebbe dunque fatto il possibile per consegnare i propri documenti d'identità, che circa le risultanze dell'esame osseo il ricorrente non ha allegato nulla in proposito, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi- Pagina 4

D-1393/2010 stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che è innanzitutto d'uopo esaminare se l'UFM abbia correttamente ritenuto comprovata la maggiore età del ricorrente, che, peraltro, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente d'asilo minorenne e non accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età, che, secondo consolidata prassi di questo Tribunale, la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione oggettiva da parte del richiedente d'asilo dell'allegata minore età, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, assumendosi egli, in caso di mancata dimostrazione, le conseguenze di tale mancanza (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, pag. 208 segg.; GICRA 2001 n. 22, con riferimenti), che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1; cfr. anche GICRA 2001 n. 23), che, in casu, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che segnatamente - come rettamente rilevato dall'autorità inferiore - egli non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità; che, d'altronde, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe dichiarazioni secondo le quali egli non saprebbe commentare il risultato dell'esame osseo ma che ammetterebbe di essere stato un po' insicuro nel fornire alcune date (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 7), che, inoltre, egli ha reso dichiarazioni inattendibili circa la sua biografia indicando, ad esempio, di avere iniziato le scuole elementari all'età di sei anni, senza però riuscire ad indicarne l'anno, e di essere stato accoltellato nel (...), allegando di avere avuto a quel tempo quindici anni, per poi correggersi dopo una riflessione e dichiarando di averne invece avuti quattordici (cfr. ibidem, pag. 6), Pagina 5

D-1393/2010 che, nel caso concreto, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare l'asserita minore età, che, in siffatto contesto, aggiungasi altresì che dall'esame radiologico effettuato il (...) ([...]) risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni, in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni e dieci mesi (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 1), che, pertanto, conto tenuto delle circostanze sopra evocate del caso di specie, unitamente all'inconsistenza degli argomenti ricorsuali presentati dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 2) ed all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, v'è ragione di concludere alla maggiore età del ricorrente e di confermare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto egli non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda, che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative, che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), Pagina 6

D-1393/2010 che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che peraltro, sulla base delle risultanze di un'analisi interna dell'UFM alla quale è stato sottoposto il documento, l'autorità inferiore reputa che esso sia falso in quanto, tra l'altro, è stato evidenziato che il numero di serie della carta d'identità non è conforme all'originale, che le modalità di stampa non sono corrette, e che, oltre a ciò, il timbro non è consono né posto correttamente sulla carta, che con l'audizione del 11 gennaio 2010 è stata data al ricorrente occasione per potersi esprimere su tali risultanze, che in tale evenienza egli si è semplicemente limitato a dichiarare che la carta d'identità depositata sarebbe autentica, senza però fornire spiegazioni su quanto esposto nello scritto di riassunto al rapporto dell'UFM, che questo Tribunale da parte sua, non ha elementi per cui doversi scostare dalle risultanze di tale analisi, che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di non essere mai stato controllato durante l'intero tragitto fino a Milano, dove sarebbe sceso dal TIR recandosi alla stazione centrale per prendere un treno, e che l'unico controllo che avrebbe subito sarebbe stato un semplice controllo del biglietto per la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pagg. 7 e 8); che egli non è riuscito a fornire informazioni sui luoghi attraversati, senza specificare nulla o fornire dettagli che possano conferire credibilità al proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso; che occorre osservare, inoltre, quanto appaia inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza aver mai subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio, Pagina 7

D-1393/2010 che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti, che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq per timore di essere ucciso da una famiglia della località di E._______, che il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che basti rilevare innanzitutto che l'insorgente si è espresso in modo vago e succinto sugli eventi che l'avrebbero indotto ad abbandonare il Pagina 8

D-1393/2010 proprio paese; che, a titolo d'esempio, egli ha dichiarato di temere di venire ucciso da una famiglia della località di E._______, senza però essere stato in grado di fornire neppure un solo nominativo dei membri di detta famiglia (cfr. verbali d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 5 e del 5 gennaio 2010, pag. 3); che egli ha allegato che suo padre sarebbe stato ucciso nel (...), ma non saprebbe da chi, affermando che saprebbe solo che "sono stati quelli della famiglia di E._______" (cfr. verbale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 3); che egli avrebbe affermato che lo zio sarebbe espatriato nel (...) dopo che membri di detta famiglia gli avrebbero sparato (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 5), per poi affermare che gli sarebbe espatriato per paura e senza dire nulla e allegando: "nel (...) è partito, non so perché" (cfr. verbale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 4); che il ricorrente ha esplicitamente allegato di essere stato minacciato una volta nel (...) o nel (...), e che sarebbe poi stato accoltellato nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 6) per poi contraddirsi subito dopo, dichiarando di essere stato accoltellato nel (...) o (...); che, quando confrontato con tale contraddizione, egli ha ribadito che nel (...) o (...) avrebbe subito delle minacce da un ragazzo che l'avrebbe accoltellato, ammettendo che nel (...) non gli sarebbe accaduto nulla (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 6); che queste allegazioni sono fra loro contraddittorie ed inverosimili, e si rende necessario anche osservare che dal presunto accoltellamento alla data d'espatrio sarebbero trascorsi oltre due anni, durante i quali il ricorrente non avrebbe più avuto alcun contatto con la famiglia di E._______ (cfr. verbale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 6) né avrebbe avuto motivo di temere un'ulteriore rappresaglia; che, quanto ai fatti addotti dall'autore del gravame negli anni dal (...) a (...), egli non è riuscito a corroborare alcun nesso temporale tra i fatti vissuti ed il suo espatrio nel (...), considerando altresì che detti fatti risalirebbero al (...), ovvero ad un intervallo, come detto, di oltre due anni; che ciò risulterebbe contrario alla comune esperienza di vita ed alquanto improbabile, poiché se egli avesse davvero temuto per la propria vita non avrebbe atteso un così lungo periodo per fuggire; che non v'è nemmeno motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto concretamente alcun problema con le Pagina 9

D-1393/2010 autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 5 gennaio 2010, pag. 6), che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]), che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Con- Pagina 10

D-1393/2010 federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile, che in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato le scuole elementari ed un anno di medie, ed ha lavorato come meccanico per qualche tempo (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2009, pag. 2); che, inoltre, dispone di una rete sociale in loco, infatti la madre vive a Duhok, mentre la sorella ed il fratello risiedono tutt'ora a D._______ con la nonna; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, Pagina 11

D-1393/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-1393/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto e la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del ricorso del 25 febbraio 2010 (per corriere interno; in copia) - G._______ Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 13

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