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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2007 D-1370/2007

15. März 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,006 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 19 febbraio 2007 in materia di no...

Volltext

Corte IV D-1370/2007 vav/pom/bet {T 0/2} Sentenza del 15 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Galliker e Bovier Cancelliere Poretti A._______, _______, Nigeria, _______, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 19 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 29 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 25 gennaio e 9 febbraio 2007), d'essere espatriato perché sarebbe ricercato dalle autorità statali e da terze persone. Nel mese d'ottobre del 2006, sarebbe stato assunto per trasportare delle persone ad B._______. In seguito, avrebbe appreso che i suoi passeggeri, che lo avrebbero anche minacciato di morte se non avesse partecipato all'operazione, avrebbero voluto incendiare [...]. Sarebbe dunque stato costretto a collaborare al citato atto. Le autorità sarebbero risalite alla sua identità grazie alla testimonianza di una guardia presente sui luoghi che avrebbe preso nota della targa del suo veicolo. Pure gli autori del menzionato incendio doloso lo cercherebbero, non per arrestarlo come la polizia, ma per ucciderlo alfine d'eliminare uno scomodo testimone. Avrebbe quindi deciso d'espatriare, ciò che avrebbe fatto per via aerea. B. Il 19 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'allegazione giusta la quale avrebbe lasciato il Paese in aereo utilizzando un passaporto recante ignote generalità e non comportante la sua fotografia non convincerebbe. L'UFM ha inoltre ritenuto che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7

3 LAsi. Non sarebbe credibile che abbia partecipato all'evocato reato a viso scoperto, senza prendere alcuna precauzione per quanto attiene all'identificazione sua e del suo veicolo. Avrebbe pure rilasciato dichiarazioni divergenti in merito alla conoscenza, da parte della polizia, del numero degli autori del citato assalto. Infine, da quanto risulta dagli atti di causa non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti per la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'aver chiesto ad un prete d'inviargli la carta d'identità e che dunque l'UFM avrebbe dovuto attendere "un tempo ragionevole" prima di pronunciare una decisione di non entrata nel merito, in modo da permettergli di presentare il menzionato documento d'identità. Inoltre, il suo racconto sarebbe preciso, dettagliato e privo di contraddizioni rilevanti. Sarebbe dunque necessario provvedere ad ulteriori accertamenti. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 29 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare che ha dichiarato che in patria vivono ancora dei suoi parenti, oltre al menzionato prete, e che vi si trovano dei suoi documenti. Non risulta però dalle carte processuali che l'insorgente abbia agito con la dovuta sollecitudine per procurarsi i necessari documenti. Peraltro, e come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, non è credibile che il ricorrente abbia potuto lasciare il Paese per via aerea con un passaporto non comportante la sua fotografia e senza conoscere il nome ed il cognome apposti sul passaporto medesimo. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. [...], non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni

4 indicate nel provvedimento litigioso e cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF, in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Certo, nel gravame il ricorrente sostiene d'aver reso delle dichiarazioni precise, dettagliate e prive di contraddizioni rilevanti. Sennonché tale generica allegazione è priva di qualsivoglia fondamento, fermo restando che l'insorgente non ha neppure cercato di spiegare in sede di ricorso le ragioni per cui l'apprezzamento dei fatti da parte dell'UFM sarebbe errato. Peraltro, non può assolutamente essere creduto che dei terzi abbiano costretto il ricorrente a prendere parte ad un reato da loro ideato se avessero avuto paura che egli li potesse denunciare. Inoltre, la partecipazione ad un reato di diritto comune non costituisce palesemente, di per sé, una circostanza suscettibile di giustificare un'entrata nel merito di una domanda d'asilo. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 6.3.1 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non emerge una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.3.2 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 6.3.4 Premesso ciò, quanto ad ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha dell’esperienza professionale. Peraltro, non emerge dagli atti che egli soffra di problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i

5 presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 6.3.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Peraltro, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.3.6 Infine, l'insorgente non ha indicato in cosa dovrebbero consistere gli accertamenti richiesti a pagina due del gravame e perché non avrebbe potuto fornire di moto proprio eventuali ulteriori elementi utili ai fini del giudizio. 7. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto ai sensi dei considerandi. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______) - al C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:

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