Corte IV D-1369/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 13 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Lang e Schmid Cancelliere Egloff A._______, Nigeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 21 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 30 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 gennaio e del 7 febbraio 2007), d'essere espatriato perché ricercato dalla polizia per essere stato presente, in qualità di guardia del corpo di B._______, allo scontro avvenuto nel mese di C._______ fra i sostenitori di quest'ultimo e quelli di un altro candidato del medesimo partito alla carica di D._______, scontro durante il quale vi sarebbero stati diversi morti. Successivamente, sarebbe stato ucciso pure il candidato avversario. Nel mese di E._______, sarebbe poi stato arrestato B._______ di cui avrebbe dovuto garantire la sicurezza. Avrebbe temuto d'essere arrestato pure lui, ragione per cui si sarebbe nascosto nella casa di suo padre. Tuttavia, ritenuto che in tale luogo sarebbe stato cercato dalla polizia, dagli uomini del candidato avversario nonché dall'impresa di sicurezza presso la quale avrebbe lavorato, avrebbe deciso d'espatriare. Avrebbe lasciato il Paese in aereo da F._______. Avrebbe viaggiato con un documento che non avrebbe mai avuto in mano, ma comportante una foto di un'altra persona. B. Il 21 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso tutto quanto possibile alfine di procurarsi un siffatto documento. L'UFM ha inoltre ritenuto che il ricorrente non ha manifestamente fornito elementi sufficienti ad accertare la sua qualità di rifugiato ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi. In particolare, le allegazioni decisive rese dal medesimo si esaurirebbero in imprecise e divergenti affermazioni di parte, segnatamente in merito alla data in cui avrebbe avuto luogo lo scontro tra i sostenitori degli opposti candidati (in data indeterminata oppure il [...]), al fatto d'aver segnalato - o meno - alla polizia il decesso di un suo collega durante lo scontro stesso, alle modalità in cui avrebbe appreso dell'arresto del B._______ di cui avrebbe dovuto garantire la sicurezza (per radio o per avervi assistito) nonché alla data e alle persone che si sarebbero recate a casa di suo padre per cercarlo (quattro sconosciuti alla fine di E._______, oppure un numero imprecisato di poliziotti nel G._______). Peraltro, interrogato in merito alle divergenze rilevate, l'insorgente non ha fornito alcuna valida spiegazione al riguardo, limitandosi a confermare l'una o l'altra versione, rispettivamente affermando d'aver dimenticato tante cose. Infine, da quanto risulta dagli atti di causa non sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti per la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere che la legge prevede che si debba entrare nel merito di una domanda d'asilo in particolare se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Tale condizione sarebbe adempita nella presente fattispecie. Peraltro, non avrebbe mai posseduto né un passaporto né una carta d'identità, non essendo importante nel suo Paese d'origine di detenere tali documenti. In Nigeria si sarebbe legittimato con la tessera del lavoro (con la sua foto e le sue generalità), documento che avrebbe voluto consegnare in procedura di prima istanza, ma che non sarebbe stato accettato. Osserva che se per la legge svizzera la tessera di lavoro non può essere considerata un documento d'identità, vi figurano comunque elementi che l'UFM avrebbe potuto verificare. Sostiene, infine, d'aver raccontato i suoi problemi in modo preciso, dettagliato e senza incorrere in contraddizioni rilevanti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
4 dal 30 dicembre 2006. Peraltro, dagli atti di causa messi a disposizione del TAF dall'UFM non risulta che l'insorgente abbia mai effettivamente mostrato o prodotto dinanzi all'autorità inferiore l'originale della tessera di lavoro (v. verbali d'audizione del 25 gennaio 2007 pag. 4 e del 7 febbraio 2007 pag. 7 e 8), tanto meno che detta autorità abbia rifiutato d'inserire tale documento nel fascicolo di causa (alcuna osservazione è stata fatta al riguardo neppure dal rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 7 febbraio 2007). La tessera di lavoro del ricorrente non è stata esibita, né in originale né in copia, neppure dinanzi al TAF. Bisogna peraltro convenire con l’autorità inferiore che il ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Non v’è, infatti, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole, ove solo si pensi alla presenza in patria di parenti prossimi. Peraltro, si osserva che se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto a sostegno della sua domanda d'asilo o del suo ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova rilevare che quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi di cui al provvedimento litigioso riassunti nel presente giudizio e cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni dei ricorrenti per quanto attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi). 6.3 6.3.1 Ritenuta l'inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non emergono neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
5 trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che il ricorrente soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che il ricorrente ha dichiarato che in Nigeria vivono ancora sia la madre che sua sorella. 6.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
6 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a H._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: