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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2017 D-135/2017

18. Januar 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,686 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 8 dicembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-135/2017

Sentenza d e l 1 8 gennaio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), Guinea Equatoriale ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 8 dicembre 2016 / N […].

D-135/2017 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 24 ottobre 2014, i verbali d'audizione del 31 ottobre 2014 (relativo alla prima procedura d’asilo; di seguito: verbale 1) e del 6 giugno 2016 (relativo alla seconda procedura d’asilo; di seguito: verbale 2), il diritto di essere sentito concesso al ricorrente relativamente alla sua asserita origine equatoguineana (di seguito: scritto del 16 novembre 2016), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell’8 dicembre 2016, notificata al richiedente il 9 dicembre 2016, con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione, il ricorso del 9 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 gennaio 2017), per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in svizzera o alternativamente il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione; in subordine egli ha inoltre concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria depositando nel contempo una richiesta volta all’esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e

D-135/2017 Pagina 3 LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino equatoguineano, di etnia Nguso, con ultimo domicilio nello stato di Ogun, in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.), che avrebbe lasciato il paese d’origine con la famiglia a pochi mesi d’età, nel 1995, per recarsi dapprima in Mali, trasferendosi poi in Ghana ed infine in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5, verbale 2, pagg. 10 e seg.), che in particolare, il padre del ricorrente risulterebbe persona non grata dall’attuale presidente della Guinea Equatoriale, il quale avrebbe ordinato alla famiglia del ricorrente di lasciare il paese, che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa la sua asserita cittadinanza equatoguineana e circa i suoi motivi d'asilo, che innanzitutto, per quanto attiene alla cittadinanza, al suo arrivo in Svizzera egli non avrebbe prodotto alcun documento d’identità o di viaggio, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie e non sarebbe inoltre stato in grado di fornire alcuna asserzione concludente relativamente agli usi e costumi del paese, che pure le spiegazioni da lui fornite in occasione dell’esercizio del diritto di essere sentito non sarebbero convincenti, che di conseguenza anche i motivi d’asilo adotti, circoscritti al territorio equatoguineano, andrebbero ritenuti inverosimili, tanto più che le dichiarazioni in oggetto non poggerebbero su alcun elemento degno di credibilità,

D-135/2017 Pagina 4 che infine, quo ai problemi riscontrati in Nigeria, indipendentemente dalla loro pertinenza, andrebbe parimenti considerato che le allegazioni a tal proposito non risulterebbero credibili, che nelle proprie conclusioni ricorsuali l’insorgente contesta la posizione dell’autorità inferiore; che in particolare egli ritiene che le peculiarità linguistiche e la carenza di nozioni sul paese d’origine sarebbero da imputarsi al fatto ch’egli sarebbe espatriato in tenerissima età e che le allegazioni considerate inverosimili dalla SEM andrebbero invece considerate concrete, dettagliate e coerenti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne

D-135/2017 Pagina 5 introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che ai sensi dell’art. 8 LAsi, il richiedente asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti; che egli deve in particolare dichiarare le sue generalità e consegnare i documenti di viaggio e d'identità, che la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto componente dell’identità, soggiace all’apprezzamento della verosimiglianza secondo i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. GICRA 2005 n°8 consid. 3), che nel caso che ci occupa, l’asserita cittadinanza equatoguineana pare poter essere messa in discussione, che in primo luogo, il ricorrente non ha infatti prodotto alcun documento che permetta di stabilire con certezza la sua provenienza, che inoltre, egli non ha saputo addurre, né in sede di procedura d’asilo né tantomeno nel presente gravame, alcun ulteriore elemento che dia modo al Tribunale di riconsiderare la summenzionata posizione dell’autorità di prima istanza, che nonostante le peculiarità del caso, traspare infatti dagli atti che egli risulti privo di qualsivoglia nozione in merito all’asserita regione d’origine e che non possa inoltre vantare alcuna specificità linguistica e/o culturale riconoscibile in grado di ricondurlo alla Guinea Equatoriale, che su tale punto i criteri di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi non possono dunque essere considerati ossequiati, ragione per cui i motivi d’asilo invocati e circoscritti al territorio della Guinea Equatoriale debbono a loro volta essere ritenuti privi di credibilità,

D-135/2017 Pagina 6 che ad ogni modo, quandanche si voglia fare astrazione di quanto precede, questi ultimi risulterebbero comunque inverosimili in quanto insufficientemente circostanziati, contraddittori e vaghi, che il ricorrente si è infatti limitato ad asserire che il presidente della Guinea Equatoriale avrebbe intimato alla sua famiglia di lasciare il paese senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori dettagli al proposito, allorché oltretutto nella precedente audizione egli aveva indicato che la sua famiglia non avrebbe avuto riscontrato alcun problema in tale paese e che non era a conoscenza delle ragione del loro espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 8-9 e verbale 2, pagg. 9-10), che infine, i motivi addotti e riferiti alla Nigeria, a prescindere dalla loro rilevanza in materia d’asilo, paiono a loro volta del tutto privi di credibilità in quanto lacunari e contraddittori; che nell’audizione sui motivi d’asilo egli si è infatti limitato ad asserire che avrebbe lasciato il paese su consiglio dell’amico C._______, allorché egli sarebbe stato minacciato a causa di un debito mentre nella precedente occasione aveva annesso esplicitamente di essersene andato senza motivi particolari (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 10), che visto quanto sopra, il Tribunale ritiene le allegazioni inerenti ai motivi d'asilo dell'insorgente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,

D-135/2017 Pagina 7 RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, infine, non debbono risultare impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in particolare, l’autorità di prime cure ha rilevato che avendo il richiedente reso dichiarazioni inverosimili in merito alla propria cittadinanza, non sarebbe conseguentemente stato possibile determinare il paese d’origine di quest’ultimo e gli eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, che in sede ricorsuale l’insorgente contesta in subordine pure tale conclusione richiedendo un’analisi alla luce della sua cittadinanza equatoguineana, analisi ch’egli sostiene dovrebbe concludere all’illiceità e all’inesigibilità dell’allontanamento, che in primo luogo, avendo il Tribunale a sua volta confermato l’inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua cittadinanza, il ricorso andrebbe respinto già solo per questo motivo anche sul punto di questione dell’esecuzione dell’allontanamento, non essendo in casu possibile verificare la presenza di eventuali ostacoli al rinvio verso un paese imprecisato, che ad ogni modo, quo all’ammissibilità dell’allontanamento, va ammesso che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento e non

D-135/2017 Pagina 8 v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto di esposizione ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che quanto all’esigibilità, quandanche si voglia considerare che il ricorrente sia effettivamente un cittadino equatoguineano, occorre parimenti rilevare che tale paese non si trova attualmente in una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che infatti le eventuali difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socioeconomica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono infatti determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e 10.2.5), che infine, sempre nell’ipotesi in cui l’invocata cittadinanza equatoguineana corrisponda a verità, il ricorrente, con la dovuta diligenza, potrà procurarsi i necessari documenti necessari al rimpatrio, di modo che l’esecuzione dell’allontanamento andrebbe anche considerata possibile, che in virtù di quanto enunciato, anche tali conclusioni ricorsuali non meritano dunque accoglimento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili

D-135/2017 Pagina 9 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-135/2017 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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