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Bundesverwaltungsgericht 17.03.2015 D-1349/2015

17. März 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,859 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 27 febbraio 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1349/2015

Sentenza d e l 1 7 marzo 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nato il (…), Kosovo, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 27 febbraio 2015 / N […].

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Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 9 febbraio 2015; i verbali d'audizione del 16 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 19 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 febbraio 2015, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto A19/1), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile; il ricorso del 2 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 marzo 2015) con il quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione della SEM e la concessione dell'asilo e, in via subordinata, ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili; gli atti della SEM anticipati via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2015 e l'incarto originale pervenuto al Tribunale il 6 marzo 2015; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

D-1349/2015 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino kosovaro di etnia ashkali, nato e cresciuto a B._______, Kosovo (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che sarebbe espatriato poiché, a partire dall'età di 10 o 11 anni, sarebbe stato quotidianamente vittima di percosse, minacce ed insulti da parte di albanesi (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 3 seg.); che, inoltre, nel suo Paese d'origine egli non avrebbe da mangiare e non ci sarebbe lavoro (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3); che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che il richiedente è cittadino kosovaro; che il Consiglio federale ha inserito il Kosovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate

D-1349/2015 Pagina 4 o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che nella querelata decisione la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in primo luogo, non si spiegherebbe come egli non abbia mai denunciato i maltrattamenti subiti quotidianamente e nemmeno abbia mai considerato la possibilità di trasferirsi in un'altra località lontana dagli aggressori; che pertanto, il suo comportamento risulterebbe essere incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire; che, in secondo luogo, le sue allegazioni sarebbero contraddittorie poiché divergerebbero su punti essenziali; che, in particolare, chiamato a descrivere nel dettaglio l'episodio di violenza nel quale gli albanesi lo avrebbero minacciato con dei coltelli e l'ultima aggressione subita prima del suo espatrio, egli avrebbe fornito, in entrambi i casi, versioni incongruenti circa lo svolgersi dei fatti; che, infine, l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente complessivamente vaghe, superficiali e stereotipate; che, infatti, l'interessato non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera attendibile né gli artefici dell'ultima aggressione subita, né il luogo nel quale egli sarebbe stato minacciato con armi da taglio; che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi; che inoltre, a mente dell'autorità inferiore, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di lavoro in Kosovo e le conseguenti difficoltà economiche da egli vissute nel suo Paese d'origine non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non costituirebbero delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo poiché le sue dichiarazioni non risulterebbero verosimili e sarebbero inoltre irrilevanti in materia d'asilo; che nel ricorso egli ha contestato la presunzione di assenza di persecuzioni in Kosovo ritenuta dal Consiglio federale; che, in particolare, questa sarebbe smentita dalle dichiarazioni concrete, coerenti e dettagliate fornite dall'insorgente circa le continue violenze, soprusi e minacce che egli avrebbe subito in Patria; che il ricorrente ha evidenziato inoltre come non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di ottenere una protezione effettiva né dalla comunità, né dalle autorità statali; che infatti, i suoi aggressori avrebbero minacciato di ucciderlo qualora li avesse denunciati; che, invero

D-1349/2015 Pagina 5 avendo egli difficoltà a procurarsi anche solo i mezzi necessari alla sopravvivenza, non avrebbe potuto fare nulla per difendersi; che, inoltre, l'insorgente ha contestato l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo rilevata dall'autorità inferiore; che, egli sostiene di aver indicato in maniera coerente, dettagliata e plausibile le condizioni di fragilità in cui le persone della sua comunità vivrebbero e le persecuzioni che gli stessi subirebbero; che, d'altronde, le incongruenze individuate dalla SEM sarebbero per lo più apparenti e spesso riferite ad aspetti di dettaglio; che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché vaghe, stereotipate e non corroborate da elementi consistenti; che il ricorrente dichiara di essere stato vittima, regolarmente e dall'età di 10 o 11 anni, di angherie da parte di albanesi; che nel corso delle due audizioni, l'autorità inferiore ha esplicitamente chiesto all'interessato di focalizzarsi sull'esposizione di due episodi di violenza determinanti; che, in primo luogo, egli è stato sollecitato ad esporre l'ultima aggressione subita prima del suo espatrio; che vista la vicinanza temporale di tale avvenimento e l'importanza rivestita da esso, in quanto fattore scatenante l'espatrio stesso, mal si comprende come le sue dichiarazioni in merito siano concise e prive di dettagli (cfr. verbale 2, D45-47, pag. 5); che, in secondo luogo, il ricorrente è stato sollecitato a descrivere in maniera particolareggiata l'aggressione durante la quale sarebbe stato pericolosamente minacciato con dei coltelli; che nemmeno in questo caso il racconto da egli fornito appare esauriente; che, infatti, il ricorrente si è contraddetto quo la dinamica dei fatti (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, D122, pag. 11), non ricorda quando essi siano accaduti (cfr. verbale 2, D88-89, pag. 8) né dove, e questo nonostante si tratti di luoghi da egli quotidianamente frequentati (cfr. verbale 2, D90-95, pagg. 8 seg.); che poiché le aggressioni non sarebbero sempre state perpetrate dallo stesso gruppo di persone, si comprendono le difficoltà avute dal ricorrente nel descrivere i suoi aguzzini (cfr. verbale 2, D34-35 e D37, pag. 4); che, tuttavia, non si giustifica come mai egli nel descrivere le angherie subite si limiti a dire, in maniera sbrigativa e vaga, di essere stato picchiato (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D25, D45, pag. 5); che infine, chiestogli se ricordasse un episodio particolare di un'aggressione subita egli ha risposto, semplicemente, "no" (cfr. verbale 2, D113, pag. 10); che, ciò appare decisamente singolare; che per il resto si rimanda a quanto considerato dalla SEM nella decisione impugnata;

D-1349/2015 Pagina 6 che pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato vittima di angherie, queste non appaiono essere di un'intensità tale da poter essere qualificate come rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, un'irrilevanza dei motivi d'asilo è riscontrata anche in altri punti del racconto del ricorrente; che, in particolare, egli ha più volte ribadito che, in molteplici occasioni, le aggressioni di cui sarebbe stato vittima erano perpetrate al fine di derubarlo del guadagno della giornata (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.; verbale 2, D33, pag. 4 e D59, pag. 6); che inoltre, l'insorgente ha fatto valere che nel suo Paese d'origine non vi sarebbe lavoro (cfr. verbale 1, pag.8; verbale 2, D25, pag. 3, D110, pag. 10) e perciò egli avrebbe difficoltà a provvedere al suo sostentamento (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D25, pag. 13, D110, pag. 10); che, tuttavia, tali allegazioni di natura economica sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infine, nemmeno il desiderio del ricorrente di poter vivere in Svizzera poiché in questo Paese ci sarebbero libertà, pace e legge (cfr. verbale 2, D153, pag. 13) non rappresenta una persecuzione atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi) e di conseguenza la concessione dell'asilo; che nemmeno a livello ricorsuale il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

D-1349/2015 Pagina 7 che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Kosovo non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale e che l'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese è in linea di massima ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50); che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Kosovo nella lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente; che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è giovane ed ha trascorso tutta la sua esistenza in Kosovo dove, oltretutto, si trovano anche i suoi genitori, fratelli, sorelle, zii ed una nonna (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D23, pag. 3); che, peraltro, essi vivono in una casa di proprietà (cfr. verbale 2, D12, pag. 2); che in questo senso si può partire dal presupposto che il ricorrente disponga di un ottima rete sociale e famigliare in patria;

D-1349/2015 Pagina 8 che infine, i motivi di salute invocati dal ricorrente a sostegno della non esigibilità del suo allontanamento, non sono di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che nella fattispecie l'insorgente si dice affetto da asma e, stando alle sue dichiarazioni, lo sarebbe anche sua madre (cfr. verbale 1, pag. 10); che, come da lui stesso affermato, la madre seguirebbe in Kosovo una terapia contro questa patologia (cfr. verbale 1, pag. 10); che, in conclusione, in casu non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici; che, peraltro, egli potrà richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-1349/2015 Pagina 9 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1349/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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