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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2010 D-1250/2010

5. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,067 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito); decisione dell'UFM...

Volltext

Corte IV D-1250/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 5 marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1250/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 14 gennaio 2010 in Svizzera, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data (...) ed il relativo rapporto, i verbali d'audizione del 25 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del 22 febbraio 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessato), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-1250/2010 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di avere 16 anni e di essere originario di B._______ (Mongolia), che l'interessato ha affermato di essere espatriato perchè condannato per un omicidio che non avrebbe commesso e di temere, in caso di rientro in Patria, di essere nuovamente incarcerato; che egli, infatti, sarebbe stato avvicinato ed obbligato da due persone, G. ed S., ad unirsi a loro nell'attività di furti a danno di persone giovani; che, in occasione di un tale furto nel (...), S. avrebbe consegnato all'interessato un coltello, con l'ordine di nasconderlo; che, mentre quest'ultimo stava cercando di sotterrare l'arma con cui S. avrebbe ucciso la sua vittima, la polizia l'avrebbe arrestato con l'accusa di omicidio; che egli sarebbe quindi stato condannato a quindici anni di carcere nel (...); che, durante un soggiorno in ospedale, nell'(...) egli sarebbe riuscito a fuggire e, aiutato da conoscenti, ad espatriare, che l'interessato, varcato il confine, avrebbe trascorso quattro giorni in Russia, per poi attraversare in automobile Paesi a lui ignoti ed arrivare in Svizzera nel (...), il tutto senza mai subire controlli e sprovvisto di documenti d'identità, che, nella decisione del 22 febbraio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, nonché avendo fornito dichiarazioni lacunose e/o contraddittorie sul possesso di un certificato di nascita, sulle generalità di genitori e parenti e sulla morte della madre, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo; che l'autorità inferiore ha ritenuto altresì le circostanze del viaggio, l'assenza di un motivo giustificante la mancata presentazione di documenti e l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo per dubitare dell'allegata minore età del ricorrente; che, di conseguenza, quest'ultimo sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente contraddittorie, vaghe ed illogiche, di modo Pagina 3

D-1250/2010 che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente – richiamati i motivi d'asilo già allegati in sede di audizione – ha contestato che non emergerebbero indizi di persecuzione per procedere ad una decisione materiale nel suo caso; che, in particolare, egli ha sottolineato che il suo racconto sarebbe dettagliato e preciso, e che la valutazione dell'UFM, secondo cui le sue dichiarazioni conterrebbero molte contraddizioni gravi, oltre che essere vaghe e illogiche, rasenterebbe l'arbitrio, disponendo l'autorità di prime cure di maggiori risorse, rispetto a lui, per verifcare la veridicità delle sue dichiarazioni, specialmente per quel che concerne la condanna subita e la sua allegata minore età; che, infine, il ricorrente ha fatto valere che l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né ammissibile, né esigibile, dal momento che egli, in caso di rientro in Patria, sarebbe esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia die diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di Pagina 4

D-1250/2010 ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che, infatti, il ricorrente non è stato in grado di fornire indicazioni precise in merito ai suoi genitori ed altri parenti in Patria; che, ad esempio, egli non ha saputo indicare il nome di suo padre, adducendo che sua madre non glielo avrebbe mai detto (cfr. verbale 1 pag. 2), benchè – a suo stesso dire – il padre figuri sul certificato di nascita che avrebbe lasciato a casa, rispettivamente consegnato alla polizia (cfr. ibidem pag. 5); che, per quel che riguarda sua madre, l'insorgente si è contraddetto sulla sua età, allegando dapprima di ignorarla, rispettivamente di non ricordarla, per poi invece allegare "Ok, ora lo dico, ca. 38 anni" (cfr. ibidem pagg. 2 e 4); che, sempre in merito alla madre, egli ha dapprima completamente sottaciuto il suo decesso, per poi – qualche minuto dopo – indicare che sarebbe deceduta durante la sua prigionia (cfr. ibidem pagg. 2 e 4); che, interrogato sugli ulteriori parenti in Patria, egli non ha saputo indicare nessun nome, allegando di non essere mai stato curioso di apprendere tali informazioni (cfr. ibidem pag. 4); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose, risulta assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde, in merito al suo percorso scolastico, non convince la dichiarazione secondo cui egli avrebbe iniziato la scuola appena alla tarda età di nove anni (cfr. ibidem pag. 3); che, già alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate circa la mancata presentazione dei suoi documenti d'identità, vale a dire di aver viaggiato clandestinamente grazie all'aiuto di conoscenti (dei quali, tuttavia, non saprebbe se fossero o meno in possesso di documenti), senza avere avuto bisogno di un passaporto; che, per di più, non convince l'asserzione secondo cui non saprebbe a chi rivolgersi per il rilascio di una carta d'identità (cfr. ibidem pagg. 4-5); che, in siffatte condizioni, l'esameo osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età, Pagina 5

D-1250/2010 che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, Pagina 6

D-1250/2010 che a guisa d'esempio, l'insorgente si è contraddetto in merito ad aspetti centrali della sua vicenda; che, infatti, egli ha reso versioni discordanti sulla denuncia nei confronti dei conoscenti G. ed S, adducendo, dapprima, di non averli mai denunciati perchè avrebbe avuto bisogno di guadagnare, ed in seguito dichiarando di essersi invece rivolto alla polizia (cfr. verbale 1 pag. 3), rispettivamente di avere inoltrato denuncia ben due volte (cfr. verbale 2 pag. 4/D28); che, anche in merito al giorno della sua evasione, il ricorrente ha cambiato versione tre volte; che, esortato a descrivere la sua prigionia (carcere, attività svolte, ospedale del carcere), egli ha reso dichiarazioni stereotipate, vaghe e prive di dettagli (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 5/D41-42 e pag. 6/D50-51), dando in tal guisa l'impressione di non avere vissuto in prima persona quanto addotto; che, peraltro, mal si comprende come mai il ricorrente – pur sapendo di rischiare una condanna a quindici anni di carcere – avrebbe accettato di piegarsi a quanto gli veniva detto ("Tutti mi dicevano che comunque non si cambiava questa decisione", cfr. verbale 2 pag. 6/D61), dichiarandosi colpevole per un omicidio che, a suo dire, egli non avrebbe commesso, senza invece dapprima per lo meno tentare di giungere ad un'assoluzione, che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti altri elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel racconto del ricorrente, che sarebbe sovrabbondante esporre, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, alla luce dell'evocata inverosimiglianza della vicenda asserita, non v'è altresì motivo di considerare che il ricorrente non possa beneficiare di un equo trattamento giudiziario in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, o condanne, per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 Pagina 7

D-1250/2010 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'insorgente si è limitato a far valere in sede di ricorso – con una semplice e generica affermazione di parte – l'esposizione a rischi in caso di rientro nel suo Paese (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli è giovane e vanta una certa formazione scolastica, avendo frequentato cinque anni di scuola (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, egli dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco i nonni ed una zia (cfr. ibidem pag. 4), oltre ad altre persone di cui si può escludere l'esistenza, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto; che, inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, per di più, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione Pagina 8

D-1250/2010 provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infine, i problemi ai reni, invocati nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, sono rimasti semplici allegazioni non corroborate da alcun certificato medico, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1250/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento e formulario di ricevuta) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - D._______ (via fax) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Pagina 10

D-1250/2010 Data di spedizione: Pagina 11

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