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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2009 D-1228/2009

5. März 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,488 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1228/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 5 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Chiara Piras. A._______, provenienza sconosciuta, alias B._______, cittadino sudanese, alias C._______, cittadino sudanese, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1228/2009 Fatti: A. Il 10 gennaio 2009, l'interessato – dichiaratosi minorenne e cittadino sudanese originario di D._______, ma cresciuto sin da piccolo con la madre cittadina nigeriana a E._______ (Nigeria) – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo ([...]), di essere espatriato nel 2006 dopo l'uccisione dei suoi genitori a D._______ da parte di milizie Janjawid. Per il timore di essere ucciso anch'egli a causa dell'attività politica di suo padre, si sarebbe recato illegalmente in Libia, dove avrebbe trascorso [...] o [...]. Dopodiché, si sarebbe imbarcato su una nave che lo avrebbe portato in un Paese a lui sconosciuto, dove avrebbe preso un treno per la Svizzera, arrivando in data 10 gennaio 2009. B. Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, l'accordo dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-1228/2009 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, avrebbe superato i 18 anni, ritenuto che avrebbe dichiarato di aver avuto 13 o 14 anni nel 2003 o 2004, rendendolo più anziano degli allegati 16 anni e 5 mesi. Per di più, ignorerebbe l'età dei genitori e avrebbe presentato un certificato di nascita sudanese, il quale, conterrebbe errori d'ortografia e, di conseguenza, non potrebbe essere considerato autentico e non avrebbe alcun valore probatorio. In aggiunta, il richiedente avrebbe dichiarato di non avere pagato niente per il viaggio e di essere giunto in Svizzera senza alcun documento, nonostante abbia varcato il confine con lo spazio Schengen. Pertanto, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha adotto alcun motivo scusabile per la mancata consegna di documenti d'identità validi ed ha dissimulato i suoi documenti per i bisogni della causa. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'intero racconto del ricorrente si Pagina 3

D-1228/2009 contraddistinguerebbe per la grossolana inconsistenza d'argomentazioni. La dichiarata cittadinanza sudanese sarebbe da ritenere inverosimile. Il ricorrente si sarebbe, infatti, contraddetto sia sulla propria etnia che su quella del padre e, sebbene avrebbe vissuto per mesi a D._______ con il padre, egli non sarebbe stato in grado di descrivere l'attività politica di quest'ultimo, la zona dove si sarebbe trovata la loro abitazione nonché la città di D._______. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha allegato di contestare il giudizio dell'UFM relativo alla sua minore età, ribadendo che il suo certificato di nascita debba essere ritenuto valido. Peraltro, non avrebbe mai posseduto alcun documento d'identità, all'infuori del certificato di nascita già consegnato in originale e, non trovandosi in Sudan, non avrebbe modo di agire entro il termine stabilito di 48 ore. Per di più, egli avrebbe provato la sua identità con la consegna del certificato di nascita sudanese. L'UFM non avrebbe, altresì, riconosciuto detto certificato come valido per ragioni generiche e tutt'altro che convincenti e scientifiche. Infine, ha sottolineato la propria cittadinanza sudanese e ribadito di essere fuggito per evitare la morte e quindi la sorte dei suoi genitori. 6. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Pagina 4

D-1228/2009 6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, nel corso dell'audizione del [...] si è contraddetto sulla sua data di nascita ([...]) e nell'ambito dell'audizione del [...] ha dichiarato di avere avuto 13 o 14 anni nell'anno 2003 o 2004 ([...]), rendendolo maggiorenne al momento attuale. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il [...], risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni. Per di più, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. Di conseguenza e conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli Pagina 5

D-1228/2009 studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. 8.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che il ricorrente ha versato agli atti l'originale del presunto certificato di nascita rilasciato in Sudan. A prescindere dal fatto che l'autorità inferiore ha fortemente messo in dubbio l'autenticità di tale documento, per i motivi elencati nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, tale documento non costituisce, comunque – secondo la permanente giurisprudenza di questo Tribunale – un documento atto a provare, senza dubbio l'identità del ricorrente, compresa la sua cittadinaza (DTAF 2007/7 consid. 5.1-5.3 e 6). Di conseguenza, tale documento non può essere ammesso come documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge. 8.2 Il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo, il 10 gennaio 2009 ([...]). Egli ha dichiarato di non avere mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e di non avere modo di procurarseli, in quanto non si troverebbe in Sudan ([...]) e non avrebbe nessuno da poter contattare ([...]). Peraltro, egli ha dichiarato di avere viaggiato senza alcun documento per ben due anni da D._______ fino in Svizzera ([...]) e di avere raggiunto la Svizzera recandosi in Libia, dove avrebbe vissuto per sei o sette mesi e dove si sarebbe imbarcato su una nave per raggiungere l'Italia. Arrivato in tale Paese, in un luogo a lui però sconosciuto, avrebbe proseguito in treno verso la Svizzera, dove sarebbe giunto in data 10 gennaio 2009. Questo Tribunale osserva che varcare il confine Schengen, come avrebbe fatto il ricorrente, senza alcun documento d'identità o di Pagina 6

D-1228/2009 viaggio, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile. Oltre a ciò, vale rilevare che il ricorrente si è espresso in modo vago ed evasivo sia nel merito al suo spostamento dalla Nigeria al Sudan ([...]) sia quanto al suo viaggio dal Sudan in Svizzera ([...]). Non soccorrono, infatti, l'insorgente le dichiarazioni rese circa le circostanze del suo viaggio di espatrio, secondo cui avrebbe viaggiato senza documenti e non sapendo dove si trovasse. A tale proposito il ricorrente non è riuscito a fornire alcun riferimento concreto, per esempio quanto al Paese ed al posto in cui sarebbe sbarcato, così come in merito alle circostanze che lo avrebbero portato in Svizzera o alla stazione dove avrebbe preso il treno per arrivarci. Di conseguenza, e vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e v'è dunque ragione di concludere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 9. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato, da un lato, per il timore di essere ucciso come i suoi genitori da membri delle milizie Janjawid a causa dell'attività politica svolta dal padre, e dall'altro lato, per potersi sistemare e stabilire in un posto prima di dover pensare al futuro. Come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, questo Tribunale osserva che la vicenda raccontata dell'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è del tutto inverosimile, in particolare riguardo alle asserite persecuzioni – di cui pretenderebbe essere vittima – da parte delle milizie Janjawid. Il ricorrente stesso ha Pagina 7

D-1228/2009 dichiarato di non essere al corrente del tipo di attività svolta dal padre ([...]) e non è riuscito a convincere questo Tribunale sulla possibilità di essere perseguitato dai presunti assassini dei genitori in caso di rientro in patria. I suoi timori si basano, infatti, esclusivamente sul fatto che egli sarebbe l'unico figlio ([...]) e che quindi, rischierebbe di essere ucciso come il padre. Vale, altresì, rilevare che il ricorrente non avrebbe neanche denunciato l'omicidio dei genitori, rifugiandosi direttamente all'estero ([...]). Tale comportamento risulta palesemente inverosimile e contro ogni logica di vita e non spiega il perché il ricorrente non avesse deciso di rientrare in Nigeria, dove, secondo le proprie dichiarazioni, non avrebbe mai avuto problemi ([...]), invece di intraprendere un viaggio verso l'Europa. Inoltre, non v'è manifestamente motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Per di più, le generiche affermazioni del ricorrente sono da ritenersi come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come, peraltro, lo è anche il resto del suo raccondo ([...]), al punto tale che non può essere escluso che il racconto sia stato consapevolmente costruito ad arte per i bisogni della causa. Per quanto riguarda gli ulteriori motivi d'espatrio addotti dal ricorrente, secondo i quali vorrebbe sistemarsi e stabilirsi in un posto ([...]), sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. consid. 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi (v. consid. 13 del presente giudizio). 11. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, Pagina 8

D-1228/2009 destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr). La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 13.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sudan. Infatti, egli ha presentato un certificato di nascita sudanese contenente errori ortografici e non è stato in grado di spiegare tale fatto né in fase di procedura di prima istanza, né nel ricorso, dove non si è neanche espresso in merito, limitandosi a ribadire che si tratti di un documento autentico ([...]). Per di più, questo Tribunale osserva che, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona nata all'estero avente un genitore nigeriano. Pertanto, è altamente presumibile nonché verosimile che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso ha dichiarato che sua madre è nigeriana ([...]). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 13.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non Pagina 9

D-1228/2009 emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 13.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 13.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, quest'ultimo è giovane, ha frequentato le scuole secondarie ([...]) ed ha una, anche se limitata, esperienza professionale ([...]). Inoltre, dispone di una rete sociale in Nigeria, segnatamente due cugini a E._______ ([...]). Non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 13.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 13 del Pagina 10

D-1228/2009 presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 16. Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-1228/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12

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