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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2009 D-1224/2009

3. März 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,239 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1224/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 marzo 2009 Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 febbraio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1224/2009 Fatti: A. Il 29 agosto 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 9 gennaio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. In data 11 marzo 2003, l'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, attuale TAF) ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione. B. Il 13 gennaio 2009, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo ([...]) di essere tornato al suo domicilio a B._______ in provincia di C._______ (Georgia), nell'ottobre rispettivamente nel novembre 2004, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, rilevando che i problemi alla base dei motivi d'asilo fatti valere nella suddetta procedura si sarebbero risolti. Per contro, ha affermato di essere espatriato nuovamente dalla Georgia, nel gennaio 2009, in quanto - a causa del fatto che suo padre sarebbe sospettato di finanziare un partito politico - il 2 dicembre 2008, degli uomini mascherati avrebbero fatto irruzione al domicilio dell'interessato, aggredendolo e minacciandolo, unitamente alla sua famiglia, di dichiarare di essere delle spiee dei russi, nonché di consegnare loro altri soldi, oltre a quelli che gli aggressori avrebbero già preso in quell'occasione. Dopo tale avvenimento, l'interessato si sarebbe rifugiato presso un amico in D._______, a E._______, e nel frattempo, sarebbe venuto a conoscenza, tramite la madre, che un collaboratore della Polizia di quartiere l'avrebbe cercato al suo domicilio, come pure che la gente lo accuserebbe di essere una spia russa. Il 5 gennaio, rispettivamente il 6 gennaio 2009, l'interessato avrebbe lasciato Otobaia a causa della situazione di guerra vigente nella regione, e sarebbe partito per F._______, da dove sarebbe poi espatriato definitivamente in TIR fino a raggiungere la Svizzera. C. Il 24 febbraio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione Pagina 2

D-1224/2009 dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 25 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della Pagina 3

D-1224/2009 decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere che i motivi d'asilo addotti a sostegno della seconda domanda d'asilo e riferiti nel corso della procedura costituiscono fatti nuovi e successivi rispetto alla prima procedura d'asilo, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente sostiene che la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Patria, in quanto delle persone lo starebbero cercando poiché lo riterrebbero una spia russa. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 9 gennaio 2003, a seguito della sentenza di irricevabilità dell'11 marzo 2003 della CRA contro il ricorso presentato dall'insorgente. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha Pagina 4

D-1224/2009 presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 7. Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in Patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che oltre alle dichiarazioni contraddittorie del ricorrente già evidenziate dall'autorità inferiore nella decisione impugnata - i fatti addotti dall'autore del gravame a fondamento della presente domanda d'asilo sono inverosimili. Da un lato, infatti, mal si comprende come l'asserito finanziamento di partiti politici da parte del di lui padre sarebbe alla base delle persecuzioni nei confronti del ricorrente ([...]), allorquando tra gli altri - egli ha dichiarato di non c'entrare niente con le allegate accuse mosse a suo padre ([...]) ed ha affermato che il padre non si interessava di politica (cfr. ibidem). D'altro canto, anche l'asserzione secondo cui egli sarebbe ricercato perché ritenuto una spia per conto dei russi non soccorre l'insorgente (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che - a titolo d'esempio - non è stato in grado di indicare il motivo per cui il collaboratore della Polizia l'avrebbe ricercato a casa sua ([...]) e considerato, per di più, che si tratta unicamente di voci nei suoi confronti, riferitegli dalla madre (cfr. ibidem) o rispettivamente dal suo amico ([...]). V'é, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria. Manifestamente non soccorre il ricorrente neppure la semplice e generale motivazione a sostegno della domanda d'asilo circa l'asserita situazione di guerra che sarebbe vigente a B._______ ([...]). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 8. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il Pagina 5

D-1224/2009 ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20). 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 11. Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea Pagina 6

D-1224/2009 (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud. 12. Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è ancora giovane, ha una formazione scolastica, nonché una certa esperienza professionale, avendo sempre lavorato nel commercio delle nocciole di conduzione familiare ([...]). D'altronde, in Patria l'autore del gravame può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui perlomeno sua madre e sua nonna - si trova ancora in loco ([...]). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 13. Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 14. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura Pagina 7

D-1224/2009 semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 16. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-1224/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - G._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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