Corte IV D-1221/2007 vav/egl {T 0/2} Sentenza del 14 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Bovier e Schmid Cancelliere Egloff A._______, Bielorussia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 9 febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 13 dicembre 2006, l'’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 28 dicembre 2006 e del 5 febbraio 2007), d'essere stato picchiato e portato al posto di polizia dalle forze dell'ordine per aver partecipato, il 27 o il 28 agosto 2006, ad una manifestazione d'opposizione contro B._______. Durante la carcerazione sarebbe stato maltrattato. Grazie all'intervento del suo avvocato, sarebbe poi stato portato in ospedale, dove gli sarebbe stata riscontrata una [...]. Ricondotto al posto di polizia, gli sarebbe stato chiesto di ritirare la denuncia che avrebbe nel frattempo sporto contro i poliziotti che l'avrebbero maltrattato. Si sarebbe rifiutato di ritirarla, oppure l'avrebbe ritirata, ma il suo avvocato l'avrebbe convinto a presentarne una nuova. Sarebbe quindi stato portato nuovamente in ospedale dal suo avvocato e dal procuratore per sottoporsi ad una perizia medica (che non sarebbe stata effettuata). Sarebbe poi stato liberato con l'obbligo di far ritorno al posto di polizia dopo essersi curato. Avrebbe però deciso di lasciare il Paese perché l'avvocato gli avrebbe riferito che sarebbe stata promossa una procedura penale nei suoi confronti per aver partecipato alla citata manifestazione e che "per poter uscire da questa faccenda, occorreva una certa somma di denaro" che non avrebbe avuto. B. Il 9 febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Bielorussia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
3 amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Secondo detto Ufficio, non è plausibile, in particolare, che quest'ultimo non abbia mai posseduto un documento d'identità all'infuori dell'evocato certificato di nascita, ritenuto che ha vissuto fino all'età di 15 anni presso un C._______ e che le autorità militari l'hanno esonerato dal servizio di leva. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che le dichiarazioni decisive del ricorrente sui motivi d'asilo non sono assolutamente credibili, poiché prive di qualsiasi consistenza e coerenza. In particolare, l'insorgente non sa in quale stazione di polizia sarebbe stato trattenuto per quasi un mese, è incapace di fornire una qualsivoglia descrizione della sua permanenza al posto di polizia ed ignora l'identità dei cinque o sei poliziotti denunciati per maltrattamenti nonché il nome dell'ospedale in cui si sarebbe recato per ben due volte. Infine, avrebbe reso versioni discordanti sia sulla durata dei due ricoveri in ospedale (un giorno rispettivamente due giorni, oppure un'ora rispettivamente un'ora e mezza) sia sulla persona che avrebbe redatto la denuncia (lui oppure il suo avvocato). Da quanto risulta dagli atti di causa non sarebbero altresì necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente allega di non aver mai posseduto alcun passaporto e, di conseguenza, di non aver potuto far nulla per procurarsi tempestivamente dei documenti d'identità. Fa valere, inoltre, d'aver raccontato il vero e che anche il rappresentante dell'istituzione si soccorso presente all'audizione ha chiesto l'entrata nel merito della domanda in esame a causa delle violenze e dei soprusi da lui subiti da parte della polizia bielorussa. Sostiene, infine, che a causa della situazione vigente in patria ed in virtù di quanto accadutogli, il suo rimpatrio è da ritenersi illecito ed inesigibile. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 12 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che il ricorrente non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di siffatti documenti. Non v'è, in effetti, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infatti, per quanto emerge dagli atti, l'insorgente avrebbe potuto
4 rivolgersi al suo avvocato in patria. Peraltro, il TAF osserva che se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Giova rilevare che quest'ultime, in sostanza per le ragioni indicate dall'autorità inferiore, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In tale ambito, non soccorre il ricorrente la generica presa di posizione del rappresentante dell'istituzione di soccorso, secondo cui vi sarebbero indizi di persecuzione perché il ricorrente "afferma d'avere subito violenze ed abusi da parte della polizia". Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degli atti di causa l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto inconsistenti le allegazioni decisive del ricorrente per quanto attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi). 6.3 6.3.1 Per i motivi indicati al considerando 6.2 del presente giudizio, le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal ricorrente in corso di procedura sono manifestamente inconsistenti. Non emergono pertanto elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Basti qui rilevare che in materia d'asilo incombe di principio al ricorrente di dimostrare di moto proprio l'esistenza di una situazione suscettibile di giustificare le proprie richieste. In caso contrario deve sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti decisivi. Un complemento d'istruzione da parte dell'autorità giudicante s'impone solo se in base alle adduzioni ed alle prove offerte dal ricorrente sussistano ancora dubbi od incertezze che, verosimilmente, potrebbero essere rimossi con nuovi accertamenti eseguiti d'ufficio (v. GICRA 1995 n. 23). Ora, nel caso di specie risulta della carte processuali che il ricorrente sarebbe rappresentato in patria da mandatario professionale, di modo che usando della necessaria diligenza avrebbe potuto e dovuto produrre la documentazione comprovante le sue allegazioni decisive già in procedura di prima istanza. In simile evenienza, non incombe alle autorità svizzere in materia d'asilo di sopperire, con accertamenti d'ufficio, alle manchevolezze procedurali del ricorrente. 6.3.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente possa violare gli art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari agli art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
5 crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.2). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e perché non avrebbe egli stesso potuto fornire di moto proprio quegli elementi che pretende ora debbano essere acquisiti d'ufficio. 6.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Bielorussia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha una certa formazione ed esperienza professionale. Non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Bielorussia. Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che in patria risiedono ancora i genitori del ricorrente (cfr. verbale d'audizione dell'8 gennaio 2007 pag. 2). 6.3.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, benché l'UFM abbia inserito nel fascicolo di causa, dopo la pronuncia della decisione impugnata, un rapporto su una "analisi lingua" basata su una conversazione del 16 gennaio 2007 con il ricorrente. In effetti, e di per sé, il rapporto non legittima una conclusione sulla cittadinanza del ricorrente in contrasto con le indicazioni che quest'ultimo ha fornito nel corso delle audizioni del 28 dicembre 2006 e del 5 febbraio 2007. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. 10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
6 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 14. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: