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Bundesverwaltungsgericht 04.03.2026 D-1182/2025

4. März 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,067 Wörter·~25 min·5

Zusammenfassung

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 12 febbraio 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1182/2025

Sentenza d e l 4 marzo 2026 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Lukas Müller, cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nato il (…), Pakistan, patrocinato da Brian-Roberto Tomat, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 12 febbraio 2025 / N (…).

D-1182/2025 Pagina 2

Fatti: A. A.a L’interessato, cittadino pakistano dichiaratosi minorenne nato il (…), ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 2 novembre 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-2/2). A.b Il 20 novembre 2024, la SEM ha svolto un’audizione sommaria sulla sua persona quale minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA), nell’ambito della quale, a seguito di dubbi sulla sua minore età, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all’attribuzione del (…) quale data di nascita (cfr. atto SEM n. 13/11). A.c Il 3 febbraio 2025, conclusa la preliminare procedura Dublino (cfr. atto SEM n. 25/1), l’autorità inferiore ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 28/12). Nel corso della stessa, posta la documentazione prodotta a sostegno della propria domanda d’asilo, gli è stata comunicata la rettifica della data di nascita in (…), considerandolo pertanto minorenne. L’interessato ha sostanzialmente addotto di essere nato e cresciuto nel villaggio di B._______, distretto di C._______, trasferendosi poi a D._______ fino al momento dell’espatrio, avvenuto a luglio 2023. Egli avrebbe frequentato la scuola per sei anni e avrebbe in seguito lavorato quale (…). L’espatrio sarebbe stato motivato dalla volontà di proseguire gli studi, impedita nel Paese d’origine a causa dei continui maltrattamenti subiti da parte del padre, il quale lo avrebbe costretto a lavorare. Egli sarebbe inoltre stato ripetutamente percosso anche dal proprio insegnante, in ragione della propria condizione di povertà. In caso di ritorno in Pakistan, egli teme di essere nuovamente sottoposto ai maltrattamenti paterni e ritiene che un ritorno comprometterebbe definitivamente le proprie prospettive future. B. Con decisione del 12 febbraio 2025, notificata il giorno stesso (cfr. atto SEM n. 35/2), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, nonché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedimento (cfr. atto SEM n. 33/13). C. Tramite ricorso del 21 febbraio 2025 (notificato il 24 febbraio 2025, cfr.

D-1182/2025 Pagina 3 risultanze processuali), l'interessato si è aggravato contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e, a titolo principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per completare l’istruttoria e per esaminare nuovamente le allegazioni. Egli ha infine presentato istanza d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. D. Con scritto del 28 novembre 2025, l’interessato ha sostanzialmente richiesto l’evasione del proprio ricorso a titolo prioritario (cfr. atto TAF n. 4). E. Con scritto del 24 febbraio 2026, il ricorrente ha trasmesso la propria pagella scolastica (cfr. atto TAF n. 6). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa

D-1182/2025 Pagina 4 (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio, nella misura in cui la SEM non avrebbe tenuto conto della sua minore età al momento delle audizioni e al momento dell’accadimento dei fatti, come neppure della sua limitata scolarizzazione e del contesto socioculturale di provenienza. L’insorgente richiama inoltre i principi giurisprudenziali applicabili all’audizione di un RMNA (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3), lamentandone in termini generici la violazione. 4.2 4.2.1 La censura formale relativa all’accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2.2 Nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e, inoltre, deve

D-1182/2025 Pagina 5 procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà nonché quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.3 L’accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall’autorità inferiore. L’accertamento è invece inesatto allorquando quest’ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell’incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; sentenza del TAF D-4768/2024 del 17 agosto 2024 pag. 6; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, p. 615). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell’accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2.4 L’audizione di un RMNA deve in principio svolgersi in presenza di un curatore o di un rappresentante del medesimo, in un clima di fiducia e con dei quesiti adatti alla sua età (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3). Ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età. Esse devono quindi prendere in considerazione l’età del bambino, la sua maturità (in particolare la sua capacità di comprendere i quesiti, di ricordarsi e di comunicare), la complessità della causa e delle esigenze procedurali particolari in rapporto al valore probante delle dichiarazioni (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.2). Spetta alla SEM adottare le misure adeguate affinché il minore possa sentirsi a proprio agio nel corso dell’audizione (cfr. ibidem consid. 3.2.2). 4.3 Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale ritiene che la SEM abbia debitamente considerato, nella propria decisione, la minore età del ricorrente, il suo contesto socioculturale di provenienza e la sua scolarizzazione di base. Dall’esame degli atti risulta infatti che l’analisi sia

D-1182/2025 Pagina 6 stata condotta tenendo conto dell’età, del vissuto e delle capacità del minore (cfr. atto SEM n. 33/13 pag. 7). La circostanza che il ricorrente giunga, quanto alla verosimiglianza delle sue allegazioni, a conclusioni diverse rispetto a quelle dell’autorità inferiore – la quale ha peraltro considerato nelle proprie motivazioni anche le spiegazioni fornite dall’interessato – non è riconducibile a una mancata considerazione della sua età, bensì deriva dal suo potere d’apprezzamento. Si tratta pertanto di una questione di merito, e non di natura formale, che sarà esaminata nel prosieguo. Inoltre, nell’ambito delle audizioni del 20 novembre 2024 (cfr. atto SEM n. 13/11) e del 3 febbraio 2025 (cfr. atto SEM n. 28/12), la SEM ha rispettato, dal profilo procedurale, i principi sanciti dalla giurisprudenza (cfr. DTAF 2014/30). Il Tribunale rileva infatti che al ricorrente è stata concessa più volte la possibilità di esprimersi liberamente sui suoi motivi d’asilo e che l’interrogante ha provveduto a riformulare talune domande al fine di verificare la corretta comprensione delle sue dichiarazioni (cfr. atti SEM n. 13/11 D7 e 28/12 segnatamente D15-18, D22, D23, D30-32). Dai verbali delle menzionate audizioni non emerge inoltre alcuna difficoltà di comprensione, avendo egli dichiarato di capire “bene” l’interprete (cfr. atti SEM n. 13/11 Dh e 28/12 D1) e non avendo né egli né il proprio rappresentante legale e persona di fiducia sollevato qualsivoglia obiezione al riguardo. Parimenti, dagli atti di causa non risultano elementi concreti idonei a far supporre l’esistenza di qualsivoglia difficoltà cognitive. Egli ha inoltre dichiarato, all’inizio dell’audizione sui motivi d’asilo, di sentirsi “bene”, specificando che “prima avev[a] qualche problema [di salute], adesso st[a] bene” (cfr. atto SEM n. 28/12 D4 e D14), circostanza che attesta la sua idoneità a partecipare all’audizione. Nel corso della stessa sono state svolte regolari pause (cfr. atto SEM n. 28/12 pag. 7 e 11) e non è stata manifestata, né dal minore né dal suo rappresentante legale, la necessità di ulteriori interruzioni. Contrariamente a quanto sollevato nel gravame, il solo fatto che sia stata utilizzata dall’interrogante la forma di cortesia durante l’audizione non si pone in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra esposti, ritenuta in particolare l’età del ricorrente – prossimo alla maggiore età – e il contesto di serietà dell’audizione in merito alla propria procedura d’asilo. 4.4 Visto quanto precede, non si ravvisa alcun accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti e, di conseguenza, nessuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per una nuova istruzione va respinta.

D-1182/2025 Pagina 7 5. 5.1 Proseguendo nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sarebbero state ottemperate per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. 5.2 5.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l’età dev’essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del TAF E-3252/2016 del 22 giugno 2016 consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un’esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall’immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. NORA LISCHETTI, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d’altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l’asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du

D-1182/2025 Pagina 8 requérant d’asile mineur non accompagné dans la procédure d’asile, Lausanne 2000, n. 628). 5.3 Nel caso di specie, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, per i motivi che seguono. 5.3.1 Il Tribunale rileva anzitutto che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimili, ai sensi dell’art. 7 LAsi, le proprie allegazioni, segnatamente di essere stato percosso dal padre, che quest’ultimo gli avrebbe impedito di frequentare la scuola e di essere stato malmenato dai propri insegnanti. In primo luogo, il Tribunale osserva che l’insorgente ha fornito delle dichiarazioni vaghe, generiche e prive di elementi concreti o personali in merito alle violenze paterne. Egli ha infatti dichiarato che “[suo] padre era una persona abbastanza manesca e abbastanza arretrata, poco formata. Il suo modo di picchiare era molto prepotente, [gli] dava calci e pugni, non h[a] dei bei ricordi [del] padre” e, invitato a precisare ulteriormente le percosse ricevute, si è limitato a ribadire genericamente che il genitore “[lo] picchiava senza nessuna premura, [lo] picchiava con calci e pugni” (cfr. atto SEM n. 28/12 D30-31), senza fornire descrizioni circostanziate degli episodi evocati. Anche sotto il profilo cronologico e fattuale emergono incongruenze rilevanti. In sede di prima audizione sommaria, interrogato sul numero delle percosse subite, egli ha riferito in modo indeterminato “Molte volte. L’ultima volta mi ha ferito con un’ascia” (cfr. atto SEM n. 13/11 D7.02). Tuttavia, nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo, e solo successivamente al racconto spontaneo — nel quale tali fatti non erano stati menzionati — ha dichiarato che il genitore l’avrebbe percosso ancora in altre due occasioni successive all’episodio dell’ascia, segnatamente a E._______ e a D._______ (cfr. atto SEM n. 28/12 D63 e D66). Confrontato con tali discrepanze e invitato a spiegare le omissioni precedenti, il ricorrente non ha fornito chiarimenti convincenti, limitandosi a giustificazioni generiche (cfr. atto SEM n. 28/12 D64-65 e D76-79). Anche la descrizione di tali ulteriori episodi si è rivelata vaga, stereotipata e priva di elementi personali (cfr. atto SEM n. 28/12 D66, D68 e D73). Analoga genericità caratterizza inoltre il racconto relativo all’episodio in cui sarebbe stato ferito con un’ascia, nonostante la particolare gravità e il

D-1182/2025 Pagina 9 presumibile carattere traumatico dell’evento. Egli ha infatti dichiarato che “Il giorno in cui [è] stato ferito alla gamba, h[a] avuto una discussione con [il] padre in merito al fatto che continuass[e] a studiare. Al [suo] ennesimo rifiuto, [è] stato picchiato molto forte, con un’accetta, [suo] padre era stato preso dalla furia e [l]’ha ferito con quella alla gamba” (cfr. atto SEM n. 28/12 D39), senza tuttavia fornire ulteriori dettagli concreti sulle circostanze, sulle conseguenze o sul contesto dell’accaduto. Anche i motivi delle presunte percosse sono stati descritti in termini generici, stereotipati e privi di dettagli, essendosi l’insorgente limitato ad affermare che “quando non volev[a] andare a lavorare o magari volev[a] andare a studiare, principalmente era sempre quella la ragione” (cfr. atto SEM n. 28/12 D32). In secondo luogo, analoghe carenze emergono con riferimento ai presunti maltrattamenti subiti da parte dell’insegnante. Il ricorrente ha infatti riferito in modo impersonale e generico che egli “appartenev[a] ad una famiglia povera e spesso non riusciv[a] a pagare la retta scolastica. Uno di questi insegnanti in particolare [lo] maltrattava e picchiava tutti i giorni, quando andav[a] a scuola” (cfr. atto SEM n. 28/12 D48), senza tuttavia fornire descrizioni concrete delle circostanze, delle modalità o degli episodi specifici. A ciò si aggiunge che egli non è stato nemmeno in grado di stimare quando sarebbe stato percosso per la prima e l’ultima volta (cfr. atto SEM n. 28/12 D53-54). Si ritiene che, qualora egli avesse effettivamente vissuto episodi di tale impatto, egli sarebbe stato in grado di descriverli in modo più dettagliato, personale e circostanziato. Pur tenendo conto dell’età del ricorrente, come altresì della sua scolarizzazione di base e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione. Il ricorrente, pur essendo minorenne, ha dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell’organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest’ultimo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in vari Paesi prima di arrivare in Svizzera. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di inverosimiglianza unicamente alla sua giovane età. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un’astrazione delle contraddizioni presenti nel suo racconto. Per i dettagli in merito all’esame della verosimiglianza, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. atto SEM n. 33/13 pag. 4-8).

D-1182/2025 Pagina 10 5.3.2 Il ricorrente ha affermato di essere espatriato poiché “volev[a] studiare, volev[a] formarsi, diventare qualcuno”, precisando di non aver mai avuto in patria problemi né con terze persone né con le autorità pakistane (cfr. atto SEM n. 28/12 D15, D90-91). Il Tribunale osserva che tali motivazioni non rientrano in alcuno dei motivi d’asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi e, di conseguenza, non assumono rilevanza ai fini dell’asilo. 5.4 In esito, le dichiarazioni dell’insorgente non soddisfano né i presupposti di verosimiglianza previsti dall’art. 7 LAsi, né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Ferme queste premesse, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. 6. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1e2e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 7. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.2 7.2.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

D-1182/2025 Pagina 11 7.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’ammissibilità del suo rinvio verso il Pakistan risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). 7.2.3 L’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso il Pakistan risulta pertanto ammissibile. 7.3 7.3.1 Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 7.3.2 Malgrado le tensioni presenti in certe regioni del Paese e degli attentati perpetrati da diversi anni da combattenti integralisti, in particolare nelle grandi città, il Pakistan non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, che permetta a priori – ed indipendentemente dalle circostanze di specie – di presumere, a proposito di tutte le persone provenienti da questo Paese, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-3130/2020 del 31 marzo 2025 consid. 7.2.1; D-5705/2023 del 15 marzo 2024 consid. 9.2.1; E-6069/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 4.3.4). 7.3.3 Il Tribunale, nella sua giurisprudenza costante, ritiene che l’interesse superiore del fanciullo – il quale deriva in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF – può risultare ostativo all’esecuzione dell’allontanamento del minore, e rendere pertanto tale misura inesigibile. Nel quadro di una ponderazione degli interessi, i criteri da esaminare sono: l’età del bambino, il suo grado di maturità, i suoi legami di dipendenza, la natura delle sue relazioni con le persone che lo sostengono (prossimità, intensità, importanza per la sua evoluzione), l’impegno, la capacità di sostegno e le risorse di queste ultime; lo stato e le prospettive del suo sviluppo e della sua formazione scolastica, rispettivamente professionale; il grado di riuscita della sua integrazione,

D-1182/2025 Pagina 12 così come le possibilità e le difficoltà di una reinstallazione nel Paese d’origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2). La qualità di minore non accompagnato, impone all’autorità d’asilo di subordinare l’esecuzione dell’allontanamento all’adempimento di specifiche condizioni, in particolare, in virtù del principio dell’interesse superiore del fanciullo (art. 3 par. 1 CDF), di verificare, concretamente, già durante l’istruttoria, se il minore potrà essere adeguatamente preso in carico dai genitori o da altri membri della sua famiglia o, in caso contrario, se egli possa essere collocato presso una struttura specializzata che gli offra l’assistenza necessaria in funzione della sua età e della sua maturità (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2, 2015/30 consid. 7.3; tra le altre le sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.2, E-7049/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 6.2); nello specifico, non è quindi sufficiente affermare genericamente che il minore possa ritornare nella sua famiglia o che esistano nel suo Paese d’origine delle strutture appropriate alle quali egli potrà indirizzarsi. Inoltre, l’art. 69 cpv. 4 LStrI, prescrive che l’autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerti che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato ad un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5264/2021 del 23 dicembre 2021, pag. 14 seg.). Se è vero che la presa in carico e l’inquadramento di un adolescente di diciassette anni d’età non necessiterà misure estese come invece quelle per un bambino in tenera età, è pur vero che anche un minore prossimo alla maggiore età deve poter disporre, perlomeno, di un punto d’appoggio comprensivo del vitto e dell’alloggio, onde evitare che non sia abbandonato a sé stesso per quanto concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del TAF E-7049/2023 succitata consid. 6.2). 7.3.4 Dal profilo dei motivi personali, non è evincibile all’incarto alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dell’interessato. Egli è prossimo alla maggiore età, gode di buona salute e, nel Paese d’origine, ha acquisito una scolarizzazione di base nonché maturato un’esperienza lavorativa quale (…). Conosce inoltre sia il (…) sia l’(…), circostanza che potrà agevolarlo nella prosecuzione degli studi o nella ricerca di un impiego. Inoltre, alla luce dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni relative ai motivi d’asilo, il Tribunale ritiene parimenti non credibili le allegazioni concernenti i rapporti con la propria famiglia. Ne consegue che il ricorrente

D-1182/2025 Pagina 13 potrà fare affidamento, nel Paese d’origine, sui propri genitori, i quali risiedono a E._______ nella casa di proprietà familiare. Per sua stessa ammissione, egli ha peraltro sempre mantenuto contatti buoni e regolari con la madre. L’insorgente dispone altresì del sostegno dello zio, con il quale ha costantemente intrattenuto buoni rapporti e che in passato ha contribuito al pagamento delle rette scolastiche, continuando tuttora a sostenere economicamente la famiglia. Alla luce dell’insieme di tali elementi, che emergono chiaramente dagli atti, si può concludere che il ricorrente potrà beneficiare, al rientro in patria, di un concreto sostegno finanziario, materiale ed affettivo da parte della propria famiglia d’origine, segnatamente dei genitori e dello zio, i quali hanno la possibilità concreta di sostenerlo e di garantirgli una presa a carico reale. In particolare, dagli atti non emerge — né è stato allegato in sede ricorsuale — alcun indizio concreto idoneo a far ritenere che, nei pochi mesi che lo separano dalla maggiore età, il suo sviluppo psichico e sociale possa essere compromesso in caso di reintegrazione nel nucleo familiare. Inoltre, tenuto conto della sua età nonché della durata del soggiorno in Svizzera, nulla lascia ritenere che il suo grado d’integrazione nel Paese sia tale per cui un allontanamento verso il Paese d’origine — del quale conosce la cultura e la lingua — costituirebbe uno sradicamento di intensità tale da compromettere il suo sviluppo personale. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non si imponevano pertanto ulteriori accertamenti in merito da parte dell’autorità inferiore. Ad ogni modo, trattandosi di un minore non accompagnato, spetterà all’autorità cantonale d’esecuzione accertarsi — eventualmente con l’intermediazione della rappresentanza svizzera nel Paese d’origine — che, al momento in cui l’allontanamento sarà concretamente eseguibile, l’insorgente possa essere accolto all’arrivo da un membro della propria famiglia, così da garantirne un’adeguata presa a carico conformemente all’art. 69 cpv. 4 LStrI. L’autorità inferiore è pertanto invitata a vigilare affinché tali prescrizioni siano debitamente comprese e rispettate dall’autorità incaricata dell’esecuzione dell’allontanamento, nonché a sostenerla in tal senso. Anche il rappresentante legale dell’insorgente è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-1284/2024 dell’11 aprile 2024 consid. 11.4.4). Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Pakistan risulta essere conforme al suo interesse superiore quale minore, ai sensi dell’art. 3 CDF, ed il suo benessere non risulta essere a rischio nel caso di rinvio nel suddetto Paese.

D-1182/2025 Pagina 14 7.3.5 L’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 7.4 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi). 7.5 Ne consegue che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata. 8. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, è indigente; v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 11. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1182/2025 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

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