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Bundesverwaltungsgericht 03.03.2010 D-1174/2010

3. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,824 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1174/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 3 marzo 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 febbraio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1174/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 27 novembre e del 10 dicembre 2009; la carta d'identità depositata presso l'UFM il (...); lo scritto dell'UFM del 15 gennaio 2010 in cui al richiedente è stato concesso di essere sentito in merito al rapporto d'analisi sul proprio documento d'identità; la presa di posizione del richiedente in data 27 gennaio 2010; la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2010, notificata all'interessato il 18 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 25 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 26 febbraio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 26 febbraio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu- Pagina 2

D-1174/2010 gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti e che gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, nato a F._______ nel G._______, dove avrebbe sempre vissuto fino ai 10- 11 anni, prima di trasferirsi a H._______ dalla nonna (cfr. verbale d'audizione del 27 novembre 2009, pagg. 1 e 2), che il richiedente, che in patria si è occupato per 10 anni del lavaggio di automobili, avrebbe lasciato l'Iraq l'(...) poiché povero e desideroso Pagina 3

D-1174/2010 di condurre una vita migliore (cfr. verbali d'audizione del 27 novembre 2009, pagg. 1e2e del 10 dicembre 2009, pag. 5), che il richiedente sarebbe partito da H._______ e avrebbe varcato il confine con la Turchia a piedi, e sarebbe giunto in autobus ad I._______ due giorni dopo, per poi nascondersi su di un TIR che l'avrebbe portato illegalmente in Svizzera, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che la carta d'identità da lui depositata è originale, ottenuta regolarmente e richiesta da suo padre quando egli era ancora piccolo (cfr. ricorso, pag. 2), che egli avrebbe dunque fatto il possibile per consegnare i propri documenti d'identità, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda, Pagina 4

D-1174/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative, che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che peraltro, sulla base delle risultanze di un'analisi interna dell'UFM alla quale è stato sottoposto il documento, l'autorità inferiore reputa che esso sia falso in quanto, tra l'altro, è stato evidenziato che il numero di serie della carta d'identità non è conforme all'originale e non è stampato nel modo corretto e che, oltre a ciò, il timbro posto sulla carta non è consono; che nel timbro vi sono degli errori ortografici oltre a delle manchevolezze di stampa, che con scritto del 15 gennaio 2010 dell'UFM è stata data al ricorrente occasione per potersi esprimere su tali risultanze, che in tale evenienza egli si è semplicemente limitato a dichiarare che la carta d'identità depositata sarebbe autentica, senza però fornire spiegazioni su quanto esposto nello scritto di riassunto al rapporto dell'UFM, che questo Tribunale da parte sua, non ha elementi per cui doversi scostare dalle risultanze di tale analisi, Pagina 5

D-1174/2010 che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di non essere mai stato controllato durante l'intero tragitto fino a J._______, dove sarebbe sceso dal TIR ed in seguito controllato da alcuni vigili che gli avrebbero preso le impronte digitali (cfr. verbale d'audizione del 27 novembre 2009, pag. 7); che egli sarebbe in seguito ripartito il giorno seguente sullo stesso TIR, giungendo poi in Svizzera; che egli non è riuscito a fornire informazioni sui luoghi attraversati, senza specificare nulla o fornire dettagli che possano conferire credibilità al proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso, che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio, che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti, che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna Pagina 6

D-1174/2010 dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq per la sua difficile situazione finanziaria, che il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che basti rilevare che il motivo d'asilo presentato dall'insorgente, ovvero i suoi problemi economici, non è pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 LAsi, che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come irrilevanti dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi), Pagina 7

D-1174/2010 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]), che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile, che in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), Pagina 8

D-1174/2010 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede un'esperienza decennale nel lavaggio di automobili (cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2009, pag. 3); che, inoltre, dispone di una rete sociale in loco, infatti la nonna e gli zii, presso cui l'insorgente ha vissuto negli ultimi 11 anni (cfr. ibidem, pag. 4) vivono sempre a H._______, mentre il padre e le sorelle ed il fratello risiedono tutt'ora a F._______; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), Pagina 9

D-1174/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1174/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto e la domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del ricorso del 25 febbraio 2010 (per corriere interno; in copia) - K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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