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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2018 D-1141/2018

11. Mai 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,323 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 gennaio 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1141/2018

Sentenza dell ’ 11 maggio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice David R. Wenger, cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 23 gennaio 2018 / N (…)

D-1141/2018 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 14 gennaio 2016, i verbali d’audizione del 22 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 5 dicembre 2017 (di seguito: verbale 2), i mezzi di prova versati agli atti in sede di prima istanza (cfr. atti A24 e A25), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 gennaio 2018, notificata al più presto il giorno seguente, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera, salvo però non ritenere ragionevolmente esigibile l’esecuzione dello stesso, con conseguente ammissione provvisoria dell’interessato, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 23 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 24 febbraio 2018), per mezzo del quale l’interessato ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; subordinatamente la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione; contestualmente una domanda di assistenza giudiziaria parziale, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

D-1141/2018 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 23 gennaio 2018 e non avendo egli contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato essere di cittadinanza afghana pur essendo nato e cresciuto Iran; che sarebbe stato espulso verso il paese d’origine in due occasioni, rimanendo in entrambe le situazioni in Hotel a Herat prima di fare ritorno in Iran; che al di fuori di tali brevi soggiorni, durati nel complesso otto giorni, egli non avrebbe mai risieduto in Afghanistan; che nella medesima occasione egli ha dichiarato aver lasciato definitivamente l’Iran in quanto alcuni suoi famigliari sarebbero stati contrari al fatto ch’egli svolgesse degli studi, per il che lo avrebbero minacciato di inviarlo a combattere in Siria (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che sentito sui motivi d’asilo, egli ha dichiarato non essere in misura di fare ritorno in Afghanistan, laddove sarebbe rientrato in sole tre occasioni durante la sua esistenza, a causa dei rischi derivanti da una faida famigliare; che egli ha in particolare asserito che la sua famiglia, originaria di Sar-e Pol, si sarebbe trasferita in Iran anni addietro in ragione dei conflitti con un certo B._______; che quest’ultimo si sarebbe impossessato delle terre della famiglia C._______ e sarebbe ora a capo della locale polizia; ch’egli teme inoltre le ire di alcuni Mujaheddin, che a seguito di una macchinazione di B._______ porterebbero a loro volta rancore nei confronti dei

D-1141/2018 Pagina 4 C._______; che invero, nonostante fossero passati sedici o diciassette anni, allorquando un suo parente di nome D._______ si sarebbe recato in Afghanistan, vi avrebbe trovato la morte; che tale uccisione sarebbe riconducibile, secondo quanto “dicono” sempre all’agire di B._______; che la cosa sarebbe anche stata denunciata ad una non meglio precisata “Organizzazione dei diritti umani”; che al richiedente non sarebbe tuttavia successo nulla a livello personale, fatto salvo un attacco da parte dei talebani all’autobus sul quale viaggiava; che nel corso del suo primo rimpatrio egli si sarebbe recato a Kabul per ottenere la Taskara tramite l’intercessione di terzi ma la trattativa non sarebbe andata a buon fine in quanto la persona in questione si sarebbe tirata indietro per paura; che per il resto, l’insorgente ha ulteriormente sviluppato il suo resoconto circa quanto avvenuto in Iran (cfr. verbale 2, pag. 2 e seg.), che a sostegno della sua domanda, il ricorrente ha versato agli atti la propria Taskara, che secondo le sue stesse dichiarazioni potrebbe risultare un falso, delle copie di permessi di soggiorno rilasciati in Iran, una copia di un attestato scolastico, una copia di una presunta denuncia relativa all’omicidio di un parente ed alcune foto che lo ritraggono nonché un supporto informatico contenente un filmato datato nel quale è ripreso il ritrovamento di alcuni cadaveri, che nella decisione querelata, la SEM ha ritenuto inverosimili in quanto contraddittorie le dichiarazione dell’interessato a proposito dei suoi soggiorni in patria; che l’autorità di prime cure ha parimenti espresso dubbi quanto all’esistenza di un pericolo nei confronti del richiedente nel paese d’origine; che nemmeno i mezzi di prova addotti sarebbero pertinenti in materia d’asilo; che ad ogni modo il richiedente non avrebbe fatto valere alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti, giacché non avrebbe mai avuto problemi con le autorità né con terze persone (tantomeno con codesto B._______, con il quale non avrebbe avuto alcun contatto); che inoltre, quanto avvenuto in Iran non sarebbe pertinente ai fini della concessione dell’asilo; che infine, anche l’attacco subito dai talebani non adempierebbe alle condizioni di cui all’art. 3 LAsi, siccome non dettato dalla volontà di persecuzione mirata ma bensì dalla situazione di violenza generalizzata in essere in Afghanistan, che nel ricorso, l’insorgente, dopo aver succintamente richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, contesta le valutazioni dell’autorità di prime cure; ch’egli ritiene invero che, sebbene i fatti all’origine della sua fuga verso l’Europa si sarebbero svolti in Iran, per la sua famiglia vi sareb-

D-1141/2018 Pagina 5 bero enormi problemi anche in Afghanistan; che le contraddizioni si riferirebbero invero ad aspetti non essenziali; che l’autorità di prime cure avrebbe inoltre dovuto fare più sforzi per visionare i mezzi di prova prodotti; che vi sarebbero pertanto le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e per la concessione dell’asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che la qualità di rifugiato va esaminata relativamente al paese d’origine del richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90); che la menzione alternativa di cui all’art. 3 LAsi circa il paese di ultima residenza trova infatti applicazione nei soli casi in cui l’interessato sia apolide; che in altri termini, l’esame dei motivi d’asilo di un richiedente non può essere effettuato in relazione al paese di ultima residenza se non nel caso in cui quest’ultimo risulti senza cittadinanza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1929/2014 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1), che in ragione di ciò, occorre in primo luogo confermare l’irrilevanza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente a proposito di quanto avvenuto in Iran, che per il resto, va rammentato che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57

D-1141/2018 Pagina 6 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che nel caso che ci occupa, va constatato come a prescindere da considerazioni circa la verosimiglianza delle sue allegazioni, le circostanze addotte dal ricorrente a proposito delle pregresse vicissitudini avute da alcuni membri della sua famiglia con terze persone non permettono di concludere quanto alla presenza di un fondato di timore, per quest’ultimo, di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, ad una persecuzione, che invero, nel caso concreto il ricorrente, che ha espressamente dichiarato di non aver avuto alcun problema personale in patria, non è stato in grado di far valere alcuna persecuzione mirata nei suoi confronti; che il suo timore si fonda infatti unicamente su azioni pregresse ad opera di privati che avrebbero riguardato dei famigliari più o meno lontani in epoche diverse e relativamente distanti nel tempo; che invero, quandanche tali fatti si fossero realmente svolti così come da lui allegato, nulla permette di concludere che l’insorgente, ammesso provvisoriamente in Svizzera, possa abbia a temere in modo oggettivamente riconoscibile di essere esposto ad atti pregiudizievoli; che non è del resto riscontrabile alcuna persecuzione anteriore nei suoi confronti; che per di più, il fatto che nell’ambito dei diversi soggiorni in Afghanistan egli non abbia subito alcunché pare sorreggere tale tesi; che inoltre, a riprova dell’incerto timore rispetto alle vicissitudini famigliari pregresse, va altresì segnalato come l’insorgente non abbia addotto di essere stato minacciato da codesto B._______ né tantomeno di averlo mai incontrato; che nemmeno i mezzi di prova versati agli atti permettono di giungere ad una diversa valutazione; che in particolare, quandanche la denuncia trasmessa all’”Organizzazione dei diritti umani” ed il video che ritrarrebbe il ritrovamento di alcuni cadaveri confermassero la versione del ricorrente, la stessa, come già detto, non configurerebbe una casistica rilevante in materia d’asilo,

D-1141/2018 Pagina 7 che in ultima sede, quanto all’assalto che l’insorgente avrebbe subito da sconosciuti (presumibilmente talebani) allorquando si stava spostando in autobus, occorre rammentare come gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, non essendo ascrivibili ad una volontà persecutoria mirata, risultano irrilevanti in materia d’asilo (cfr. DTAF 2008/12), che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1141/2018 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-1141/2018 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2018 D-1141/2018 — Swissrulings