Corte IV D-1135/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Chiara Piras. A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 febbraio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1135/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 22 gennaio 2009 e del 2 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 19 febbraio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2
D-1135/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato a B._______ e di aver vissuto tutta la sua vita a C._______ (Georgia), che, il (...), il fratello D._______ ed il cugino E._______ dell'interessato si sarebbero arruolati volontariamente per combattere nel conflitto in Ossezia, che, tornati a B._______ dopo i combattimenti, il (...) D._______ e E._______ sarebbero stati sequestrati e picchiati da degli sconosciuti, i quali avrebbero voluto sapere dove si trovasse la famiglia dell'interessato, poiché avrebbero voluto vendicarsi del massacro di una famiglia di cui D._______. sarebbe stato accusato, che, D._______ avrebbe infine rivelato dove si trovasse la sua famiglia, che, in data (...), rientrando a casa, l'interessato avrebbe trovato delle tracce di sparatoria, il nonno morto ed i genitori scomparsi, che, l'interessato si sarebbe nascosto a casa di un amico fino al (...), quanto il cugino E._______ lo avrebbe rintracciato e convinto ad espatriare insieme il medesimo giorno, Pagina 3
D-1135/2009 che, da B._______, l'interessato, assieme a E._______, avrebbe dapprima raggiunto – imbarcandosi su una nave con l'auto – l'Ucraina, dove sarebbe stato ospitato da qualcuno che non conosceva e senza sapere dove si trovasse. Dopo qualche giorno, il medesimo sarebbe partito in auto, insieme al cugino, rispettivamente accompagnati da un passatore, fino ad arrivare in Svizzera il (...), senza sapere quali strade avrebbero percorso, quali Paesi avrebbero attraversato, nonché senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 20 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente ha allegato che gli sarebbe stato oggettivamente impossibile di consegnare un documento d'identità entro le 48 ore, in quanto il suo passaporto e la sua carta d'identità sarebbero rimasti in Georgia, perché non si sarebbe trovato in condizione di portarli con sé. Inoltre, il ricorrente ha addotto che non avrebbe nemmeno potuto farsi inviare i siffatti documenti in Svizzera, considerato che non saprebbe dove rintracciare i propri genitori. L'autore del gravame ha fatto valere inoltre che – come avrebbe già spiegato in corso di procedura – la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Georgia, a causa della partecipazione nel conflitto in Ossezia di alcuni suoi familiari e non potrebbe contare su una protezione effettiva da parte delle autorità georgiane. Gruppi di ossetini infatti vorrebbero vendicarsi con chi avrebbe preso parte alla guerra. Infine, il ricorrente contesta che l'autorità inferiore abbia considerato inverosimile che i suoi familiari si siano arruolati il (...), poiché in tale data la guerra sarebbe finita, ritenuto che le truppe Pagina 4
D-1135/2009 georgiane sarebbero rimaste di fatto sul territorio ossetino anche dopo tale data, come dimostrerebbe la cronaca più dettagliata, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che – come rettamente ritenuto dall'UFM – le circostanze del viaggio del ricorrente dalla Georgia, ed in particolare dall'Ucraina alla Svizzera, viaggiando in un furgone, senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbali d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 7 e del 2 Pagina 5
D-1135/2009 febbraio 2009 pag. 14-16) sono del tutto inverosimili, considerato che, durante il viaggio, egli ha dovuto forzatamente oltrepassare il confine Schengen, ciò che è difficile, senza documenti, tanto più che egli non ha saputo fornire alcun riferimento concreto circa il viaggio intrapreso (cfr. in particolare verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 16). Segnatamente, egli non è stato in grado di indicare – senza alcuna valida giustificazione – i Paesi che avrebbe attraversato. Non soccorrono infatti l'insorgente le dichiarazioni, secondo cui avrebbe dormito durante quasi tutto il viaggio e si sarebbe fermato solo di notte (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 14 e del 22 gennaio 2009 pag. 7) e secondo cui non si sarebbe neanche accorto di avere viaggiato in nave (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 15), che non soccorre d'altronde l'autore del gravame la semplice allegazione, secondo cui non vorrebbe contattare nessuno nel suo Paese d'origine per farsi inviare i documenti di viaggio e d'identità per paura di essere rintracciato dalle persone che avrebbero minacciato la sua famiglia (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 4), che, per sovrabbondanza, v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento, segnatamente facendo capo ad un servizio postale privato per il tramite di un altro familiare o di un conoscente in Patria, detti sforzi avrebbero potuto avere esito favorevole. Il fatto che il ricorrente non si sia adoperato in tal senso ed abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento – allegando che i documenti erano in possesso dei genitori e che non fosse in grado di contattarli (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 4 e ricorso pag. 2), è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, in siffatte circostanze, il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, da quanto esposto, e meglio, considerata l'inverosimiglianza del viaggio del ricorrente nelle circostanze sopradescritte e senza documenti, nonché l'inconsistenza del fatto che il ricorrente abbia potuto lasciare i suoi documenti in Patria, codesto Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i documenti per i bisogni di causa, Pagina 6
D-1135/2009 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di essere ucciso dagli ossetini che avrebbero sequestrato il fratello ed il cugino ed ucciso il nonno, a causa della partecipazione nel conflitto in Ossezia da parte del fratello ed al fine di vendicarsi del massacro di una famiglia di cui quest'ultimo sarebbe stato accusato, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che basti sottolineare che il fondamento alla base della richiesta d'asilo del ricorrente, che si basa sulla partecipazione del fratello al conflitto in Ossezia e sul susseguente sequestro di cui sarebbero stati Pagina 7
D-1135/2009 oggetto il cugino ed il fratello medesimo a causa del massacro da parte di quest'ultimo di un'intera famiglia in occasione di un attacco, è totalmente vacillante e infondato. L'insorgente si è espresso in modo vago, superficiale e evasivo durante le audizioni (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 3, 4, 6–8, 10–12 e 16) e non è stato in grado di fornire alcun dettaglio sul sequestro del fratello e del cugino, ma si è contraddetto su punti cruciali, come sulle circostanze nelle quali avrebbe appreso di tale evento (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 8) e sulla denuncia fatta presso le autorità statali (cfr. ibidem pag. 7 e 8). Inoltre, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, non è verosimile che il ricorrente non abbia intrapreso nulla dopo l'attacco ai danni del suo domicilio, ma si sarebbe nascosto a casa di un'amico per dieci giorni circa, senza preoccuparsi del destino dei genitori o del funerale del nonno (cfr. ibidem pag. 10 e 11), che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che né il ricorrente ha fatto valere concreti argomenti in merito, limitandosi ad una semplice allegazione in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), né sono emersi elementi suscettibili di dubitare dell'opportunità di una tale protezione, allorquando l'insorgente ha semplicemente affermato di non aver avvisato le autorità, perché aveva paura (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 6), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), Pagina 8
D-1135/2009 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Pagina 9
D-1135/2009 Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha frequentato la scuola fino all'età di sedici anni (undicesima classe) ed ha altresì un'esperienza professionale quale operaio edile (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 2). D'altronde, in Patria egli può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che egli ha dichiarato che i genitori ed il fratello si trovano ancora in loco (cfr. verbale d'audizione del 22 gennaio 2009 pag. 3). Inoltre, questo Tribunale, tramite sentenza del 19 febbraio 2009, ha deciso l'allontanamento verso la Georgia anche del cugino del ricorrente. L'insorgente potrà pertanto contare su un sostegno familiare supplementare, una volta rientrato in Patria, che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 10
D-1135/2009 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-1135/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 12