Corte IV D-1103/2010/cac {T 0/2} Sentenza dell ' 8 marzo 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bruno Huber, Daniel Schmid, cancelliere Carlo Monti. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), e C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), Mongolia, istanti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Domanda di ripresa della procedura di ricorso; decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale (TAF) dell'11 gennaio 2010 (D-4549/2009) / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-1103/2010 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 25 maggio 2009 in Svizzera, la decisione dell'UFM del 13 luglio 2009, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 15 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la documentazione pervenuta al TAF il 4 dicembre 2009 da parte delle autorità competenti del Cantone E._______, dalla quale risultava che gli autori del gravame avevano trascorso 27 giorni di detenzione nel Cantone F._______ dal 30 ottobre 2009 sino al 25 novembre 2009 ed in seguito allontanati dal territorio lucernese e sottoposti ad un divieto di accesso a tale Cantone, lo scritto delle autorità cantonali ticinesi del 23 dicembre 2009, pervenuto al TAF l'8 gennaio 2010 (cfr. risultanze processuali), secondo cui i ricorrenti risultavano scomparsi dal 3 novembre 2009, la decisione del TAF D-4549/2009 dell'11 gennaio 2010 di stralcio dai ruoli della procedura di ricorso di cui sopra, ritenuta l'assenza di un interesse degno di protezione dei ricorrenti alla continuazione della procedura dinanzi al TAF a seguito della loro irreperibilità (art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 111 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]), la domanda di ripresa della procedura di ricorso inoltrata dagli istanti il 19 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la dichiarazione del 25 febbraio 2010 della Croce Rossa Svizzera, (...) (CRS), richiesta dal TAF a seguito della presente domanda di ripresa della procedura di ricorso e secondo cui gli istanti hanno risieduto dal 23 settembre 2009 presso il loro Centro di accoglienza per richiedenti l'asilo a G._______, ad eccezione del periodo in cui sono stati in prigione, e vi risiedono tuttora, Pagina 2
D-1103/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che avendo il TAF stralciato il ricorso del 15 luglio 2009 contro la decisione dell'UFM del 13 luglio 2009, esso è competente per il trattamento della presente domanda di ripresa della procedura di ricorso, che il TAF decide di regola nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 e 23 cpv. 1 lett. a LTAF), che gli istanti sono particolarmente toccati dalla decisione di stralcio dell'11 gennaio 2010, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa e sono quindi legittimati all'inoltro della domanda (art. 105 LAsi, in relazione all'art. 37 LTAF ed all'art. 48 cpv. 1 PA), che, giusta l'art. 8 cpv. 3 LAsi, nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali; che deve comunicare immediatamente alle autorità cantonali, competenti secondo il diritto cantonale, il suo indirizzo o ogni mutamento dello stesso, che gli istanti hanno indicato nella loro domanda di ripresa della procedura di non essere mai scomparsi, bensì di essere stati incarcerati per 25 giorni nel Canton F._______ e di aver fatto ritorno nel loro Cantone di attribuzione, ossia il E._______, dopo la loro scarcerazione; che, inoltre, hanno segnalato che tale fatto avrebbe dovuto essere noto sia alla CRS, sia agli organi di polizia nonché alle autorità competenti in materia d'asilo, che, come sopra evocato, la carcerazione degli istanti era nota al TAF, che, tuttavia, secondo lo scritto delle autorità cantonali (...) del 23 dicembre 2009 gli istanti risultavano ancora scomparsi in quest'ultima data, ovvero quasi un mese dopo la scarcerazione dei medesimi, Pagina 3
D-1103/2010 che, inoltre, le autorità del Cantone di attribuzione non hanno mai emesso una dichiarazione di revoca di scomparsa, che sulla base di tali informazioni il TAF ha emesso la decisione di stralcio dai ruoli sopraccitata, che dalla dichiarazione della CRS sopra menzionata si evince che le informazioni a disposizione del TAF al momento dell'emissione della decisione di stralcio dai ruoli dell'11 gennaio 2010 erano errate o perlomeno incomplete, nella misura in cui lo scritto delle autorità del Cantone E._______ del 23 dicembre 2009 non teneva conto del rientro degli istanti nel Cantone di attribuzione dopo la loro scarcerazione, che, visto quanto precede, gli istanti non hanno violato l'obbligo di collaborare e non è venuto meno il loro interesse degno di protezione alla continuazione della procedura di ricorso dinanzi al TAF, che, pertanto, la domanda di ripresa della procedura di ricorso è accolta, che ne consegue che la decisione di stralcio dai ruoli dell'11 gennaio 2010 deve essere annullata e la procedura di ricorso sopra menzionata deve essere ripresa, che, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA), che la parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che non emerge dalla carte processuali che gli istanti - non rappresentati in questa sede abbiano dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione all'inoltro della domanda di ripresa della procedura di ricorso di cui trattasi; che, pertanto, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4
D-1103/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di ripresa della procedura di ricorso è accolta. 2. La decisione di stralcio del TAF dell'11 gennaio 2010 è annullata e la procedura di ricorso viene ripresa. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - istanti (Raccomandata) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (in copia) - H._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 5