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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2010 D-1068/2010

1. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,307 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Volltext

Corte IV D-1068/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1068/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera in data (...), allegando di essere minorenne, la decisione dell'UFM del 15 luglio 2009, con cui detto Ufficio ha stabilito la maggiore età del ricorrente e non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), cresciuta in giudicato il 30 luglio 2009, la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, il verbale d'audizione del 29 gennaio 2010, in occasione della quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere sentito sul fatto che l'UFM lo consideri maggiorenne alla luce delle risultanze della prima procedura d'asilo, il verbale d'audizione del 12 febbraio 2010, la decisione dell'UFM del 22 febbraio 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 22 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2

D-1068/2010 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo appare inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba, e di essere nato a B._______ il (...); che egli ha allegato di essere tornato in Algeria agli inizi del (...) 2009 al termine della prima procedura d'asilo in Svizzera e di esservi rimasto una (...) di giorni, prima di nuovamente espatriare il (...), Pagina 3

D-1068/2010 che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per due motivi: da una parte, dal suo ritorno in Algeria, un gruppo armato del quale non conoscerebbe il nome, lo avrebbe nuovamente minacciato di morte nel caso in cui si sarebbe rifiutato di aderirvi, e, dall'altra, la polizia lo avrebbe convocato a seguito di una denuncia che suo padre avrebbe inoltrato durante la sua permanenza in Svizzera in legame alle minacce subite, che l'interessato ha affermato di essersi imbarcato a C._______ a fine (...) 2009 e di avere raggiunto D._______ ed in seguito, dopo (...) settimane trascorse in Francia, la città italiana di E._______, dove avrebbe vissuto circa (…) settimane illegalmente presso gli zii; che, infine, viaggiando in treno da F._______, egli avrebbe raggiunto G._______ (Svizzera) agli inizi di (...) 2010, dove la polizia lo avrebbe fermato e messo in detenzione, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di documenti d'identità e senza mai subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 22 febbraio 2010, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che la maggiore età del ricorrente sarebbe stata stabilita già in occasione della prima procedura d'asilo, e, dall'altro, che egli – nonostante l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 cpv. 1 LAsi – non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a sostegno della stessa, ragione per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e dall'altro lato, che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 4

D-1068/2010 che, nel ricorso, l'insorgente ribadisce di essere nato il (...) e censura la modifica – a sua detta eseguita per la seconda volta in maniera arbitraria – da parte dell'UFM della sua data di nascita, sottolineando come il suo aspetto fisico rispecchi la sua minore età; che egli allega di non avere potuto consegnare alcun documento non per la sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, visto che non avrebbe mai posseduto documenti d'identità e che gli sarebbe impossibile fare alunchè per procurarsene, trovandosi ora in Svizzera; che, pertanto, egli contesta che nel caso concreto non sussitano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che egli, in tale contesto, dichiara di avere lasciato il suo Paese perchè minacciato da un gruppo terroristico che si accanirebbe contro di lui essendo figlio di un militare dell'esercito algerino e perchè, sempre al suo ritorno in Algeria dopo la prima procedura d'asilo, egli sarebbe stato convocato dalla gendarmeria in seguito alla denuncia inoltrata dal padre durante la sua assenza; che egli definisce altresì "irrealistica" una protezione effettiva dallo Stato per quanto successogli; che, infine, egli lamenta una situazione disastrosa nel suo Paese, governato da un regime che non rispetterebbe i diritti umani, e chiede che sia verificato il carattere inesigibile di un suo eventuale allontanamento, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità Pagina 5

D-1068/2010 preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, come precedentemente evocato, la decisione dell'UFM del 15 luglio 2009, con la quale l'autorità di prime cure ha concluso alla maggiore età del ricorrente, è cresciuta in giudicato, che se il ricorrente avesse voluto confutare il giudizio reso dall'UFM durante la prima procedura d'asilo sulla sua maggiore età, egli avrebbe potuto inoltrare ricorso al TAF avverso la decisione del 15 luglio 2009, cosa che, invece, dagli atti non risulta avere fatto, che, inoltre, egli, nonostante sapesse – avendo già inoltrato una prima domanda d'asilo in Svizzera nel (...) 2009 – di doversi identificare dinanzi alle autorità svizzere e di dover assumere l'onere della prova in caso di allegata minore età, ha nuovamente, durante la seconda procedura d'asilo, dichiarato di essere minorenne, senza tuttavia presentare alcun documento d'identità o mezzo di prova comprovante l'allegata minore età, che, pertanto, il ricorrente è da considerasi maggiorenne, che, di conseguenza, v'è ragione di confermare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 6

D-1068/2010 che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti e che si troverebbe fuori dal suo Paese (cfr. ricorso pag. 2 e verbale audizione del 29 gennaio 2010 [di seguito verbale 1] pag. 4), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dall'Algeria, il ricorrente ha in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di qualsivoglia documento e di non essere mai stato controllato (cfr. verbale d'audizione del 12 febbraio 2010 [di seguito verbale 2] pag. 4/D26); che, inoltre, egli ha fornito indicazioni vaghe in merito alle circostanze dell'imbarco e all'indirizzo a E._______ presso il quale avrebbe trascorso non solo (...) giorni prima di entrare in Svizzera, bensì pure del tempo prima di rientrare in Algeria al termine della prima procedura d'asilo (cfr. verbale 2 pag. 2/D7); che, interrogato sul perchè egli non abbia portato con sé documenti d'identità, egli si è giustificato con il carattere illegale del suo viaggio, rispettivamente con il suo timore di essere rimpatriato (cfr. verbale 1 pag. 2), per poi, poco dopo, allegare di non avere mai chiesto un passaporto perchè ancora minorenne, rispettivamente di non avere chiesto l'emissione di una carta d'identità in quanto non necessaria nel suo Paese (cfr. ibidem pag. 4); che, esortato a specificare la ragione per cui egli sarebbe entrato in Svizzera nuovamente sprovvisto di documenti, egli ha allegato che il lasso di tempo che avrebbe trascorso tra la prima e la seconda procedura d'asilo ([...] giorni) sarebbe stato troppo corto per Pagina 7

D-1068/2010 procurarsi una carta d'identità (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pag. 4/D25), che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che le indicazioni dell'insorgente in merito ai suoi documenti, al viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano vaghe, contraddittorie e non corroborate da elementi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza, che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto circa due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui egli è venuto a conoscenza degli obblighi elencati nel foglio arancione consegnatogli all'arrivo al Centro di registrazione e procedura di G._______ (cfr. verbale audizione 1 pag. 5), e la seconda audizione per, per lo meno, avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità (ad esempio contattando i familiari in Patria, come lui stesso ha proposto e pertanto ritenuto fattibile), rimanendo invece del tutto inattivo in tal senso, per cui non si può logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare nel gravame di ricorso, di una situazione di "oggettiva impossibilità", che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 8

D-1068/2010 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere fuggito una seconda volta dal suo Paese per timore di un gruppo armato che lo avrebbe nuovamente minacciato di morte al suo rientro in Algeria, nel caso in cui egli si sarebbe rifiutato di aderirvi, e perchè la gendarmeria lo avrebbe convocato a seguito della denuncia inoltrata da suo padre durante la sua permanenza in Svizzera, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, il ricorrente, benchè abbia asserito che l'inizio delle minacce da parte di un gruppo armato risalirebbero a diversi anni or sono, non è stato in grado di indicarne il nome (cfr. verbale 2 pag. 5/D37), rispettivamente di fornire informazioni precise sui motivi dell'accanimento nei suoi confronti, dichiarando vagamente che la ragione starebbe forse nel fatto che suo padre possiederebbe un'arma che egli, in caso di adesione al gruppo, avrebbe potuto sottrargli Pagina 9

D-1068/2010 (cfr. ibidem pag. 6/D44); che interrogato sulla denuncia del padre, egli ha risposto di non sapere quando egli l'avrebbe sporta (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi smentirsi indicando dapprima vagamente il periodo in cui egli si trovava in Svizzera (cfr. verbale 2 pag. 5/D32) e, subito dopo, invece collocare la denuncia precisamente nel periodo del Ramadan, ovvero nel (…) 2008 (cfr. ibidem pag. 5/D33); che ciò, tuttavia, non risulta credibile alla luce del fatto che egli, a suo stesso dire, ha varcato il confine svizzero per la prima volta nell' (...) 2009 (cfr. atti prima procedura d'asilo); che la dichiarazione secondo cui, al suo ritorno in Algeria, egli si sarebbe trasferito in città, nella nuova dimora dei genitori (cfr. ibidem pag. 7/D57), mal si sposa con l'asserzione resa in fase di prima audizione, secondo la quale egli, il giorno dopo il colloquio con un membro del membro armato, avrebbe lasciato "il villaggio" (cfr. verbale 1 pag. 6): egli, infatti, sentito per la prima volta, non ha mai accennato ad un trasferimento (suo o dei genitori) in città, rispettivamente un tale spostamento non è neppure evincibile dal contesto dell'audizione; che, oltre al carattere vago di varie dichiarazioni del ricorrente, diversi aspetti della sua vicenda risultano illogici e pertanto inverosimili; che, a guisa d'esempio, se egli avesse veramente vissuto quanto raccontato ed avesse fondato timore di essere ucciso dal gruppo armato, secondo la logica dell'agire egli non solo non sarebbe di certo tornato nel suo villaggio d'origine, ma si sarebbe ben guardato dall'aprire la porta ad un membro del gruppo (riconosciuto come tale, cfr. verbale 2 pag. 9/D76), per addirittura parlargli e raccontargli di essere stato convocato dalla polizia (cfr. verbale 1 pag. 6); che, inoltre, se egli fosse realmente stato minacciato al suo ritorno, mal si comprende come mai egli abbia aspettato ben (...) giorni prima di sottrarsi al pericolo di essere ucciso ed espatriare; che la ragione resa per tale comportamento ("[…] prima non potevo; siccome sono espatriato illegalmente, questo è difficile", cfr. verbale 2 pag. 10/95) esula da ogni logica; che, se avesse realmente temuto il gruppo armato, egli, secondo la logica dell'agire, si sarebbe rivolto alle autorità, tantopiù che queste, tramite la convocazione a presentarsi in gendarmeria, gli avrebbero mostrato la volontà, a seguito della denuncia sporta dal padre, di chiarire i fatti accadutigli; che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità, Pagina 10

D-1068/2010 che, per sovrabbondanza, nel memoriale di ricorso il ricorrente non si è espresso circa le puntuali contraddizioni rilevate dall'UFM, limitandosi a definire "vero" il suo racconto, che, per di più, l'insorgente non ha neanche denunciato lui stesso alle autorità del suo Paese quanto accaduto (cfr. verbale 2 pag. 6/D53), nonostante abbia avuto la possibilità di farlo, che, peraltro, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero le minacce subite da parte di terzi nonché la convocazione da parte della polizia in seguito ad una denuncia sporta dal padre, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, oltre a ciò, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Algeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tantopiù che egli ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 2 pag. 6/D52 e 10/D87), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri Pagina 11

D-1068/2010 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha svolto un apprendistato di (…) (cfr. verbale 2 pag. 4/D28) ed ha anche lavorato come falegname per un paio di mesi (cfr. ibidem pag. 3/D15 e verbale 1 pag. 2); che egli, oltre alla sua lingua madre (arabo), dispone di – seppure elementari – conoscenze dell'italiano e del francese (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, può beneficiare in Pagina 12

D-1068/2010 Patria di una rete social-familiare, potendo per lo meno fare capo ai genitori e ad una sorella (cfr. ibidem pag. 3), che, d'altronde, egli non ha preteso di soffrire di problemi medici che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13

D-1068/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 14

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