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Corte IV D-1038/2018
Sentenza d e l 5 marzo 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato l’(…), Moldova, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 12 febbraio 2018 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l’interessato ha presentato in data 18 dicembre 2017 in Svizzera, il verbale d'audizione sulle generalità del 27 dicembre 2017 (di seguito: verbale 1) ed il verbale d’audizione sui motivi dell’11 gennaio 2018 (di seguito: verbale 2) di A._______, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 12 febbraio 2018, notificata al ricorrente il 13 febbraio 2018 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Moldavia come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, il ricorso del 20 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d’entrata: 21 febbraio 2018) contro la suddetta decisione, con il quale il ricorrente ha concluso secondo il senso al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, ha chiesto la restituzione degli atti all’autorità inferiore per nuovo esame; altresì ha richiesto l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie, protestando spese e ripetibili, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 23 febbraio 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
D-1038/2018 Pagina 3 che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa, che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi, che detto termine è stato osservato, che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti), che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino moldavo e di avere lasciato il suo Paese d’origine nell’anno (…) per motivi essenzialmente economici (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D16 segg.), che egli allega aver in seguito principalmente lavorato e vissuto in Bielorussia con un permesso di soggiorno permanente insieme alla moglie
D-1038/2018 Pagina 4 ed ai (…) figli (cfr. verbale 1, pag. 3 segg. e p.to 5.01 segg., pag. 7; verbale 2, D18 segg., pag. 3 seg.), che altresì dichiara che se venisse rinviato in Moldova verrebbe estradato in Bielorussia, Paese dove riferisce essere stato arrestato più volte, incarcerato senza alcuna motivazione, subito in carcere pressioni psicologiche di varia natura e l’isolamento, come pure accusato e perseguito ingiustamente per reati che egli non avrebbe commesso; che per questi motivi avrebbe lasciato lo stesso legalmente con un permesso speciale per recarsi in Moldova dalla (…) ed il suo passaporto, che in seguito avrebbe proseguito verso l’Europa senza fare ritorno in Bielorussia entro la data stabilita dalle autorità di predetto Paese (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.; verbale 2, D25, pag. 5 seg.), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nella fattispecie, il richiedente è cittadino moldavo, che il Consiglio federale ha inserito la Moldova (senza la Transnistria) nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi), che di regola non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d’origine o di provenienza e che non sono l’espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente (art. 3 cpv. 4 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
D-1038/2018 Pagina 5 che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che nella querelata decisione la SEM ha considerato irrilevanti in materia d’asilo le allegazioni dell’interessato, che invero le dichiarate problematiche di natura economica e di sviluppo professionale nel suo Paese d’origine, non sarebbero pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi, che per quanto riguarda le presunte accuse infondate e successive incarcerazione e detenzione per presupposti reati che egli avrebbe commesso non sarebbero rilevanti in materia d’asilo ed inoltre riconducibili ad uno Stato terzo, che difatti il suo caso sarebbe stato sottoposto alle autorità moldave da parte della moglie e della madre, le quali sarebbero pertanto a conoscenza di quanto egli allega successogli in Bielorussia, che egli avrebbe dipoi unicamente richiesto e ricevuto delle informazioni generali da parte di un funzionario in merito all’applicazione di un accordo bilaterale tra Moldavia e Bielorussia, e che pertanto egli non avrebbe intrapreso tutto quanto era nelle sue facoltà per ottenere protezione da parte del suo Paese d’origine, che egli non sarebbe inoltre l’oggetto di alcuna ricerca o segnalazione da parte delle autorità bielorusse, che tuttavia, anche nell’ipotesi in cui suddette autorità dovessero richiedere la sua estradizione, non vi sarebbe alcuna evidenza che la Moldavia accetterebbe l’estradizione verso tale Paese, che comunque anche in sopracitata evenienza egli potrebbe adire le vie legali per opporsi all’estradizione verso la Bielorussia, che pertanto, non vi sarebbe alcun indizio che egli possa subire delle persecuzioni, che infine, a fronte della situazione politica in Moldavia, il Consiglio federale avrebbe peraltro deciso di dichiarare la Moldova quale Stato sicuro (safe country) ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
D-1038/2018 Pagina 6 che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi ed ha respinto la sua domanda d’asilo, che nel ricorso l’insorgente rileva che in Moldavia egli potrebbe essere estradato verso la Bielorussia, Paese dove egli non avrebbe fatto rientro dopo il soggiorno concessogli a seguito del suo perseguimento penale per reati dei quali egli dichiara la totale estraneità, che difatti, malgrado sollecitate, non avrebbe ottenuto dalle autorità moldave alcuna garanzia di protezione contro l’estradizione in Bielorussia e vi sarebbero invece delle evidenze che proverebbero che egli verrebbe consegnato alle autorità bielorusse qualora esse ne facessero richiesta alle autorità moldave, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti, che la nozione di persecuzione presuppone difatti un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall’agire umano come ad esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti), dalla disorganizzazione o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni, che pertanto, i problemi allegati dall’insorgente legati alle difficoltà a reperire un’attività lavorativa e di guadagno nel suo Paese d’origine non costituiscono una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché inerenti alla situazione economica generale in Moldova, che per quanto riguarda i fatti addotti dal ricorrente ed il procedimento penale aperto a carico del medesimo in Bielorussia, va anzitutto da una
D-1038/2018 Pagina 7 parte rilevato che gli stessi non sono rilevanti in materia d’asilo, in quanto riferiti ad uno Stato terzo di cui egli non ha la cittadinanza, che d’altra parte, come a giusto titolo ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione querelata, in merito alla presunta estradizione dalla Moldavia verso la Bielorussia, il ricorrente non apporta alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale Stato sicuro per la Moldova ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che difatti, né i mezzi di prova prodotti durante la fase istruttiva dell’autorità di prime cure dal ricorrente, né le informazioni che l’interessato allega aver ricevuto da parte di un impiegato della procura di B._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9 e verbale 2, D37 seg., pag. 7), giustificano una diversa valutazione, che invero l’estradizione di cittadini moldavi verso uno Stato terzo è vietato sia dall’art. 18 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica di Moldavia, il quale prevede che i suoi cittadini non possono essere estradati o espulsi dal Paese (cfr. Constitution of the Republic of Moldova, http://www.presedinte.md/eng/constitution, consultato il 27.02.2018), sia dall’art. 546 cpv. 1 del Codice di procedura penale della Repubblica di Moldavia, che prevede una disposizione analoga, interdicendo l’estradizione dei propri cittadini (cfr. Law Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, No. 122-XV datato 14.03.2003 in: Legislationline, http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country /14, consultato il 27.02.2018), che pertanto neppure le dichiarazioni rese dallo studio d’avvocatura C._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9; doc. 8 agli atti), in merito agli elementi che determinerebbero nella fattispecie un’estradizione dell’insorgente dalla Moldavia alla Bielorussia, sono dimostrativi della presunta estradizione verso quest’ultimo Paese dello stesso, che inoltre, come rettamente rimarcato dall’autorità di prime cure nella decisione querelata, il ricorrente oltre a richiedere delle spiegazioni generiche dalla segreteria della procura di B._______ in merito alla sua eventuale estradizione verso la Bielorussia se non fosse rientrato entro il termine stabilito nel precitato Paese ed aver ricercato un avvocato che lo rappresentasse in Moldavia (cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 7 e seg.), non avrebbe intrapreso alcunché di rilevante per denunciare il presunto agire nei suoi confronti delle autorità bielorusse, rispettivamente per ottenere protezione,
D-1038/2018 Pagina 8 che vieppiù, l’insorgente non ha dimostrato che lo Stato di cui è cittadino non sia in grado o non abbia la volontà di proteggerlo contro eventuali persecuzioni da parte delle autorità bielorusse, che difatti la semplice allegazione dell’interessato secondo cui non si sarebbe rivolto alle autorità moldave poiché le stesse non lo proteggerebbero e glielo confermerebbero (cfr. verbale 2, D61, pag. 9), non potrebbe giustificare la sua indolenza, che tutt’altro, secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente le stesse hanno risposto alla missiva della moglie, e la medesima sarebbe pure stata ricevuta dal D._______ (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, D43 segg., pag. 8), che infine, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, egli avrebbe comunque possibilità di adire le vie di diritto interne per opporsi alla sua estradizione verso la Bielorussia, che pertanto, data la sussidiarietà della protezione internazionale e non avendo l’insorgente confutato la presunzione dell’assenza di persecuzioni da parte del suo Paese d’origine, le presunte future persecuzioni in uno Stato terzo non sono rilevanti in materia d’asilo, che di conseguenza, visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d’asilo, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OASI 1, RS 142.311]), che per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2),
D-1038/2018 Pagina 9 che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che per invalsa prassi del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferimenti, WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 11.148 pag. 567 seg.), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che non essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato all’interessato, il principio di non respingimento contemplato all’art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile, che inoltre, non sussisterebbero indizi per ritenere un rischio per il richiedente di essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU, che né la situazione politica attuale in Moldavia, né altri motivi individuali si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento, che in Moldavia avrebbe una rete famigliare che potrebbe sostenerlo, che inoltre la SEM rileva che il ricorrente è giovane e dispone di una buona istruzione e di una consolidata esperienza professionale come (…), che dipoi, il richiedente avrebbe la possibilità di farsi raggiungere in Moldavia dalla moglie e dai figli, che infine i problemi di salute dichiarati dal ricorrente, in particolare (…), non costituirebbero un ostacolo al suo rientro nel suo Paese d’origine, poiché nel precedente Stato vi sarebbero le strutture sanitarie adeguate per il trattamento di tale affezione, che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato
D-1038/2018 Pagina 10 d’origine o di provenienza verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4), che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni, che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10), che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che nel caso di specie, ritenuto quanto evidenziato sopra, non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio («real risk») per l’insorgente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Conv. tortura (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06), essendo tra l’altro la Moldova firmataria delle predette Convenzioni; che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi,
D-1038/2018 Pagina 11 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Moldova non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che oltretutto, il Consiglio federale ha inserito la Moldova (esclusa la Transnistria) nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che quo alla situazione personale dell’insorgente, va rilevato che egli è ancora relativamente giovane e dispone di una solida formazione scolastica superiore nonché di una vasta esperienza professionale sia nel settore (…) sia quale (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che per quanto attiene alle relazioni sociali in patria, il ricorrente dispone di una rete sociale soddisfacente sulla quale poter contare per costruire nuovamente una base esistenziale, ritenuto che vi vivono la (…) e la (…) dell’insorgente (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3), che inoltre, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, la moglie ed i figli potranno richiedere il ricongiungimento con lo stesso in Moldova, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un’ammissione provvisoria senza che da un esame d’ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 10; verbale 2, D7 segg., pag. 3; cfr. anche DTAF 2009/2 consid. 9.3.2), che per le ragioni sopraindicate, l’esecuzione dell’allontanamento è nella fattispecie ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,
D-1038/2018 Pagina 12 che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1038/2018 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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