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Bundesverwaltungsgericht 13.03.2007 D-1004/2007

13. März 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,236 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 1° febbraio 2007 in materia di no...

Volltext

Corte IV D-1004/2007 vav/egl {T 0/2} Sentenza del 13 marzo 2007 Composizione: Giudici Valenti, Galliker e Haefeli Cancelliere Egloff A._______, Russia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 1° febbraio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 6 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'8 e del 22 gennaio 2007), d'essere scappato dall'internato nel gennaio del 2005 all'età di 16 anni (fino a 14 anni sarebbe stato in un orfanotrofio). Si sarebbe quindi recato a B._______, dove avrebbe lavorato in un C._______. Ad inizio maggio del 2006, dopo essersi lamentato, unitamente ad un collega di lavoro, con il proprietario della ditta in questione a causa del mancato pagamento dello stipendio (peraltro molto basso), sarebbe sorta una lite nel corso della quale il suo collega avrebbe appiccato il fuoco ad alcune automobili e l'interessato sarebbe stato picchiato. Si sarebbe quindi rifugiato nel proprio appartamento e sarebbe espatriato il 27 maggio 2006 dopo avere sentito che il collega sarebbe stato selvaggiamente picchiato, oppure dopo che alcuni amici avrebbero ritrovato in un bosco il cadavere del citato collega. Sarebbe giunto in Svizzera dopo aver soggiornato in Ucraina, Spagna e Francia. B. Il 1° febbraio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 febbraio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la constatazione dell'inammissibilità della pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

3 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento, limitandosi peraltro ad affermare di non averne mai avuti e di non poter contattare nessuno in patria per farsi aiutare. L'UFM ha inoltre ritenuto che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 7 LAsi. In sostanza, l'insorgente non avrebbe allegato un motivo suscettibile di giustificare una richiesta d'asilo, non essendo tale lo scoppio di una lite con il proprio datore di lavoro. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile l'indicazione fornita dall'interessato circa la sua minore età, conto tenuto, fra l'altro, della carenza e discordanza dei dati biografici forniti e del risultato dell'esame osseo cui è stato sottoposto, da cui risulta un'età ossea superiore ai 18 anni. L'UFM ha pure considerato che nel caso di specie non è necessario d'effettuare degli ulteriori chiarimenti e che il ricorrente può essere rimpatriato, considerato che non v'è ragione di ritenere che non possa ottenere in Russia le cure per delle irritazioni alla pelle. 5. Nel ricorso, il ricorrente afferma d'aver fatto valere gravissimi motivi d'asilo. Sostiene, altresì, d'aver contattato telefonicamente la sua ragazza alfine di farsi inviare al più presto il suo passaporto. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento verso la Russia, dove rischierebbe di perdere la vita, sarebbe illecita. 6. Il TAF constata che le affermazioni dell'insorgente concernenti la propria minore età s'esauriscono, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, in mere affermazioni di parte, non sostanziate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Giova in particolare rilevare che il ricorrente stesso ha dichiarato, fra l'altro, d'essersi trasferito a B._______ all'età di 16 anni nel gennaio del 2005 (cfr. verbale d'audizione dell'8 gennaio 2007 pag. 2). Questa dichiarazione conforta la conclusione di cui al rapporto specialistico dell'11 dicembre 2006 secondo cui l'età ossea del ricorrente è superiore ai 18 anni. Peraltro il ricorrente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto dimostrare la sua minorità e deve pertanto sopportare la conseguenza di tale omessa dimostrazione (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5). Pertanto, la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo può considerarsi legittima in virtù delle risultanze processuali. 7. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

4 7.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 6 dicembre 2006. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova rilevare che il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi, in tempo utile, alla rappresentanza del suo Paese in Svizzera, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali, o comunque alla sua ragazza cui sembrerebbe essersi infine rivolto secondo quanto indicato nel ricorso o al responsabile dell'orfanotrofio o dell'internato dove avrebbe vissuto per diverso tempo. Infine, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). Premesso quanto sopra, ossia che il ricorrente non ha validi motivi per giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, l'implicita domanda volta alla concessione di un termine di grazia per la produzione di siffatti documenti è respinta. 7.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in corso di procedura. A prescindere dal fatto che le dichiarazioni sulla lite scoppiata con il proprio datore di lavoro s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, il ricorrente si limita peraltro a congetture sulle attuali intenzioni del suo ex datore di lavoro nei suoi confronti. In particolare, non è dato sapere se detto datore di lavoro sia in qualche modo coinvolto nell'indicata morte del suo collega. In simili circostanze, non soccorre il ricorrente l'aver genericamente definito siccome gravissimi, nell'atto di ricorso, i motivi d'asilo addotti dinanzi all'autorità inferiore. Ne discende, allo stato attuale degli atti di causa, che l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto inconsistenti le allegazioni decisive del ricorrente per quanto attiene alla qualità di rifugiato giusta gli art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi). 7.3 7.3.1 Dalle audizioni stesse non emergono neppure elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 7.3.2 Per i motivi indicati al considerando 7.2 del presente giudizio, le allegazioni decisive presentate dal ricorrente in corso di procedura sono, in effetti, manifestamente inconsistenti ed irrilevanti. Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti

5 contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.3.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 7.3.2.). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 7.3.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Russia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Il ricorrente non ha altresì indicato di provenire dalla Cecenia. Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe e con una certa formazione. Non ha, peraltro, fatto valere in sede di ricorso dei problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) né la loro esistenza emerge da un esame d'ufficio degli atti di causa. In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Russia, dove peraltro, sia rilevato per sovrabbondanza, vivrebbe la sua ragazza. 7.3.5 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Infine, usando della necessaria diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 7.3. 11. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1e 3 LAsi).

6 13. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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