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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2008 C-986/2008

6. Juni 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·517 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione-invalidità (decisione del 15 gennaio...

Volltext

Corte II I C-986/2008 {T 0/2} Decisione d e l 6 giugno 2008 Giudice Francesco Parrino, giudice unico, cancelliere Dario Croci Torti. A._________, 6600 Solduno, patrocinata dall'avvocato Athos Mecca, via Trevani 1a, casella postale 1147, 6600 Locarno 1, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione-invalidità (decisione del 15 gennaio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-986/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 15 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha respinto la richiesta di condono di Fr. 5'922.- presentata dalla cittadina italiana A.___________, nata il ________, che in data 15 febbraio 2008, l'interessata ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che, con atto del 5 giugno 2008, la ricorrente ha ritirato il ricorso del 15 febbraio 2008, che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, che, di regola, alla parte soccombente vengono addossate le spese di procedura (art. 63 cpv. 1 PA), che le spese processuali possono tuttavia essere condonate totalmente o parzialmente qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che l'autorità inferiore non ha diritto a un’indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 2

C-986/2008 4. Comunicazione a: - ricorrente (Atti giudiziali) - autorità inferiore (n. di rif. _______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna Il giudice dell'istruzione: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 3

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