Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 C-9106/2025

11. März 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,695 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 ottobre 2025).

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-9106/2025

Decisione dell ’ 11 marzo 2026 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Ambra Martignoni.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 29 ottobre 2025).

C-9106/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 29 ottobre 2025 (doc. 182 UAIE), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni, rilevando che, secondo i nuovi accertamenti medici, l’incapacità lavorativa di natura neurologica non è cambiata rispetto alla valutazione precedente del 2022, mentre non sono state riscontrate incapacità lavorative di natura internistica o oftalmologica. Pertanto, l’assicurato presentava ancora un’incapacità lavorativa del 20% nell’attività abituale dal 30 ottobre 2019 al 30 aprile 2021 e del 40% dal 1° maggio 2021 e continua, risultando abile al lavoro al 60% dal 1° maggio 2021 in qualsivoglia attività lavorativa. Il grado d’invalidità, sempre inferiore alla condizione minima pensionabile del 40%, non permette all’assicurato di beneficiare di una rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 3% dal 1°ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, del 7% dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, del 31% dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021, del 28% dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, del 28% dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e del 36% dal 1° gennaio 2024). 2. Il 26 novembre 2025 (doc. TAF 1), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 29 ottobre 2025, mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata e, facendo riferimento alle valutazioni mediche allegate in copia al ricorso “il riconoscimento di una completa inabilità lavorativa per attività abituali come fabbro, giardiniere e addetto alle pulizie ed una incapacità lavorativa in attività esigibili non inferiore al 60% e quindi un grado d’invalidità non inferiore al 60%”. 3. Il 29 gennaio 2026 (doc. TAF 3), l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica relativa ad un nuovo evento infortunistico (caduta in casa) di cui egli è rimasto vittima il 27 novembre 2025, documentazione poi trasmessa all’UAIE il 2 febbraio 2026. 4. Nella risposta al ricorso del 3 febbraio 2026 (doc. TAF 5), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente al preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) del 29 gennaio 2026, il quale

C-9106/2025 Pagina 3 rinvia a sua volta al complemento peritale del SAM dell’8 gennaio 2026, in cui è indicato che “(…) alla luce di un peggioramento per dolore cronico su neuropatia delle piccole fibre e fibromialgia nonché un peggioramento dal lato psichiatrico con nel frattempo l’introduzione di una psico-farmacoterapia, si ritiene utile una valutazione pluridisciplinare con valutazione internistica, psichiatrica, reumatologica, neurologica e valutazione neuropsicologica”. 5. L’11 febbraio 2026, il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di condividere la proposta formulata dall’UAIE nella risposta di causa del 3 febbraio 2026 (doc. TAF 8). 6. Il 5 marzo 2026, l’UAIE, esprimendosi spontaneamente e dopo la risposta al ricorso del 3 febbraio 2026 sulla documentazione trasmessa dall’insorgente il 29 gennaio 2026, appoggiandosi sulle osservazioni dell’UAI- B._______ del 26 febbraio 2026, nelle quali si comunica che la documentazione medica prodotta sarà sottoposta ad esame in occasione della prevista perizia pluridisciplinare, si è riconfermata nelle sue conclusioni del 3 febbraio 2026 (cfr. consid. 3; doc. TAF 9). 7. 7.1 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE). 7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile. 8.

C-9106/2025 Pagina 4 8.1 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA e l'art. 69 cpv. 2 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie “nell'ambito delle assicurazioni sociali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 10. 10.1 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2).

C-9106/2025 Pagina 5 10.2 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 10.3 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 10.4 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l’art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C- 61/2017 del 10 agosto 2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministrazione e nel rinvio degli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche le sentenze del TAF C-5475/2020 del 12 febbraio 2021 consid. 10.1 e 10.7, C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5). 10.5 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010 e 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso concreto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-5475/2020 del 12 febbraio 2021 consid. 10.6, C-3/2018 del 30 ottobre

C-9106/2025 Pagina 6 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C- 2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 10.6 Il ricorrente, con ricorso del 26 novembre 2025 (doc. TAF 1) ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata. L’UAIE, nella risposta al ricorso del 3 febbraio 2026 (doc. TAF 5), ha proposto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione del 29 ottobre 2025 e il rinvio degli atti di causa all’amministrazione, affinché la stessa completi l’istruttoria, segnatamente con una perizia medica pluridisciplinare (comprendente un esame sullo stato di salute internistico, psichiatrico, reumatologico, neurologico e valutazione neuropsicologica). Con scritto dell’11 febbraio 2026 il ricorrente ha manifestato il suo accordo alla succitata proposta dell’UAIE. 10.7 La proposta transattiva di cui al considerando 10.6 del presente giudizio può senz’altro essere approvata. Nel caso in esame, il ricorrente e l’autorità inferiore sono concordi nel ritenere che occorre procedere all’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria – conformemente alle indicazioni di cui al preavviso dell’UAI-B._______ del 29 gennaio 2026 – con riferimento allo stato di salute e alla residua capacità lavorativa dell’insorgente, segnatamente con una perizia medica pluridisciplinare (comprendente un esame sullo stato della salute internistico, psichiatrico, reumatologico, neurologico e valutazione neuropsicologica). Per quanto emerge dalle carte processuali, l’UAI-B._______ (competente per l’istruzione del caso [art. 40 cpv. 2 OAI]) nel corso della procedura di prima istanza si era in sostanza limitato a sottoporre al SMR la nuova documentazione prodotta dall’insorgente con le osservazioni al progetto di decisione del 20 giugno 2025 (doc. UAIE 170). Il SMR non ha tuttavia proceduto a un esame approfondito dei nuovi elementi, segnatamente di natura psichiatrica e neuropsicologica segnalati dai medici consultati dall’insorgente (doc. UAIE 174). Tali elementi, in particolare il peggioramento del dolore cronico da neuropatia delle piccole fibre e fibromialgia, nonché il peggioramento dal punto di vista psichiatrico con l’introduzione, nel frattempo, di una terapia psicofarmacologica, sono per contro stati ritenuti rilevanti dal SAM – consultato dall’autorità inferiore in sede di ricorso – e tali da giustificare ulteriori accertamenti mediante una nuova perizia pluridisciplinare. Alla luce di quanto precede, l’espletamento della proposta perizia pluridisciplinare alfine di un corretto accertamento dei fatti rilevanti appare indispensabile. Gli atti di causa sono pertanto ritornati all’amministrazione, affinché proceda al completamento dell’istruttoria dal profilo medico (nel senso precedentemente indicato e secondo la volontà concordante del

C-9106/2025 Pagina 7 ricorrente e dell’autorità inferiore), riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse pure rendere necessario, ed all’emanazione di una nuova decisione. 10.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso – conto tenuto delle particolarità del caso di specie e segnatamente dell’intervenuta chiara transazione tra il ricorrente e l’autorità inferiore, consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 29 ottobre 2025 e nel rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi – può essere stralciato dai ruoli. 11. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 12. 12.1 Visto l’esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa del versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 12.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr. su quest’ultimo punto, fra le tante, la sentenza del TAF C-3197/2018 del 13 luglio 2020 consid. 12.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C- 4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii [sul diritto a ripetibili in caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione, v. la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 10.2]). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente)

C-9106/2025 Pagina 8

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-9106/2025 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione tra il ricorrente e l’autorità inferiore – che può essere approvata in questa sede – consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 29 ottobre 2025 e nel rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore medesima per completamento dell’istruttoria (come da proposta concorde delle parti [v. considerando 10.6 della presente decisione]) e nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Ambra Martignoni

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-9106/2025 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-9106/2025 — Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 C-9106/2025 — Swissrulings