Corte III C-871/2006 {T 0/2} Sentenza del 16 luglio 2007 Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler e Blaise Vuille, giudici. Graziano Mordasini, cancelliere. X._______ e Y._______, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità intimata, concernente Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a Z._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Il Tribunale amministrativo federale considera: che con dichiarazione ufficiale del 23 giugno 2006 sottoscritta davanti ad un notaio cubano, Y._______, cittadina svizzera domiciliata a ..., ha invitato Z._______, cittadino cubano nato il ..., a venire in Svizzera per una visita turistica, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultimo; che con lettera del 16 agosto 2006, Y._______ ha ribadito di voler assumersi la responsabilità per tutto il periodo di permanenza dell'interessato sul territorio della Confederazione; che in data 4 settembre 2006, Z._______ ha presentato all'Ambasciata di Svizzera dell'Avana una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso Y._______, precisando nel contempo di essere celibe e studente; che a sostegno della succitata domanda di visto, il richiedente ha in particolare prodotto agli atti una dichiarazione attestante i suoi studi in diritto ed una lettera con la quale spiegava i motivi della sua visita in Svizzera; che il 10 ottobre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nei confronti di Z._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione personale del richiedente (che non intrattiene legami professionali o familiari stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria), nonché della situazione socioeconomica prevalente a Cuba, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che la possibilità per l'interessato di lasciare il proprio paese per un così lungo periodo (tre mesi) fosse tale da far sorgere dei dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno richiesto; che essa ha infine rilevato l'esistenza di notevoli difficoltà per i cittadini cubani a rientrare in patria nel caso in cui la durata di un soggiorno all'estero superi una certa durata; che con scritto del 17 novembre 2006, X._______ e Y._______ hanno interposto ricorso avverso la precitata decisione; che i ricorrenti hanno affermato che Z._______ intrattiene stretti legami con Cuba, paese in cui risiede la sua famiglia, composta dai genitori (con i quali vive), quattro fratelli e tre nipoti ed in cui sta costruendo una casa; che essi hanno poi espresso il loro desiderio di permettere all'interessato di conoscere la Svizzera, sottolineando la necessità di un soggiorno di tre mesi in ragione del prezzo del biglietto aereo e delle varie spese amministrative; che, gli invitanti hanno infine rilevato la volontà del richiedente di far ritorno a Cuba al termine del soggiorno auspicato, al fine di portare a termine gli studi
3 universitari; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 22 novembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo come il rientro in patria del richiedente non fosse sufficientemente garantito; che, invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, i ricorrenti nella loro replica del 5 gennaio 2007 hanno ripreso le argomentazioni sviluppate nel quadro del ricorso; che essi hanno inoltre prodotto una dichiarazione con la quale Z._______ esprime il suo desiderio di visitare la Svizzera, paese che si impegna nel contempo a lasciare al termine del visto richiesto; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20); che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110], di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF); che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase); che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima frase); che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che X._______ e Y._______, agendo in qualità di altri interessati alla procedura, hanno diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA); che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il loro ricorso è ricevibile (cfr. art. 50-52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
4 che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di Z._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante a Cuba, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che inoltre, in ragione della particolare situazione politica esistente a Cuba, si devono prendere in considerazione le reali possibilità di cui dispone lo straniero di far ritorno in patria, che in effetti sussistono considerevoli difficoltà per i cittadini cubani a rientrare nel loro paese nel caso in cui la durata di un soggiorno all'estero superi una certa durata;
5 che detta situazione costituisce per quest'ultimi un invito a non rispettare l'obbligo di lasciare il territorio straniero allo spirare della loro autorizzazione o di differire la loro partenza, in modo da rendere impossibile l'esecuzione di un rimpatrio forzato; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di Z._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura di ricorso risulta che tutta la famiglia del richiedente, composta dai suoi genitori, quattro fratelli e tre nipoti vive a Cuba; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che in effetti il richiedente è celibe, in giovane età e senza obblighi familiari e quindi, di principio, senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano personale o familiare; che i ricorrenti non hanno fornito alcun documento tale da comprovare che l'interessato sta costruendo un'abitazione in patria, le loro dichiarazioni a questo proposito rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto; che nel quadro della sua domanda di visto Z._______ ha affermato di essere studente; che dunque egli non intrattiene alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il ritorno a Cuba; che inoltre, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua decisione del 10 ottobre 2006, il fatto che il richiedente possa lasciare il proprio paese per un così lungo periodo (tre mesi) fa sorgere dei dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno richiesto; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessato non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante residente in Svizzera, potendo quest'ultima e la sua famiglia rendergli a loro volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da Y._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali Z._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da
6 impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, pur comprendendo in una certa misura il desiderio di Z._______ di recarsi personalmente in Svizzera per incontrarvi l'invitante e la di lei famiglia, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessato non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);
7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 8 novembre 2006. 3. La presente decisione è comunicata: - ai ricorrenti (raccomandata) - all'autorità intimata (raccomandata), con incarto 2 251 015 di ritorno La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: