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Corte III C-8531/2025
Decisione d e l 1 8 febbraio 2026 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 14 ottobre 2025).
C-8531/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 14 ottobre 2025 (doc. 40 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito, doc. UAIE 40]), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità presentata il 18 settembre 2024 da A._______ (di seguito, interessato, ricorrente o insorgente) – cittadino italiano, nato il (…; doc. UAIE 5) – ritenuto che il medesimo non ha presentato un anno di inabilità lavorativa (di almeno il 40%, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), il danno alla salute (segnatamente, cardiopatia ipertensiva, ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia [rapporto del medico SMR del luglio 2025; doc. UAIE 28]) avendo comportato un’incapacità al lavoro del 100% dal 27 marzo 2024 al 23 febbraio 2025, ma dal 24 febbraio 2025 essendo presente una totale capacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa, ciò che esclude il diritto ad una rendita d’invalidità svizzera e l’adozione di provvedimenti professionali. 2. Il 6 novembre 2025 (e con atto di complemento del 19 dicembre 2025), l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 14 ottobre 2025 mediante il quale ha chiesto l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata e “l’entrata nel merito da parte dell’Ufficio invalidità della valutazione del grado di incapacità lavorativa e quindi del grado di invalidità a seguito del perdurare dell’incapacità lavorativa ininterrottamente dal 27.03.2024”. Ha poi segnalato che, secondo i documenti medici, allegati in copia, le patologie di natura cardiologica, angiologica, diabetologica e psichica di cui soffre “non giustificano l’acquisizione (…) di una capacità lavorativa al 100% dal 23.02.2025”. Infine, ha formulato una domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali (doc. TAF 1 e doc. TAF 3). 3. Nella risposta al ricorso del 29 gennaio 2026 (doc. TAF 7), l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente al preavviso dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI-B._______) del 27 gennaio 2026, il quale rinvia a sua volta all’annotazione del medico SMR del 26 gennaio 2026, in cui è indicato che per completare l’istruttoria è opportuno “procedere con una perizia pluridisciplinare internistica, pneumologica e psichiatrica”.
C-8531/2025 Pagina 3 4. Il 2 febbraio 2026, l’insorgente ha esibito il formulario “Domanda di gratuito patrocinio” (doc. TAF 8). 5. 5.1 Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA e l'art. 69 cpv. 2 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. Secondo il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili, naturalmente solo per analogia (cfr. UELI KIESER, in: ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, art. 50 n. 29 e seg.), alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso. Per controversie “nell'ambito delle assicurazioni sociali”, si intendono vertenze concernenti le prestazioni ai
C-8531/2025 Pagina 4 sensi degli art. 14 e segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e prestazioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1 e 131 V 417 consid. 4.1). 8. 8.1 Il ricorrente, con ricorso del 6 novembre 2025 e atto di complemento del 19 dicembre 2025 (doc. TAF 1 e TAF 3), ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata nonché, implicitamente, il rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore affinché la stessa effettui ulteriori accertamenti, segnatamente in merito “alla valutazione del (suo) grado di incapacità lavorativa e quindi del (suo) grado di invalidità”, a far tempo dal 27 marzo 2024 (data in cui ha interrotto il lavoro per motivi di salute [doc. UAIE 8; questionario per il datore di lavoro]). L’UAIE, nella risposta al ricorso del 29 gennaio 2026 (doc. TAF 7), ha essa stessa proposto l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione del 14 ottobre 2025 e il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria (con riferimento allo stato di salute e alla residua capacità lavorativa dell’insorgente), segnatamente con una perizia medica pluridisciplinare (comprendente un esame sullo stato di salute internistico, pneumologico e psichiatrico), aderendo sostanzialmente alle conclusioni formulate nel ricorso dal ricorrente. 8.2 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubblicato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; cfr. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2).
C-8531/2025 Pagina 5 8.3 In merito alla natura giuridica della transazione giudiziale va ricordato che si tratta di un contratto a carattere processuale stipulato fra le parti che, con accordi, hanno stabilito una determinata definizione dei loro diritti ed obblighi (sentenza del TF 8C_823/2014 del 16 aprile 2015 consid. 5.3.1 con rinvii). 8.4 Di principio questa Corte giudica nella composizione di tre giudici un ricorso nell’ambito del quale l’amministrazione formula essa stessa una proposta di rinvio degli atti per completamento dell’istruttoria e pronuncia di una nuova decisione, dando così seguito ad una conclusione ricorsuale, perlomeno laddove tale proposta non è unica ed univoca (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 8.4), o non lo sono neppure le conclusioni ricorsuali. 8.5 Eccezioni sono possibili in caso di transazione tra ricorrente e amministrazione/autorità inferiore giusta l’art. 50 LPGA (cfr. sentenza del TAF C- 61/2017 del 10 agosto 2017, segnatamente consid. 8.2 con rinvii), pure allorquando detta transazione consiste nell’annullamento della decisione resa dall’amministrazione e nel rinvio degli atti all’amministrazione medesima per complemento dell’istruttoria (cfr., al riguardo, le sentenze del TF 9C_359/2018 del 31 agosto 2018 consid. A.b e 9C_816/2014 del 17 dicembre 2015 consid. A.b; v. anche le sentenze del TAF C-5475/2020 del 12 febbraio 2021 consid. 10.1 e 10.7, C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 8.5). 8.6 Indipendentemente dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricorsuale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscrizione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (cfr., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010 e 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso concreto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (accordo univoco e senza riserve tra le parti sulla necessità dell’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione) – si possa senz'altro ritenere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione (cfr., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TAF C-5475/2020 del 12 febbraio 2021 consid. 10.6, C-3/2018 del 30 ottobre
C-8531/2025 Pagina 6 2019 consid. 8.6, C-6479/2013 del 29 gennaio 2015 consid. 8.2 e C- 2187/2013 del 30 aprile 2014 consid. 11.3). 8.7 La proposta transattiva di cui al considerando 8.1 del presente giudizio può senz’altro essere approvata. Nel caso in esame, il ricorrente e l’autorità inferiore sono concordi nel ritenere che occorre procedere all’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria – conformemente alle indicazioni di cui al preavviso dell’UAI-B._______ del 27 gennaio 2026 – con riferimento allo stato di salute e alla residua capacità lavorativa dell’insorgente, segnatamente con una perizia medica pluridisciplinare (comprendente un esame sullo stato di salute internistico, pneumologico e psichiatrico). Per quanto emerge dalle carte processuali, l’UAI- B._______ (competente per l’istruzione del caso [art. 40 cpv. 2 OAI]) si è in effetti limitato a sottoporre i documenti medici al Servizio medico regionale dell’AI (SMR; v. il rapporto del medico SMR del luglio 2025 [doc. UAIE 28]), senza effettuare alcun accertamento in medicina interna, in pneumologia e in psichiatria. Basti rilevare, dal profilo pneumologico, che il rapporto di visita pneumologica del 1° dicembre 2025 (doc. TAF 3) pone quali conclusioni diagnostiche “OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) lieve con possibile componente posizionale, enfisema polmonare, micronodulo di 3,5 mm al LSD aspecifico, sospetta patologia ostruttiva”. Inoltre, dal profilo psichico, il certificato psichiatrico del 14 marzo 2025 (doc. TAF 3) diagnostica un disturbo da attacchi di panico (ICD-10 F 41.0) e riferisce che l’insorgente, dal 18 ottobre 2024, è seguito dal Centro Psicosociale di (…) ed assume una terapia psicofarmacologica, senza che tale affezione sia stata oggetto dei necessari approfondimenti mediante perizia psichiatrica. Infine, la proposta dell’autorità inferiore di completare l’accertamento dei fatti con una perizia pluridisciplinare comprendente anche un consulto di un internista è del tutto giustificata dalla complessità del caso di specie. Ciò premesso, l’espletamento della proposta perizia pluridisciplinare (doc. TAF 7) è indispensabile, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello stato di salute dell’insorgente dovesse pure rendere necessario. Gli atti di causa sono pertanto ritornati all’amministrazione affinché proceda al completamento dell’istruttoria dal profilo medico (nel senso precedentemente indicato e secondo la volontà concordante del ricorrente e dell’autorità inferiore) ed all’emanazione di una nuova decisione. 8.8 Da quanto esposto, discende che il ricorso – conto tenuto delle particolarità del caso di specie e segnatamente dell’intervenuta chiara transazione tra il ricorrente e l’autorità inferiore, consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 14 ottobre 2025 e nel rinvio degli atti
C-8531/2025 Pagina 7 all’autorità inferiore per completamento dell’istruttoria e nuova decisione ai sensi dei considerandi – può essere stralciato dai ruoli. 9. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. 10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1’000.- (compresi i disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr. su quest’ultimo punto, fra le tante, la sentenza del TAF C-3197/2018 del 13 luglio 2020 consid. 12.2 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e necessario, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr., sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C- 4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii [sul diritto a ripetibili in caso di stralcio dai ruoli della causa per intervenuta transazione, v. la sentenza del TAF C-3/2018 del 30 ottobre 2019 consid. 10.2]). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-8531/2025 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-8531/2025 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione tra il ricorrente e l’autorità inferiore – che può essere approvata in questa sede – consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 14 ottobre 2025 e nel rinvio degli atti di causa all’autorità inferiore medesima per completamento dell’istruttoria (come da proposta concorde delle parti [v. considerando 8.7 della presente decisione]) e nuova decisione. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-8531/2025 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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