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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2009 C-8407/2007

24. August 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,502 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Rendite | assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de...

Volltext

Corte II I C-8407/2007/<ABR> {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 agosto 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del 4 ottobre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-8407/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera per diversi periodi dal 1962 al 1965, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 1 a 4). Il 18 giugno 2007 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale, una domanda per l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 a 16). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato concernente i contributi AVS (doc. 1 a 4 e 17 a 24), la CSC ha emanato una decisione il 3 agosto 2007, con la quale ha riconosciuto all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 54.al mese, dal 1° settembre 2007, sulla base di una durata di contribuzione di due anni e dieci mesi (due mesi nel 1962, dieci mesi nel 1963 e undici mesi nel 1964, rispettivamente nel 1965), calcolata secondo le "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" (Tabelle), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 17'238.-, e in applicazione della scala delle rendite 2 (doc. 25 a 34). B. Il 27 agosto 2007 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, chiedendo di procedere ad un nuovo calcolo del periodo contributivo per il 1962, ed ha allegato copie di diverse buste paga relative all'anno in questione (doc. 36 a 51). Il 4 ottobre 2007 la CSC ha respinto l'opposizione, per il motivo che le buste paga relative al 1962, prodotte dall'assicurato, non contengono l'indicazione dell'ex datore di lavoro (doc. 54). C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 23 novembre 2007, chiedendo il riesame del periodo contributivo, in particolare per il 1962, e indicando che egli era assicurato, a quel tempo, presso la Pagina 2

C-8407/2007 "KBV Krankenkasse" a (...). La CSC ha risposto il 23 gennaio 2008, proponendo la conferma della decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso. Dopo la risposta non sono più intervenuti ulteriori scambi di allegati. D. Con decisione incidentale del 13 marzo 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Un versamento di fr. 288.- è stato effettuato l'8 maggio 2008. Il 19 agosto 2008 il Tribunale ha invitato il ricorrente, entro un termine di venti giorni, a trasmettere le buste paga del 1962 con l'indicazione dell'ex datore di lavoro e, se ancora in suo possesso, copia del permesso di lavoro. Non avendo ricevuto nessuna risposta, il Tribunale ha nuovamente sollecitato il ricorrente, il 13 ottobre 2008, a produrre i detti documenti. Anche questo sollecito è rimasto senza riscontro. E. Il 7 luglio 2009 il Tribunale ha chiesto all'Ufficio controllo abitanti del comune di (...) se e quando il ricorrente ha risieduto in quella località. Il giorno seguente l'Ufficio ha comunicato che il ricorrente ha soggiornato a (...), verosimilmente con permesso A (stagionale), nel 1962, dall'8 marzo al 15 dicembre, nel 1963, dal 15 gennaio al 20 dicembre, nel 1964, dal 3 febbraio al 10 dicembre, e nel 1965, dal 18 gennaio al 10 dicembre, ed ha indicato i due datori presso i quali il ricorrente ha lavorato, ossia la ditta "G._______" e la ditta Ga._______, entrambe a (...). Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate Pagina 3

C-8407/2007 le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° Pagina 4

C-8407/2007 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta la durata del periodo di contribuzione AVS per il 1962, ritenuta nella decisione impugnata. 4. 4.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 4.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre Pagina 5

C-8407/2007 servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 4.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). Pagina 6

C-8407/2007 4.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H 161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01). 5. 5.1 In concreto, la differenza di durata contributiva AVS fatta valere dal ricorrente per il 1962 è da ascrivere al fatto che la CSC ha applicato le Tabelle, confermando questo modo di procedere con la decisione su opposizione del 4 ottobre 2007, dopo la produzione da parte del ricorrente di buste paga senza l'indicazione del datore di lavoro. 5.2 Nel quadro della presente procedura, il Tribunale amministrativo federale ha eseguito un complemento d'istruttoria per appurare se e quando il ricorrente ha soggiornato a (...) e con quale permesso. L'Ufficio controlli abitanti di questo comune ha attestato che il ricorrente ha risieduto in questa località nel 1962, dall'8 marzo al 15 dicembre, nel 1963, dal 15 gennaio al 20 dicembre, nel 1964, dal 3 febbraio al 10 dicembre, e nel 1965, dal 18 gennaio al 15 dicembre. L'Ufficio non ha però potuto indicare con quale permesso, formulando l'ipotesi che si trattasse di un permesso A (stagionale), ma ha tuttavia potuto riferire i nomi dei due datori di lavoro presso i quali il ricorrente ha svolto un'attività lucrativa, in particolare nel 1962. Di conseguenza, fondandosi sulle indicazioni del comune di (...), concernenti il datore di lavoro per il 1962, ossia la ditta "G._______", e sulle buste paga prodotte dal ricorrente per lo stesso anno, come pure, se possibile, dopo avere svolto un'ulteriore inchiesta presso tale ditta, la CSC dovrà ricalcolare il periodo contributivo per il detto anno e, di conseguenza, la durata totale di contribuzione, nonché l'ammontare della rendita spettante al ricorrente. 6. Visto quanto precede, è doveroso accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto alla CSC, affinché proceda ai sensi del considerando 5 in fine. Pagina 7

C-8407/2007 7. Non sono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e l'anticipo di Fr. 288.-, versato dal ricorrente l'8 maggio 2008, gli è retrocesso. Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, non si assegnano indennità per spese ripetibili. Pagina 8

C-8407/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione della CSC, del 4 ottobre 2007, è annullata. 2. Gli atti sono rinviati alla CSC affinché proceda conformemente a quanto esposto ai considerandi 5 e 6. 3. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato l'anticipo di Fr. 288.-, versato l'8 maggio 2008. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata/AR, con allegata copia della risposta dell'Ufficio controllo abitanti del comune di (...), del 7 luglio 2009); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 9

C-8407/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 10

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