Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C8279/2010 Sen tenza d e l 2 n o v emb r e 2011 Composizione Giudice unico: Francesco Parrino, Cancelliere: Dario Croci Torti Parti A._______, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione dell'8 ottobre 2010.
C8279/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione dell'8 ottobre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato alla cittadina spagnola A._______, nata il , già titolare di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da marzo 1999, che veniva confermato un precedente provvedimento (del 16 maggio 2007) di riduzione della rendita AI ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2007 ma che la prestazione in corso (quarto di rendita AI) veniva soppressa con effetto 1° dicembre 2010 (doc. 170); questo provvedimento è stato notificato al regolare rappresentante della nominata (cfr. doc. 165 in fine); in data 25 novembre 2010 (timbro postale), A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI; il ricorso è stato inviato all'UAIE per presa di posizione; con le osservazioni del 10 febbraio 2011, l'UAIE ha proposto di dichiarare l'i'impugnativa inammissibile poiché tardiva; al dire dell'amministrazione il provvedimento in parola sarebbe stato notificato all'interessata il 12 ottobre 2010, per cui il ricorso del 25 novembre 2010 era manifestamente tardivo; chiamata a pronunciarsi sulla eventuale tardività del ricorso, la parte ricorrente, nello scritto del 9 marzo 2011, ha osservato che la decisione in parola è stata ricevuta il 25 ottobre 2010, come si evince dalla dichiarazione dell'Ufficio postale competente allegata; il giudice ha preso atto che l'amministrazione ha confuso la data di spedizione da Ginevra del plico raccomandato, il 12 ottobre 2010, con quella di consegna dello stesso all'interessata, cosa che peraltro traspare dalla ricevuta di ritorno (doc. 171) e, con lettera del 17 marzo 2011, ha invitato l'UAIE a prendere posizione sul merito del ricorso; con le osservazioni ricorsuali del 5 maggio 2011, l'UAIE ha proposto di respingere l'impugnativa e, da parte sua, l'interessata non ha esercitato il suo diritto di replica;
C8279/2010 Pagina 3 l'insorgente ha inoltre regolarmente versato l'anticipo delle presunte spese processuali di Fr. 400.; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente a 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); giusta l'art. 60 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata; le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero od a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA); secondo quanto emerge dagli atti, la decisione impugnata è stata notificata il 25 ottobre 2010 (doc. 171), sicché il temine di ricorso è scaduto il 24 novembre 2010 (art. 38 LPGA); il ricorso, inoltrato il 25 novembre 2010 (data del timbro postale), è pertanto tardivo e di conseguenza inammissibile, contrariamente a quanto indicato nella lettera del 17 marzo 2011; non sussiste peraltro alcun motivo ai sensi dell'art. 41 LPGA per restituire il termine ricorsuale, l'insorgente non avendo fatto valere ragioni in tal senso, malgrado l'esplicito invito contenuto nell'ordinanza del 22 febbraio 2011; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;
C8279/2010 Pagina 4 di principio, visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno addossate alla parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA ed art. 1 e seg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]); le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. TSTAF); nel caso in esame, viste le circostanze, non si giustifica addossare le spese processuali alla ricorrente e l'anticipo di Fr. 400. da lei fornito il 20 luglio 2011 le viene restituito; Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 400. versato dalla ricorrente le viene restituito. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti
C8279/2010 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: