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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2026 C-8019/2025

27. Februar 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,517 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione contro le malattie (altro) | Assicurazione malattie; esenzione dall'obbligo di assicurazione (decisione su opposizione del 10 settembre 2025)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-8019/2025

Decisione d e l 2 7 febbraio 2026 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Istituzione comune LAMal, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione malattie; esenzione dall'obbligo di assicurazione (decisione su opposizione del 10 settembre 2025).

C-8019/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 10 settembre 2025, l’Istituzione comune LAMal ha respinto l’opposizione del 29 aprile 2025 dell’interessata – cittadina italiana, nata il (…) – e confermato la propria decisione del 24 marzo 2025 mediante la quale ha respinto la domanda del 18 marzo 2025 di esenzione dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, ritenuto che le condizioni d’esenzione, di cui all’art. 2 cpv. 6 OAMal, non erano adempiute, l’interessata non beneficiando di alcuna rendita italiana e non disponendo di alcuna copertura assicurativa in caso di malattia all’estero. 2. L’11 ottobre 2025, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione dell’Istituzione comune LAMal del 10 settembre 2025 mediante il quale ha chiesto l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera a decorrere dal 2023, precisando che è titolare, per l’appunto dal 2023, di una “pensione ai superstiti” italiana (allegata copia del certificato di pensione per l’anno 2025) ed “è stata presa in carico dal servizio nazionale italiano” (allegate copia della tessera europea di assicurazione malattia e dell’attestato di iscrizione al servizio sanitario nazionale). A suo dire, poteva ottenere “l’esenzione già nel 2017 al suo rientro e a maggior ragione dal momento in cui è diventata titolare di una pensione italiana” (doc. TAF 1; l’interessata ha altresì trasmesso per conoscenza all’Istituzione comune LAMal copia del ricorso). 3. Con scritto del 6 novembre 2025, questo Tribunale ha informato la ricorrente d’avere ricevuto il gravame inoltrato l’11 ottobre 2025 contro la decisione su opposizione dell’Istituzione comune LAMal del 10 settembre 2025, nonché gli allegati documenti, e che lo stesso è stato registrato con il numero di ruolo C-8019/2025 (doc. TAF 2). 4. Con scritti del 7 novembre e 18 dicembre 2025, questa Corte ha invitato l’Istituzione comune LAMal a produrre copia degli atti del proprio incarto (doc. TAF 3 e TAF 5). 5. Con scritto del 15 gennaio 2026, l’Istituzione comune LAMal ha comunicato a questo Tribunale d’avere reso, il 20 ottobre 2025, una decisione di riconsiderazione (allegata in copia) mediante la quale ha annullato la propria decisione del 24 marzo 2025 e stabilito che la ricorrente è esentata

C-8019/2025 Pagina 3 dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 2022. Nella motivazione della decisione, è indicato che, in virtù dei documenti esibiti dalla ricorrente l’11 ottobre 2025, le condizioni d’esenzione, ai sensi dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, sono adempiute, la medesima essendo beneficiaria di una pensione italiana ed essendo assicurata in caso di malattia in Italia. Pertanto, l’Istituzione comune LAMal ha proposto di dichiarare il presente ricorso siccome privo d’oggetto (doc. TAF 6). 6. 6.1. Questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF e gli art. 18 cpv. 2bis e 90a cpv. 1 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, comprese quelle su opposizione, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Istituzione comune LAMal in materia d'esenzione dall'obbligo di assicurazione malattia in Svizzera di beneficiari di rendite che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea. 6.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAMal, riservate le eccezioni non pertinenti nel caso concreto dell’art. 1 cpv. 2 LAMal, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una deroga alla LPGA. 6.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente (art. 60 LPGA) e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) – è pertanto ammissibile. 7. Si pone pertanto il quesito di sapere se, come postulato peraltro dall’autorità inferiore, la decisione di riconsiderazione resa dall’Istituzione comune LAMal il 20 ottobre 2025 consenta di procedere allo stralcio dai ruoli del ricorso dell’11 ottobre 2025.

C-8019/2025 Pagina 4 7.1. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237; 107 V 250). 7.2. Nel caso in esame, è incontestato sulla base delle risultanze processuali che la ricorrente, cittadina italiana, beneficiaria di una rendita dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, ha trasferito, dal 30 novembre 2017, il proprio domicilio in Italia, paese nel quale è assicurata al Servizio Sanitario Nazionale italiano (v. copia della tessera sanitaria italiana con scadenza al 26 ottobre 2029 [doc. TAF 1]; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la produzione della tessera europea di assicurazione malattia [che si trova sul retro della tessera sanitaria italiana] è sufficiente per dimostrare di essere coperti in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera [DTF 136 V 295 consid. 6.1; sentenza del TF 9C_531/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.3; art. 2 cpv. 6 OAMal]). 7.3. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera. 7.4. In particolare, per quanto concerne la Svizzera, giusta il n. 3 lett. b dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, le persone non residenti in Svizzera, ma per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli art. 24, 25 e 26 del regolamento (dunque che percepiscono, come la ricorrente, una rendita di vecchiaia in Svizzera) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria malattia svizzera se risiedono – in Italia – e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia.

C-8019/2025 Pagina 5 7.5. 7.5.1. Nel caso concreto, nello scritto del 15 gennaio 2026 (doc. TAF 6), l’autorità ha informato questo Tribunale d’avere reso, il 20 ottobre 2025, una decisione di riconsiderazione mediante la quale ha annullato la propria decisione del 24 marzo 2025 (con la conseguenza che quella su opposizione è divenuta caduca) e stabilito che la ricorrente è esentata dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, a decorrere dal 1° marzo 2022. Pertanto, la decisione di riconsiderazione accondiscende integralmente alla conclusione ricorsuale, mediante la quale è stato chiesto l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera a decorrere dal 2023 (doc. TAF 1). Il ricorso in esame può pertanto essere stralciato dai ruoli, come proposto dall’autorità inferiore. 7.5.2. Nel ricorso dell’11 ottobre 2025 (doc. TAF 1), l’insorgente ha altresì indicato che “avendone i requisiti poteva ottenere, come fatto da tanti altri lavoratori italiani rientrati definitivamente in Italia, l’esenzione già nel 2017 al suo rientro e a maggior ragione dal momento in cui è diventata titolare di una pensione italiana”. Tale indicazione non appare tuttavia costituire una richiesta/conclusione formale di esenzione dall’obbligo assicurativo già a decorrere dal 2017. Peraltro, tale richiesta/conclusione esorbiterebbe manifestamente l’oggetto impugnato e non potrebbe pertanto essere esaminata da questo Tribunale, dal momento che né nella decisione su opposizione del 10 settembre 2025 (divenuta poi caduca) né nella decisione di riconsiderazione del 20 ottobre 2025 l’autorità inferiore si è pronunciata sulla questione dell’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera anteriormente al 1° marzo 2022 con una decisione vincolante. In sostanza mancherebbe l’oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale per esaminare la questione nel merito in questa sede (cfr. sentenza del TF 9C_1011/2010 del 15 gennaio 2011 consid. 1.1; v. anche la sentenza del TF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3), non essendo altresì date, per i motivi indicati di seguito, le condizioni per un’eventuale estensione del procedimento di ricorso ad un tema estraneo alla decisione amministrativa (DTF 130 V 138 consid. 2.1 nonché DTF 125 V 413 consid. 2a). 7.5.3. Occorre infatti rilevare che, per quanto emerge dalla decisione su opposizione del 10 settembre 2025, la ricorrente aveva chiesto, il 29 novembre 2017, all’Istituzione comune LAMal di essere esentata dall’obbligo assicurativo in Svizzera. Con lettera del 5 dicembre 2017 e sollecito scritto del 22 marzo 2018, l’Istituzione comune LAMal aveva altresì invitato l’insorgente a trasmettere i documenti necessari all’esame della sua domanda, con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, la sua

C-8019/2025 Pagina 6 domanda sarebbe stata considerata siccome priva d’oggetto. Con messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2018, la ricorrente ha poi trasmesso una copia della sua polizza di assicurazione malattie in Svizzera. Con lettera dell’11 aprile 2018, l’Istituzione comune LAMal ha quindi comunicato all’insorgente di aver preso atto che aveva stipulato un contratto per l’assicurazione obbligatoria LAMal in Svizzera (v. la decisione su opposizione del 10 settembre 2025 ad pto I lett. 1 a 5). 7.5.4. Ciò premesso, qualora la ricorrente volesse veramente essere esentata dall’obbligo di assicurazione malattia in Svizzera, ai sensi dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, anche per un periodo anteriore al 1° marzo 2022, le incombe di presentare una nuova domanda motivata di esenzione dinanzi all’Istituzione comune LAMal, con esibizione dei documenti necessari ai fini della dimostrazione del caso di esenzione e indicazione del nuovo periodo che la sua richiesta d’esenzione dovrebbe riguardare. 8. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 10 settembre 2025. 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. A norma dell'art. 5 TS-TAF, se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva d'oggetto; solamente se tale circostanza non può essere imputata ad alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso. Giova altresì rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze. La norma è aperta e il giudice dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF 8C_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 con rinvii). 10.1. Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale è divenuta priva d’oggetto è essenzialmente imputabile alla ricorrente. Nello

C-8019/2025 Pagina 7 scritto del 15 gennaio 2026 (doc. TAF 6), l’Istituzione comune LAMal ha infatti indicato che, in virtù dei documenti esibiti dall’insorgente con il ricorso dell’11 ottobre 2025 (segnatamente copia del certificato di pensione per l’anno 2025, della tessera europea di assicurazione malattia e dell’attestato di iscrizione al servizio sanitario nazionale), ha ritenuto che la situazione di fatto rilevante ai fini giuridici si è modificata in modo significativo rispetto alla situazione di fatto esistente al momento della decisione litigiosa del 10 settembre 2025. Per questo motivo, con decisione di riconsiderazione del 20 ottobre 2025, ha annullato la propria decisione del 24 marzo 2025 e accolto la richiesta di esenzione della ricorrente, ai sensi dell’art. 2 cpv. 6 OAMal, a decorrere dal 1° marzo 2022. 10.2. Non si prelevano spese processuali (art. 18 cpv. 8 LAMal in combinazione con l’art. 85bis cpv. 2 LAVS). 10.3. Alla ricorrente – che peraltro non è rappresentata da mandatario professionale e che non ha fatto valere né risulta, ad un esame d’ufficio degli atti, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso – non spetta alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-8019/2025 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-8019/2025 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFSP.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-8019/2025 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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