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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2023 C-792/2023

10. März 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,185 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Previdenza professionale (altro) | previdenza professionale, constatazione dell'obbligo di fornire prestazioni secondo l'art. 12 cpv. 1 LPP (decisione del 4 gennaio 2023)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-792/2023

Sentenza d e l 1 0 marzo 2023 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente come giudice unica, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Svizzera) ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale, constatazione dell'obbligo di fornire prestazioni secondo l'art. 12 cpv. 1 LPP decisione del 4 gennaio 2023).

C-792/2023 Pagina 2 Fatti: A. La società A._______ (denominata anche società, datore di lavoro, insorgente o ricorrente), con sede a (…), gestisce un negozio da parrucchiere uomo e donna (estratto del registro di commercio del Cantone B._______ consultato online [www.zefix.ch] per l’ultima volta il 9 marzo 2023). B. B.a Con decisione del 4 gennaio 2023, la Fondazione istituto collettore LPP ha constatato che durante l’affiliazione della società, è subentrato un caso di prestazione a norma dell’art. 12 LPP (allegato a doc. TAF 1). B.b Il menzionato provvedimento formale del 4 gennaio 2023, inviato per lettera raccomandata semplice, è stato notificato all’interessata il 9 gennaio 2023 (cfr. allegati a doc. TAF 3 e 6 [in particolare estratto Track & Trace della Posta svizzera prodotto dall’autorità inferiore]). C. C.a Con ricorso del 9 febbraio 2023, la ricorrente (cfr. data del ricorso, nonché timbro postale sulla busta contenente il gravame) è insorta contro la suddetta decisione presso il Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). C.b Con ordinanza del 1° marzo 2023, notificata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata il 2 marzo 2023 (doc. TAF 5), questo Tribunale ha chiesto all’interessata di dimostrare la tempestività del ricorso, ritenuto che esso appariva tardivo (doc. TAF 4). C.c Con scritto del 7 marzo 2023, la ricorrente ha indicato la volontà di mantenere il ricorso del 9 febbraio 2023, confermando di aver ritirato la lettera raccomandata contenente la decisione del 4 gennaio 2023 il 9 gennaio 2023 e di aver inoltrato il ricorso il 9 febbraio 2023. Essa ha inoltre indicato di ritenere il 9 febbraio 2023 quale ultimo giorno utile per inoltrare il ricorso, motivo per cui il gravame deve essere considerato tempestivo (doc. TAF 6).

C-792/2023 Pagina 3 Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. Conformemente all'art. 33 lett. h LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF le decisioni pronunciate dagli Istituti collettori in materia di previdenza professionale. 1.2. La procedura innanzi al TAF è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), nella misura in cui la LTAF non preveda altrimenti (art. 37 LTAF). 2. 2.1. Giusta l'art. 50 PA, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Si tratta di un termine di perenzione, quindi improrogabile (art. 22 cpv. 1 PA; AUER/MUELLER/SCHIND- LER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ed., 2019, N 5 ad art. 50). 2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). 2.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 3. 3.1. Nel caso concreto, sia dall’estratto Track & Trace della Posta svizzera, che da quanto esposto dalla ricorrente nel suo scritto del 7 marzo 2023, risulta che la decisione impugnata è stata notificata (“recapitata”) in data 9 gennaio 2023 (doc. TAF 3 e 6). 3.2. Ritenuto quindi che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha iniziato a decorrere il 10 gennaio 2023 e che il mese di gennaio conta 31 giorni, esso è scaduto l’8 febbraio 2023. Il ricorso del 9 febbraio 2023 (cfr.

C-792/2023 Pagina 4 timbro apposto sulla busta di trasmissione [allegato a doc. TAF 1]) è pertanto tardivo e dunque inammissibile (art. 22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis e 2 cpv. 4 PA). 3.3. Va inoltre aggiunto che la ricorrente non ha fatto valere istanza di restituzione del termine, per cui il giudice non deve esaminare tale eventualità. 3.4. Visto quanto sopra il ricorso è inammissibile. 4. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 5. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-792/2023 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, all’UFAS e alla Commissione LPP.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni

Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-792/2023 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-792/2023 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2023 C-792/2023 — Swissrulings