Corte II I C-776/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° luglio 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher; Cancelliere: Dario Croci Torti A_______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 14 dicembre 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-776/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: mediante decisione del 14 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A_______, cittadina italiana, nata il , che la sua richiesta del 21 novembre 2006 volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile; con gravame del 1° febbraio 2008, consegnato alla posta il giorno successivo, A_______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce tre certificati medici di recente esecuzione (Dott.ri Diana, Alberico e Carbonari); chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio consulente medico, Dott. Luthi, il quale, nella sua relazione del 20 aprile 2008, ha proposto di far eseguire accertamenti completivi approfonditi, ossia un rapporto d'esame ortopedico/neurologico ed una relazione d'esame psichiatrico, nonché un'aggiornata perizia medica particolareggiata; l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 22 maggio 2008, propone pertanto di rinviarle la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile; in data 28 maggio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente le osservazioni dell'amministrazione e l'ha invitata a volersi esprimere in merito entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordinanza; l'interpellata non ha risposto; in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS Pagina 2
C-776/2008 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le indagini specialistiche (ortopedica/neurologica e psichiatrica) appaiono indispensabili, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A_______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa (o attendere alle usuali faccende domestiche) e, se del caso, in quale misura; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese; Pagina 3
C-776/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 14 dicembre 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il Presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4