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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2008 C-7619/2007

29. April 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,062 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione invalidità, decisione del 27 settemb...

Volltext

Corte II I C-7619/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 9 aprile 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, cancelliera Paola Carcano. G._______, rappresentato dal Patronato ACLI, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7619/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che mediante decisione del 27 settembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a G._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua domanda presentata il 25 ottobre 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, in data 10 novembre 2007, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ACLI, ha presentato un ricorso cautelativo chiedendo di poter visionare gli atti riservandosi nel contempo l'integrazione della memoria ricorsuale, che, con ordinanza del 20 novembre 2007, la scrivente Autorità ha accolto la domanda d'esame degli atti ed ha trasmesso l'integralità degli atti in originale al rappresentante del ricorrente in questione; che, entro il termine impartito, G._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ACLI, ha presentato una memoria ricorsuale aggiuntiva, chiedendo in sostanza l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. G1._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 23 marzo 2008, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia psichiatrica, che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 27 marzo 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 2 e 7 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione e comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro i termini impartiti non sono state presentate istanze di ricusa, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Pagina 2

C-7619/2007 tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione del complemento istruttorio richiesto dal Dott. G1._______ nel suo rapporto del 23 marzo 2008 tramite l'acquisizione agli atti di una perizia psichiatrica, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, Pagina 3

C-7619/2007 che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 500.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 27 settembre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Pagina 4

C-7619/2007 La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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