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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2017 C-7560/2016

10. Mai 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,790 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l’invalidità, rifiuto di rendita e provvedimenti professionali (decisione del 9 novembre 2016)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-7560/2016

Sentenza d e l 1 0 maggio 2017 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Michael Peterli, cancelliera Anna Röthlisberger.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l’invalidità, domanda di rendita respinta (decisione del 9 novembre 2016).

C-7560/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 9 novembre 2016 (doc. 54 pag. 140), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita d’invalidità svizzera presentata il 12 aprile 2016 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) (doc. 10 pag. 18), dopo avere assunto, il 9 agosto 2016, a titolo di provvedimenti d’intervento tempestivo, i costi di un corso di formazione, segnatamente un corso sulle tecniche di vendita che l’interessata ha regolarmente frequentato (doc. A 41 pag. 111 e 44 pag. 115). Nella motivazione della decisione del 9 novembre 2016 è indicato che dagli atti, segnatamente dal rapporto finale del 25 agosto 2016 del SMR (doc. 45 pag. 116), risulta che l’interessata (affetta da sindrome algica panvertebrale cronica su disturbi del rachide sia statici che degenerativi di lieve entità a carattere plurisegmentale in paziente con significativo decondizionamento muscolare; lieve perioartropatia omero-scapolare bilaterale; disturbo somatoforme da dolore cronico in tendenza fibromialgica con Tenderpoints 16/18; obesità) presenta, nell’attività di operaia per la lavorazione dei formaggi, un’incapacità lavorativa totale dal 5 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016, del 50% dal 1° marzo 2016 al 5 maggio 2016 e totale dal 6 maggio 2016, mentre, in attività adeguata, l’incapacità lavorativa risulta totale dal 5 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016, del 50% dal 1° marzo 2016 al 31 luglio 2016 e dello 0% dal 1° agosto 2016, ciò che comporta un grado d’invalidità dello 0%. 2. Il 5 dicembre 2016, l'interessata ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) una dichiarazione di ricorso contro la decisione dell'UAIE del 9 novembre 2016 (doc. TAF 1 e allegati). Con atto di regolarizzazione del ricorso del 23 dicembre 2016, la ricorrente ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti e chiesto il riconoscimento del diritto di percepire una rendita dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. TAF 5 e allegati). 3. Il 6 febbraio 2017, la ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 7). 4. 4.1 Sulla base della risposta dell'Ufficio AI del 20 marzo 2017, che a sua volta si fonda sull’annotazione SMR del dott. B._______ del 22 febbraio

C-7560/2016 Pagina 3 2017, l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari accertamenti medici negli ambiti psichiatrico, reumatologico e neurologico (doc. TAF 10 e allegati). 4.2 La risposta di causa dell’UAIE, nonché gli allegati documenti, è stata trasmessa all’interessata con provvedimento del 29 marzo 2017, mediante il quale le è stata concessa la facoltà d’inoltrare le proprie osservazioni rispettivamente di pronunciarsi anche sulla proposta dell’autorità inferiore (doc. TAF 11). 4.3 Con scritto del 25 aprile 2017 (cfr. timbro postale), la ricorrente ha segnalato un peggioramento del suo stato di salute e trasmesso nuova documentazione medica (doc. TAF 13 e allegati). 5. 5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

C-7560/2016 Pagina 4 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1 Nel caso concreto, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa proceda al completamento dell’istruttoria, nel senso indicato nell’annotazione del SMR del 22 febbraio 2017, è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente, segnatamente con l’esperimento di una perizia pluridisciplinare comprendente le valutazioni di specialisti in reumatologia, psichiatria e neurologia. In tal senso basti rilevare che in virtù della documentazione medica di cui agli atti di causa di data anteriore alla decisione impugnata, risulta che la ricorrente soffre di affezioni reumatologiche (segnatamente di fibromialgia; cfr. certificato del 31 maggio 2016 della dott.ssa C._______, specialista in reumatologia [allegato al doc. TAF 1] e valutazione fiduciaria per la D._______ del dott. E._______ del 13 luglio 2016 [incarto Cassa malati, doc. 30 pag. 37]) e psichiatriche (sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico; cfr. valutazione fiduciaria per la D._______ del dott. E._______ del 13 luglio 2016 [incarto Cassa malati, doc. 30 pag. 34]) nonché possibilmente di patologia neurologica (cfr. segnatamente il certificato della F._______ del 4 novembre 2015, da cui risulta che una RM della colonna cervico-dorsale eseguita il 3 novembre 2015 ha evidenziato la presenza di un’ernia discale in D9-10 che lambisce il profilo anteriore della corda midollare [doc.17 pag. 59]). Ne consegue che le patologie di cui soffre la ricorrente giustificano i menzionati esami specialistici – sinora non eseguiti dall’autorità inferiore – alfine di permettere una valutazione convincente e sufficientemente dettagliata – rispondente al criterio della verosimiglianza preponderante – dello stato di salute dell’insorgente e della ripercussione dello stesso sulla capacità lavorativa. 7.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, incorre nell'annullamento. Gli atti di causa vanno pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda al necessario ed indicato completamento dell'istruttoria (segnatamente una perizia pluridisciplinare in reumatologia, psichiatria e neurologia), riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario, ed emani una nuova decisione.

C-7560/2016 Pagina 5 7.3 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tale istruttoria complementare, non era, né è, possibile determinarsi con cognizione ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sulle affezioni di cui soffre la ricorrente e la residua capacità lavorativa che ne consegue. 7.4 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), dal momento che nella decisione impugnata del 9 novembre 2016 è stata respinta la domanda tendente all’ottenimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità. 8. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 6 febbraio 2017, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 8.2 Ritenuto che l’insorgente non è rappresentata in questa sede e che non ha fatto valere, né risulta ad un esame d’ufficio, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla presente procedura di ricorso, non si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-7560/2016 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 9 novembre 2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non sono prelevate spese processuali. L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, corrisposto il 6 febbraio 2017, sarà restituito alla ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegate: copie dello scritto della ricorrente del 25 aprile 2017 e dell’allegata documentazione medica) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Röthlisberger Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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