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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2009 C-7471/2009

16. Dezember 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·675 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Competenza SUVA | Assicurazione contro gli infortuni (decisione del ...

Volltext

Corte II I C-7471/2009 {T 0/2} Decisione d e l 1 6 dicembre 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentata da B._______, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna, autorità inferiore. Assicurazione contro gli infortuni (decisione del 16 novembre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7471/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 16 novembre 2009, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha deciso l'assoggettamento della ricorrente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni presso la SUVA stessa. 2. Il 30 novembre 2009, l'insorgente ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione della SUVA dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento del suo diritto ad essere assicurata contro gli infortuni presso un assicuratore privato. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. e LTAF e con l'art. 109 lett. a della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF, RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla SUVA. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 10 dicembre 2009 (notificata l'11 dicembre 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato la ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 2'000.-- a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5. Con atto scritto inoltrato il 14 dicembre 2009, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 30 novembre 2009. 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, Pagina 2

C-7471/2009 essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pagina 3

C-7471/2009 1. La causa C-7471/2009 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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