Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-746/2010 Sentenza del 28 febbraio 2011 Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz; Cancelliere: Dario Croci Torti. Parti A._______, rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19, 6900 Lugano, ricorrente, Contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 gennaio 2010).
C-746/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1970 dal 1969 al 1970, dal 1973 al 1995 e nel 1998 (nel settore della metallurgia), solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tali periodi (doc. 5). Dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato, segnatamente dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006 come guardia giurata; è tuttavia rimasto assente dal lavoro per malattia a partire dal 24 novembre 2005 (doc. 11, 26). B. In data 29 maggio 2008, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 3). Il richiedente è stato visitato il 27 giugno 2008 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Como, ove il medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di spondilodiscite infettiva in recidiva di intervento di emilaminectomia L3-L4 sinistra e microdiscectomia per ernia discale paramediana sinistra con importante sindrome algica, broncopatia cronica ostruttiva, portatore di reflusso esofageo ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% (doc. 41). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente: - un verbale di dimissione ospedaliera relativo alla degenza dal 4 novembre al 4 dicembre 2003 per interemilaminectomia L3-4 sinistra con microdiscectomia (doc. 29); un altro estratto di cartella clinica per la degenza dal 21 al 25 febbraio 2006 per nuovo intervento di interemilaminectomia L3-L4 paramediana sinistra (doc. 32); - esami ematochimici del 13 aprile 2007 (doc. 34); una risonanza magnetica (RM) del rachide lombosacrale del 20 aprile 2007, una tomografia assiale computerizzata del torace del 23 maggio 2007 (TAC), un'ecografia addominale del 25 maggio 2007 esami svolti per la presenza di una spondilodiscite infettiva (doc. 35-38). - ulteriori esami (RMN rachide lombosacrale, scintigrafia corporale intera) del giugno 2007 (doc. 39, 40). C. Nel rapporto del 18 giugno 2009, il Dott. Affolter, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ha affermato che il richiedente non potrebbe più svolgere, se non in misura limitata, il precedente lavoro (guardia giurata), mentre a lui sarebbero proponibili, in
C-746/2010 Pagina 3 misura completa, attività sostitutive leggere e/o semisendentarie da novembre 2005 (doc. 43). L'amministrazione ha aderito al parere del proprio consulente medico ed ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, dal quale è risultato che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella di guardia giurata, l'interessato subirebbe una perdita di guadagno del 15% (doc. 45). In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato ridotto del 15% per tenere conto della situazione personale dell'assicurato (età, handicap). Con progetto di decisione del 16 luglio 2009, l'amministrazione ha comunicato il diniego di prestazione per carenza della condizione d'invalidità (doc. 46). D. L'assicurato ha confermato la sua richiesta di prestazioni con scritto del 7 agosto 2009 (doc. 50). Ha prodotto un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 21 novembre 2008 e due brevi certificati medici (Dott. Martiroli, 4 agosto 2009 e Dott.ssa Cappelletti, 12 aprile 2007). L'opponente fa valere di essere costretto a portare il corsetto (busto) ortopedico nettamente limitante per i movimenti. L'incarto è stato risotto posto in esame al Dott. Affolter, il quale, nella sua relazione del 25 agosto 2009, ha chiesto che l'assicurato produca alcuni referti sanitari (cartelle cliniche posteriori al 2007 e tutta la documentazione sanitaria pure posteriore il 2007). L'interpellato ha esibito diverse radiografie (poi restituite) ed inoltre, segnatamente (oltre a documentazione già ad atti): la cartella clinica completa del novembre 2003 (doc. 56); un referto TAC del rachide del 15 luglio 2004 (doc. 57); un referto radiografico del torace del 30 novembre 2005 (doc. 60); una RM colonna lombosacrale del 18 gennaio 2006 (doc. 61); la cartella clinica completa del ricovero menzionato del 21-25 febbraio 2006 (doc. 63); una RM del rachide lombosacrale dell'8 maggio 2006 (doc. 64); un breve rapporto d'esame neurochirurgico del 27 novembre 2006 (doc. 66). Richiamato a pronunciarsi sulla documentazione esibita, il Dott. Affolter, nella sua relazione del 15 dicembre 2009, si è riconfermato nei suoi precedenti pareri (doc. 77). Mediante decisione del 5 gennaio 2010, l'UAIE ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. 78). E. Con il ricorso depositato l'8 febbraio 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ACLI di Lugano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Produce, a suffragio delle sue conclusioni, un certificato medico del Dott. Martiroli del 4 febbraio 2010 nel quale si conferma la presenza degli esiti
C-746/2010 Pagina 4 non soddisfacenti di un duplice intervento neurochirurgico e la presenza di un impaccio notevole nei movimenti del paziente. Produce inoltre un referto RM della colonna lombosacrale del 28 gennaio 2010. F. Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 15 aprile 2010, ha affermato che la documentazione esibita non poneva in evidenza un'invalidità di rilievo nell'ambito di lavori leggeri (doc. 80). Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 maggio 2010, l'UAIE propone la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerando in diritto del presente giudizio. Con ordinanza del 18 maggio 2010, lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a pronunciarsi in merito alla risposta dell'amministrazione, entro il 21 giugno successivo. L'interpellata non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica. G. Con decisione incidentale del 29 giugno 2010, l'insorgente è stato invitato a fornire un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, entro 30 giorni dal ricevimento della decisione stessa. L'interessato ha pagato l'anticipo richiesto il 26 luglio 2010. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2.
C-746/2010 Pagina 5 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- , entro il termine impartito. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
C-746/2010 Pagina 6 campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. 4.1. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). 4.2. Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 5 gennaio 2010, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione è stata resa (DTF 130 V citata). 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
C-746/2010 Pagina 7 Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo di più di 3 anni. Pertanto, l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 6.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
C-746/2010 Pagina 8 parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA). 7. 7.1. Per quanto risulta dagli atti, l'interessato non ha più lavorato dopo il 23 novembre 2005. Da ultimo è stato attivo, per pochi mesi, come guardia giurata (luglio/novembre 2005). L'interruzione del lavoro è da imputare a malattia. Va rilevato tuttavia che il nominato ha lavorato in Svizzera nel settore della metallurgia/fonderia fino al 1998 mentre in Italia, dopo il rimpatrio, a parte quel breve periodo menzionato, non ha più lavorato. 7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
C-746/2010 Pagina 9 7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160). 8. Nel caso in esame è stata evidenziata la sostanziale diagnosi di spondilodiscite infettiva in recidiva di intervento di interemilaminectomia L3-L4 sinistra e microdiscectomia per ernia discale paramediana sinistra con importante sindrome algica, bronco pneumopatia cronica ostruttiva, portatore di reflusso gastro-esofageo. La refertazione medica prodotta dall'assicurato (Dott. Martiroli) insiste sulla difficoltà nei movimenti del paziente e gli esiti non soddisfacenti dei due interventi subiti. 9. 9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 27 giugno 2008) pone un tasso d'invalidità dell'80%. Dal canto loro, i Dott.ri Affolter e Lehmann, dell'UAIE, negano che l'assicurato possa riprendere il lavoro di guardia giurata, ma ritengono che lo stesso sia ancora in grado di svolgere, al cento per cento, attività di tipo leggero e/o semidendentario in misura completa. Infine, il Dott. Martiroli, medico di fiducia dell'assicurato, fa stato di una notevole limitazione funzionale dei movimenti del paziente. 9.2. Ora, è ben chiaro che i sanitari dell'Ufficio AI si sono discostati dalla valutazione del servizio medico dell'INPS senza fondarsi su di una documentazione clinica completa. Vero è che il Dott. Affolter, nel suo primo rapporto 25 agosto 2009), aveva chiesto la produzione di tutta la documentazione posteriore al 2007. Ora, tale domanda ha avuto scarso successo, in quanto il richiedente si è limitato ad inviare documenti riguardanti l'intervento del 2003, referti TAC ed RM del 2004-2006, la cartella clinica relativa all'intervento chirurgico del febbraio 2006 e ancora RM di quell'anno. Ora, alla luce di questa situazione, il medico dell'UAIE avrebbe piuttosto dovuto richiedere due rapporti completi, ossia in ortopedia e neurologia, accompagnati da recenti indagini oggettive (TAC, Rx, RMN). Solo in questo caso, in cognizione di causa, il medico che non esamina direttamente l'interessato, avrebbe potuto esprimere un parere
C-746/2010 Pagina 10 attendibile (cfr. consid. 7.4). La situazione non è stata sanata, né in sede di audizione né in quella di ricorso: la documentazione esibita in istruttoria non è aggiornata. Basti ricordare che gli esami oggettivi più recenti risalgono a giugno 2007 (doc. 39, 40), mentre l'impugnata decisione è del gennaio 2010. Oltre ai problemi di limitazione funzionale di natura ortopedica/neurologica, poche notizie si hanno in merito alla spondilodiscite, diagnosi principale posta dal medico dell'INPS e alla malattia di tipo infettivo che può assumere carattere particolarmente debilitante. Una migliore indagine in questo senso appariva indispensabile. 9.3. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. 10. 10.1. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. 10.2. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo da novembre 2005 (data della cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata decisione (5 gennaio 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. 10.3. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto a delle perizie approfondite in neurologia e ortopedia (anamnesi, stato attuale riferito in modo preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e valutazione) ed ad una nuova perizia medica particolareggiata (E 213), accompagnata dagli esami essenziali che il caso richiede (Rx, RMN, TAC). L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra fine 2005 ed il 5 gennaio 2010, data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto.
C-746/2010 Pagina 11 Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi. 11. 11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal ricorrente gli viene restituito. 11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, da porre a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 5 gennaio 2010, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) intimato perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal ricorrente gli viene restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
C-746/2010 Pagina 12 Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: