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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2016 C-7332/2014

15. Juni 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,489 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-7332/2014

Sentenza d e l 1 5 giugno 2016 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andreas Trommer, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Vanna Cereghetti, Studio legale e notarile Macconi, Via Ginevra 5, casella postale 6147, 6901 Lugano, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

C-7332/2014 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino libanese ed italiano nato il (…), è giunto in Italia negli anni Ottanta al fine di studiare medicina. Nel 1987 si è unito in matrimonio a B._______, cittadina italiana nata nel (…). Nel 1989 A._______ ha ottenuto la cittadinanza italiana, mantenendo la nazionalità libanese. Dall'unione coniugale sono nati 3 figli, C._______ nel (…), D._______ nel (…) e E._______ nel (…). B. Il 13 maggio 1991 A._______, unitamente alla famiglia si è trasferito in Svizzera, ottenendo dapprima un permesso di dimora annuale e nel 1996 un permesso di domicilio. Durante la permanenza in Ticino, l'interessato ha sempre svolto la professione di medico, unitamente alla moglie, anch'essa medico. Nel 2011 la moglie ed i figli D._______ e E._______ hanno ottenuto la cittadinanza Svizzera. C. Nel corso del 2007 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha avviato un procedimento penale nei confronti di A._______. Il 21 marzo 2013 detta inchiesta è sfociata nella condanna – pronunciata mediante rito abbreviato – della Corte delle assise correzionali di Lugano a una pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per i reati di ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, falsità in documenti e complicità in infrazione alla LAMal (RS 832.10). D. A seguito di tale condanna la Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP), con decisione 28 agosto 2013, ha revocato il permesso di domicilio dell'interessato. Statuendo sul ricorso interposto da A._______ il 13 settembre 2013, in data 15 gennaio 2014 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento emanato dalla SPOP. L’interessato ha lasciato il territorio elvetico l'8 marzo 2014 trasferendosi in Libano. E. Dopo avere concesso a A._______ l’occasione di esprimersi nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentito, in data 25 novembre 2014 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto

C-7332/2014 Pagina 3 d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 5 anni, ossia fino al 24 novembre 2019. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della grave ed attuale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi comportano. La SEM ha in particolare sottolineato che il ricorrente ha delitto sull'arco di un lungo periodo, contravvenendo a svariate norme del diritto penale elvetico, in particolare commettendo crimini contro l'integrità sessuale, abusando della propria posizione di medico ginecologo. L'autorità inferiore ha inoltre considerato che né la solida relazione matrimoniale, né la vicinanza dei propri familiari l'hanno dissuaso dal perpetrare detti atti delittuosi. In virtù della gravità dei gesti del ricorrente e con riferimento alla sua nazionalità italiana, la SEM ha considerato che nella fattispecie vi fossero i presupposti per derogare alle norme previste dall'ALC (RS 0.142.112.681), pronunciando una misura di allontanamento dal territorio elvetico; per gli stessi motivi la SEM ha ritenuto che vi fossero i presupposti per derogare al diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU. F. A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro la citata decisione in data 16 dicembre 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata la riduzione della durata di validità del divieto d'entrata ad un anno. A sostegno del proprio gravame, l'insorgente ha innanzitutto sostenuto che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate il 9 maggio 2014 nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentito. In particolare il ricorrente ha rimproverato alla SEM di avere riconosciuto nell’interessato una minaccia grave e attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici ai sensi delle disposizioni dell’ALC senza tuttavia avere preso debitamente in considerazione la sua situazione personale alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. A._______ ha infatti sostenuto che il mantenimento della misura di allontanamento dal suolo elvetico pronunciata nei suoi confronti comporterebbe una violazione di detta norma e sarebbe contraria al principio di proporzionalità, ragione per cui sarebbe da annullare. L’insorgente ha altresì contestato l’apprezzamento effettuato dalla SEM che lo ha considerato a rischio di recidiva. A._______ ha in particolare sottolineato che i fatti penalmente reprensibili alla base della decisione di divieto d’entrata risalgono oramai a diversi anni orsono. Il ricorrente ha altresì

C-7332/2014 Pagina 4 rammentato di avere pienamente collaborato nel corso dell’indagine penale e di non essere mai stato incarcerato per i delitti commessi, ciò che a suo dire dimostrerebbe come egli in realtà non abbia mai rappresentato un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici. Considerato che i delitti commessi si inserivano unicamente nell’ambito professionale, l’interessato ha sottolineato che, non essendo più abilitato ad esercitare la professione di medico, il rischio di recidiva non sussiste, a maggior ragione dato che egli non è più autorizzato a risiedere in Svizzera. A._______ ha inoltre invocato la violazione da parte della SEM del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, dal momento che la decisione di divieto d’entrata non gli permetterebbe di mantenere i rapporti con i tre figli e la moglie residenti in Svizzera, dove quest’ultima esercita la professione di medico. Il ricorrente ha sottolineato che i figli hanno sempre vissuto in Svizzera e, ad eccezione del primogenito (trasferitosi in Svizzera con i genitori all’età di 4 anni), sono cittadini elvetici, come pure la moglie. L’interessato si è altresì richiamato al fatto che nel periodo compreso tra la revoca del suo permesso di domicilio da parte delle competenti autorità cantonali e l’emanazione della decisione qui impugnata da parte della SEM, egli – nel frattempo trasferitosi in Libano presso i suoi parenti – ha potuto liberamente recarsi in Svizzera, a suo dire ciò dimostrerebbe il fatto di non rappresentare alcun pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici elvetici. Per questi motivi il ricorrente ha altresì postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso tolto dall’autorità inferiore. G. Mediante decisione incidentale del 13 febbraio 2015 il Tribunale ha accolto quest’ultima richiesta, restituendo al ricorso del 16 dicembre 2014 l’effetto sospensivo. H. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, la SEM, con le sue osservazioni del 16 aprile 2015, ha postulato la reiezione del ricorso in tutte le sue conclusioni, non consentendo le argomentazioni addotte dall'interessato di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. I. In data 6 maggio 2015 il ricorrente ha dichiarato di prendere atto delle os-

C-7332/2014 Pagina 5 servazioni dell’autorità inferiore e, richiamandosi a quanto esposto nel ricorso del 16 dicembre 2014, si è riconfermato nei motivi e nelle conclusioni esposti in quest’ultimo.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC; cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1.1 con rinvii). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

C-7332/2014 Pagina 6 3. 3.1 Giusta l'art. 67 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), fatto salvo il cpv. 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Nell’ottica del diritto interno, l'art. 96 cpv. 1 LStr prescrive che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengano conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d'integrazione dello straniero. 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla LStr, FF 2002 3327, pag. 3424). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici

C-7332/2014 Pagina 7 (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 4. 4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC. In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 4.2 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25). 4.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che

C-7332/2014 Pagina 8 l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 4.4 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 4.5 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).

C-7332/2014 Pagina 9 5. 5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità libanese ed italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 5.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). 5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno). 5.4 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve

C-7332/2014 Pagina 10 essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPE- SCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all’integrità della persona, all’integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6). 6. 6.1 Dalle tavole processuali risulta che A._______ si è trasferito in Svizzera nel 1991. Durante la sua permanenza sul territorio della Confederazione egli ha vissuto con la famiglia ed esercitato la professione di medico ginecologo, ed è essenzialmente in questa veste che, nel periodo compreso tra il gennaio 2001 ed il giugno 2008, ha commesso i delitti per i quali è stato condannato in data 21 marzo 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano ad una pena detentiva di 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. A._______ è stato infatti riconosciuto colpevole di ripetuta coazione sessuale (per atti commessi nel 2001), di ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (per infrazioni commesse negli anni 2003, 2006 e 2007), di falsità in documenti (per atti commessi nel 2008) e di complicità in infrazione alla LAMal (RS 832.10) (per delitti commessi nel 2008). I reati contro l’integrità sessuale di cui si è macchiato A._______ sono stati commessi ai danni di 4 donne, di cui 3 erano sue pazienti; invece per quanto concerne i reati patrimoniali commessi a danno delle casse malattia, occorre sottolineare che il valore su cui essi vertevano corrisponde a fr. 25'592.90 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 21 marzo 2013, pagg. 18-27 dell’incarto Simic). 6.2 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse ed alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili toccati, quali l’integrità sessuale, il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera

C-7332/2014 Pagina 11 circolazione sancito dall'ALC. Ne discende inoltre che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 7. 7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi. 7.2 In merito alla questione a sapere se nel caso in esame il ricorrente rappresenti una minaccia attuale per l’ordine e la sicurezza pubblici, a mente del Tribunale, deve essere data una risposta negativa. Sebbene, come si è visto, le infrazioni commesse da A._______ fossero molto gravi, viste le modalità e i beni giuridici minacciati, occorre d’altro canto osservare che i delitti perpetrati si inserivano nell’ambito dell’attività professionale dell’interessato, essendo perpetrati in qualità di medico ginecologo curante delle vittime, per quanto concerne i reati contro l’integrità sessuale, e ai danni delle casse malati, per quanto invece riguarda i reati di natura patrimoniale. Dagli atti è emerso che dal momento della condanna il ricorrente non ha più esercitato la professione di medico e, con decisione del 7 febbraio 2014, il Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino gli ha revocato l’autorizzazione all’esercizio della professione per una durata indeterminata. Ne discende che il rischio che A._______ possa in futuro commettere atti delittuosi ai danni di pazienti e casse malattia deve essere considerato come debole. Va altresì considerato che l’insorgente non è autorizzato a vivere in Svizzera, avendo il 28 agosto 2013 la SPOP revocato il suo permesso di domicilio (cfr. pagg. 1-2 dell’incarto Simic), decisione confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 15 gennaio 2014 (cfr. pagg. 3-15 dell’incarto Simic). 8. Venendo meno uno dei requisiti affinché sia possibile emanare una decisione di divieto d’entrata nei confronti dell’interessato, non occorre esaminare le ulteriori censure formulate da A._______ in merito alla presunta violazione del principio di proporzionalità e del diritto al rispetto della vita

C-7332/2014 Pagina 12 privata e familiare giusta l’art. 8 CEDU da parte dell’autorità inferiore, sebbene il Tribunale a questo proposito osserva a titolo abbondanziale che gli interessi privati in ambito familiare del ricorrente avrebbero giocato un ruolo non secondario nell’ambito dell’apprezzamento della presente fattispecie. 9. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza, considerato tuttavia come ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 PA nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 10. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un avvocato, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinato disposto con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1’200.–, IVA esclusa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]), tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della SEM.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione di divieto d’entrata pronunciata dall’autorità inferiore il 25 novembre 2014 è annullata. 3. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 1'000.– versato in data 5 marzo 2015 sarà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della presente sentenza. 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1’200.– a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario «indirizzo per il pagamento») – autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Reto Peterhans

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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