Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7327/2009 Sentenza del 24 maggio 2011 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione del 28 ottobre 2009).
C-7327/2009 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato in prime nozze dal 1968 al 1981 e in seconde nozze dal 2003, padre di tre figli, ha lavorato in Svizzera, in parte come impiegato e in parte come indipendente, dal 1962 al 1988, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto, passim). Il 17 dicembre 2008 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera (doc.1 a 24). Tra i documenti inoltrati si annovera uno scritto della Cassa di compensazione del Canton Soletta, del 6 ottobre 1998 (doc. 22 e 23), corredato di un estratto del conto individuale dei contributi AVS versati dall'assicurato, del 2 ottobre 1998 (doc. 18), da cui risulta il calcolo provvisorio, partendo da una durata contributiva di 24 anni e 6 mesi e da un reddito annuo medio rivalutato di circa Fr. 45'000.-, di una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 915.-, sulla base della scala delle rendite 24, oppure di Fr. 950.-, in funzione della scala delle rendite 25, come pure un documento dell'8 marzo 1999, intitolato "AHV-IV Leistungen" (doc. 20 e 21), di cui non si conosce l'autore, facente stato di un reddito annuo medio rivalutato di Fr. 42'210.- e di una rendita di vecchiaia di Fr. 1'352.-, nonché di una rendita d'invalidità di Fr. 1'302.-. B. Dopo avere istruito il caso ed acquisito, in particolare, i dati del conto individuale dell'assicurato concernente i contributi AVS (doc. 25 a 58), la CSC ha emanato una decisione il 4 maggio 2009 (doc. 59 a 71), con la quale ha riconosciuto all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 968.- al mese, dal 1° aprile 2009, sulla base di una durata di contribuzione di 25 anni e 11 mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 39'672.- e in applicazione della scala delle rendite 25. Con scritto del 10 giugno 2009 (doc. 77), l'assicurato si è opposto a questa decisione, chiedendo dei chiarimenti. Invitato dalla CSC a dotare la sua opposizione di una conclusione motivata (doc. 79), l'assicurato si è limitato a chiedere se i contributi AVS versati dalla sua ex moglie implicavano un nuovo calcolo della propria rendita di vecchiaia (doc. 83).
C-7327/2009 Pagina 3 La CSC ha respinto l'opposizione mediante decisione del 28 ottobre 2009 (doc. 84 a 87), nella quale, una volta determinata l'applicazione della scala delle rendite 25 e calcolato un importo relativo agli accrediti per compiti educativi di Fr. 11'085.-, nonché un reddito annuo medio di Fr. 39'672.-, ha confermato l'erogazione di una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 968.- dal 1° aprile 2009. C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 20 novembre 2009, chiedendo che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 1'302.- (sic) in riferimento al documento dell'8 marzo 1999 già all'incarto, di cui ha allegato una nuova copia, facente stato, come già ricordato, dei valori di Fr. 1'352.- (rendita di vecchiaia) e Fr. 1'302.- (rendita d'invalidità). La CSC ha risposto al ricorso il 21 gennaio 2010, riesponendo i calcoli già eseguiti nella decisione su opposizione del 28 ottobre 2009, ed ha proposto di respingerlo con la conseguente conferma della decisione impugnata. Invitato da questo Tribunale a presentare la propria replica, il ricorrente non si è più manifestato.
Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
C-7327/2009 Pagina 4 disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
C-7327/2009 Pagina 5 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 28 ottobre 2009 e chiede, quant'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia di Fr. 1'302.-, superiore quindi a quella riconosciutagli. 4. 4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
C-7327/2009 Pagina 6 4.3. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi ("splitting"). La ripartizione è effettuata se (a) entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita, (b) una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia, (c) il matrimonio è sciolto mediante divorzio (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito le Tabelle delle rendite, in tedesco e in francese, il cui uso è obbligatorio (Tabelle, art. 30bis LAVS; HYPERLINK "http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita" http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 4.4. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS). 4.5. L'art. 52 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101) illustra il rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo numero della scala delle rendite. Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97.73%.
C-7327/2009 Pagina 7 4.6. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS). Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI). 5. In concreto, come esposto dalla CSC nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta al ricorso, la durata contributiva del ricorrente all'AVS è pari a 25 anni e 11 mesi, ossia 311 mesi, per cui di riflesso, conformemente alle Tabelle, trova applicazione la scala delle rendite 25, ciò che il ricorrente non contesta. La somma dei redditi realizzati da quest'ultimo in Svizzera, previo "splitting" per gli anni di matrimonio dal 1968 al 1981, equivale a Fr. 527'687.-, ossia, dopo rivalutazione in funzione del fattore 1.378 (Tabelle), Fr. 727'153.-. A questo valore si aggiungono gli accrediti per compiti educativi pari a Fr. 11'085.-, tenuto conto di quattordici mezzi accrediti educativi dal 1968 al 1981 e di una rendita di vecchiaia mensile minima di Fr. 1'140.- nel 2009 (1'140 x 12 x 3 x 12 x 14 : 311 x 2), per cui il reddito annuo medio ammonta a Fr. 39'142.- e, arrotondato all'importo superiore secondo le Tabelle, Fr. 39'672.-. A questo reddito annuo medio corrisponde, sempre in conformità con le Tabelle, una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 968.-. Così procedendo, secondo le disposizioni di legge e sulla base di fatti non contestati di per sé dal ricorrente, la CSC ha eseguito in modo corretto il calcolo della rendita di vecchiaia di Fr. 968.- al mese. Questo importo non si scosta del resto di molto dal valore di Fr. 950.-, ottenuto dalla Cassa di compensazione del Canton Soletta mediante un calcolo provvisorio eseguito nel 1998. Per quanto concerne il valore di Fr. 1'302.- (recte: 1'352.-), fatto valere dal ricorrente senza alcuna spiegazione
C-7327/2009 Pagina 8 riguardo alla sua pertinenza, esso si riscontra in un documento dell'8 marzo 1999, incompleto e senza che se ne possa conoscere l'autore, di modo che non gli si può attribuire alcuna forza probante. 6. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 8. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata A/R); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
C-7327/2009 Pagina 10 e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: