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Bundesverwaltungsgericht 01.02.2008 C-7300/2007

1. Februar 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·830 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione-invalidità, decisione del 1° ottobre...

Volltext

Corte II I C-7300/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° febbraio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Eduard Achermann, Francesco Parrino, cancelliera Paola Carcano. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 1° ottobre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadina svizzera residente a Pula (Croazia), nata il _______, che la sua domanda presentata il 7 settembre 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con ricorso depositato alla posta il 23 ottobre 2007, A._______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; nulla produce a suffragio delle sue conclusioni, che, chiamata a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha riesaminato l'incarto alla luce della relazione medica del 13 maggio 2007 del Dott. G._______ del proprio servizio medico, giusta la quale l'assicurata non può attendere alle sue usuali faccende domestiche in misura completa e presenta, da un punto di vista prettamente psichiatrico, un'incapacità lavorativa del 20% dal 2000 e del 40% dal 2004, che, di conseguenza, l'amministrazione è giunta alla conclusione che all'assicurata potrebbe essere concesso un quarto di rendita a partire al più presto dal 7 settembre 2004 fino alla partenza dalla svizzera ma che gli atti di causa sono insufficienti a delucidare il suo stato di salute, che, pertanto, nelle sue osservazioni responsive del 20 dicembre 2007, l'amministrazione propone di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 8 gennaio 2008, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione e la relazione medica del 13 maggio 2007 del Dott. G._______ ed ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, Pagina 2

che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, nel caso in esame, l'istruttoria è incompleta e non permette di pronunciarsi sulle prestazioni dell'assicurazione invalidità da eventualmente riconoscere all'assicurata (art. 49 PA), che il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive e l'incarto deve essere rinviato all'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori atti a delucidare lo stato di salute dell'assicurata, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che non vengono prelevate spese e non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 1° ottobre 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. Pagina 3

2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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