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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2011 C-7232/2009

31. Mai 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,076 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 20 ottobre 2009)

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7232/2009 Sentenza del 31 maggio 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Philippe Weissenberger, Franziska Schneider, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (decisione su opposizione del 20 ottobre 2009).

C-7232/2009 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figli, ha lavorato in Svizzera come operaio dal 1962 al 1965 e dal 1968 al 1984, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 25 e 26). Il 3 aprile 2009 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera (doc. 1 a 28). Mediante decisione del 28 luglio 2009 (doc. 29 a 41), la CSC ha riconosciuto all'assicurato, sulla base in particolare delle "Tabelle per la determinazione della durata presumibile di contribuzione" per gli anni tra il 1948 e il 1968 (Allegato IX delle "Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale"), pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 746.- al mese, dal 1° luglio 2009, in funzione di una durata di contribuzione di 18 anni e 9 mesi (di cui 8 mesi nel 1962, 10 mesi nel 1963, 8 mesi nel 1964, 3 mesi nel 1965 e 5 mese nel 1968), di un reddito annuo medio determinante di Fr. 47'880.- e in applicazione della scala delle rendite 18. B. Con scritto del 12 agosto 2009 (doc. 48), l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione, pretendendo che sia tenuto conto della durata contributiva effettiva di diciotto anni e nove mesi, compreso l'anno 1984. Dopo avere riesaminato l'incarto, la CSC ha respinto l'opposizione mediante decisione del 20 ottobre 2009 (doc. 52 a 54), nella quale ha esposto il modo di determinare i periodi contributivi prima e dopo il 1968 ed ha constatato che l'assicurato non ha provato l'esistenza di una durata contributiva superiore rispetto a quella stabilita nella decisione del 28 luglio 2009. C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso

C-7232/2009 Pagina 3 al Tribunale amministrativo federale il 16 novembre 2009, chiedendo che la sua rendita di vecchiaia sia rivalutata "in base all'inflazione economica", ed ha prodotto copie di diversi permessi di soggiorno per gli anni dal 1963 al 1965. La CSC ha risposto al ricorso il 16 dicembre 2009, proponendone il rigetto con la conseguente conferma della decisione su opposizione impugnata, sulla base di una durata contributiva di 18 anni e 9 mesi, di un reddito annuo medio pari a Fr. 47'102.-, comprensivo di un importo relativo agli accrediti per compiti educativi di Fr. 17'510.-, e della scala delle rendite 18. Invitato da questo Tribunale a presentare la sua replica, il ricorrente non si è più manifestato. D. Allo scopo di completare l'istruzione del caso, questo Tribunale ha chiesto all'Ufficio degli abitanti di …, il 10 maggio 2011, dei ragguagli rispetto al soggiorno del ricorrente nel detto comune. Mediante scritto dell'11 maggio 2011, l'Ufficio degli abitanti di … ha confermato che il ricorrente aveva soggiornato in questo comune, con permesso A e da solo, dal 10 gennaio 1962 al 20 dicembre 1963, dal 14 febbraio 1964 al 12 dicembre 1964 e dal 17 gennaio 1965 al 2 maggio 1965.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1

C-7232/2009 Pagina 4 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra

C-7232/2009 Pagina 5 cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta, quant'anche non esplicitamente, la durata del periodo contributivo all'AVS e la rivalutazione dei suoi redditi considerati nella decisione su opposizione impugnata. 4. 4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali gli sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).

C-7232/2009 Pagina 6 4.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.4. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate dall'UFAS a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 4.5. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4.6. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata

C-7232/2009 Pagina 7 per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97). 5. 5.1. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). 5.2. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha allestito le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; HYPERLINK "http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita" http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 5.3. La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto all'art. 33ter LAVS. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione (art. 30 cpv. 1 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS) Di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fissando,

C-7232/2009 Pagina 8 su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite (art. 33ter cpv. 1 LAVS). L’indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell’indice dei salari, determinato dalla Segreteria di Stato d’economia, e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 33ter cpv. 2 LAVS). 5.4. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS). 5.5. L'art. 52 cpv. 1 OAVS illustra il rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo numero della scala delle rendite. Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97.73%. Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite. 5.6. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS). Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono

C-7232/2009 Pagina 9 invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI). 6. In concreto, come esposto dalla CSC nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta al ricorso, la durata contributiva all'AVS è pari a 18 anni e 9 mesi, ossia 225 mesi. A questo proposito, il complemento istruttorio operato da questo Tribunale ha rivelato che il ricorrente era titolare di un permesso A (stagionale) negli anni 1962, 1964 e 1965, per cui è a giusto titolo che la CSC ha applicato le Tabelle per stabilire la durata contributiva durante i detti anni. Considerato inoltre che sono determinanti unicamente gli anni interi di contribuzione, vale a dire in concreto 18 anni e non 18 anni e 9 mesi o 19 anni, come sembra sottintendere il ricorrente, la CSC ha applicato correttamente la scala delle rendite 18. Per il resto, la somma dei redditi realizzati dal ricorrente in Svizzera, previo "splitting" per gli anni di matrimonio dal 1969 al 1979, equivale a Fr. 402'647.-, ossia, dopo rivalutazione in funzione del fattore 1.378 (Tabelle), Fr. 554'848.-. A questo valore si aggiungono gli accrediti per compiti educativi pari a Fr. 11'085.-, tenuto conto di otto mezzi accrediti educativi e di quattro completi dal 1972 al 1984 nonché di una rendita di vecchiaia mensile minima di Fr. 1'140.- nel 2009 (1'140 x 12 x 3 x 12 x 8 : 311), per cui il reddito annuo medio ammonta a Fr. 47'102.- e, arrotondato all'importo superiore secondo le Tabelle, Fr. 47'880.-. A questo reddito annuo medio corrisponde, sempre in conformità con le Tabelle, una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 746.- nel 2009. Così procedendo, la CSC ha eseguito in modo corretto il calcolo della rendita di vecchiaia del ricorrente. 7. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 8. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali.

C-7232/2009 Pagina 10 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-7232/2009 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata A/R); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,

C-7232/2009 Pagina 12 RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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