Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.03.2009 C-7218/2008

12. März 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·986 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1°ot...

Volltext

Corte II I C-7218/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 marzo 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, patrocinato dal Centro Consulenze, Direzione centrale, Belpstrasse 11, 3007 Berna, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1°ottobre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7218/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 1° ottobre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 3 luglio 2007. 2. Il 13 novembre 2008, l'interessato ha inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale uno scritto mediante il quale ha comunicato di introdurre un ricorso provvisorio contro la decisione resa dall'UAIE il 1° ottobre 2008 ed ha espresso la propria volontà di completare il gravame una volta ricevuti gli atti di causa dell'autorità inferiore. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 4. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9 gennaio 2009 (notificata il 13 gennaio 2009; cfr. risultanze processuali), ha invitato l'insorgente a regolarizzare il ricorso, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale, con Pagina 2

C-7218/2008 comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA) e ha pure trasmesso al ricorrente l'incarto dell'UAIE. 6. Il 23 gennaio 2009, il ricorrente ha presentato una domanda di fissazione di un termine suppletorio per regolarizzare il ricorso. 7. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 20 febbraio 2009 (notificata il 23 febbraio 2009; cfr. risultanze processuali), ha accordato al ricorrente un termine di grazia di 3 giorni, a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale, per regolarizzare il ricorso del 13 novembre 2008, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 cpv. 2 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 8. 8.1 Il 27 febbraio 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di regolarizzazione della dichiarazione di ricorso del 13 novembre 2008. 8.2 Giova rilevare che giusta l'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Peraltro, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 8.3 La succitata decisione incidentale di questo Tribunale del 20 febbraio 2009 è stata notificata al ricorrente il 23 febbraio 2009 (cfr. risultanze processuali, e in particolare l'attestazione di ricevuta [doc. TAF 7]). Considerato che il termine di grazia di 3 giorni assegnato all'insorgente stesso per regolarizzare il ricorso del 13 novembre 2008 ha iniziato a decorrere il 24 febbraio 2009 ed è scaduto il 26 febbraio 2009, l'atto di regolarizzazione inoltrato il 27 febbraio 2009 lo è stato tardivamente. Per conseguenza, il ricorso del 13 novembre 2008 è inammissibile. Pagina 3

C-7218/2008 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4

C-7218/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

C-7218/2008 — Bundesverwaltungsgericht 12.03.2009 C-7218/2008 — Swissrulings