Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-7148/2009 Sentenza del 25 maggio 2011 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 5 ottobre 2009).
C-7148/2009 Pagina 2 Fatti: A. I coniugi B._______e C._______, cittadini italiani nati il … e il …, titolari di due rendite di vecchiaia svizzere, il primo dal 1° aprile 1986, la seconda dal 1° agosto 1983, sono deceduti il 28 marzo 2008, rispettivamente il 5 marzo 2002, lasciando come unico discendente diretto il figlio A._______(doc. 1 a 43). B. In seguito ad una comunicazione telefonica di A._______del 15 aprile 2008 (doc. 39), la Cassa svizzera di compensazione (CSC) è venuta a conoscenza del decesso di B._______, accaduto il 28 marzo 2008. A._______ha contemporaneamente precisato che avrebbe inviato il certificato di decesso e restituito la rendita di vecchiaia di Fr. 1'304.-, relativa al mese d'aprile 2008, già versata sul conto corrente del suo defunto padre presso le Poste Italiane (conto corrente 19296441; doc. 32). La CSC ha ricevuto copia del certificato di decesso il 10 giugno 2008 (doc. 43). C. Dopo avere tentato invano di ottenere a più riprese dalle Poste Italiane, per il tramite della Banca Popolare di Sondrio (doc. 44 a 50), lo storno del bonifico di EUR 774.30, effettuato da quest'ultima l'8 aprile 2008 sul conto corrente 19296441 e corrispondente alla rendita di vecchiaia di Fr. 1'304.per il mese d'aprile 2008, la CSC ha notificato, il 4 novembre 2008 (doc. 53), a A._______, in qualità di unico erede diretto di B._______, una domanda di restituzione dell'importo di Fr. 1'304.-, accordandogli nel contempo un termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni. Con scritto del 12 dicembre 2008 (doc. 60), A._______ha comunicato che la rendita di vecchiaia in questione era stata effettivamente versata sul conto corrente del suo defunto padre presso le Poste Italiane, ma si è dichiarato impossibilitato a restituire il detto importo, rilevando che spettava a quest'ultime procedere alla restituzione dello stesso. D. Ulteriori tentativi per ottenere il ristorno essendo rimasti infruttuosi (doc. 56 a 58), la CSC ha ingiunto a A._______, mediante decisione del 15
C-7148/2009 Pagina 3 aprile 2009 (doc. 64 e 65), di restituire la somma di Fr. 1'304.-, relativa alla rendita di vecchiaia del mese d'aprile 2008, versata a torto al suo defunto padre, attirando nello stesso tempo la sua attenzione sulla possibilità di chiedere un condono parziale o totale del rimborso. A._______non ha impugnato questa decisione, la quale è così cresciuta in giudicato, ma ha compilato, il 31 maggio 2009 (doc. 68 a 71), l'apposito formulario sulla sua situazione economica allo scopo di permettere la verifica dei presupposti per un eventuale condono. Una volta analizzati i dati riportati nel formulario, la CSC ha emesso una decisione di rigetto della domanda di condono il 16 giugno 2009 (doc. 72 e 73), non considerando adempiute le condizioni legali della buona fede e delle gravi difficoltà risultanti da un'eventuale restituzione. E. A._______si è opposto a questa decisione mediante scritto inoltrato il 13 luglio 2009 (doc. 74 e 75), chiedendo di poter beneficiare del condono a causa, in particolare, delle sue gravi difficoltà economiche e dell'impossibilità di costringere le Poste Italiane, "a meno di intentare una causa civile lunga anni, con spese gravose e impensabili", a rimborsare l'importo litigioso. Mediante decisione del 5 ottobre 2009 (doc. 77 e 78), la CSC ha respinto l'opposizione, facendo valere sostanzialmente che la condizione della buona fede non può essere considerata come adempiuta. F. Contro questa decisione su opposizione, A._______ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 12 novembre 2009, riproponendo gli stessi argomenti avanzati con l'opposizione affinché gli si riconosca il suo diritto al condono. La CSC ha risposto al ricorso il 14 dicembre 2009, dettagliando il proprio punto di vista riguardo al rifiuto del condono, e, dopo avere ammesso la ricevibilità del ricorso, ne ha proposto il rigetto con la conferma della decisione su opposizione impugnata. Invitato da questo Tribunale a presentare la sua replica, il ricorrente non si è più manifestato.
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Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, visti in particolari gli argomenti esposti dalla CSC nella propria risposta del 14 dicembre 2009, il ricorso deve essere considerato ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2.
C-7148/2009 Pagina 5 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente pretende che gli sia riconosciuto il diritto al condono della restituzione di Fr. 1'304.-, corrispondenti all'importo relativo alla rendita di vecchiaia per il mese d'aprile 2008, versata a suo padre l'8 aprile 2008, ossia dopo il suo decesso avvenuto il 28 marzo 2008. 4.
C-7148/2009 Pagina 6 4.1. Le disposizioni della LPGA sono applicabili alla LAVS, sempre che quest'ultima legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA (art. 1 cpv. 1 LAVS). 4.2. Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, e si estingue con la morte del beneficiario (art. 21 LAVS). 4.3. Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione della LAVS (art. 28 cpv. 1 LPGA). In particolare, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione (art. 31 cpv. 1 LPGA). 4.4. Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA). Peraltro, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25 cpv. 2 LPGA). 4.5. Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 [OPGA, RS 830.11]). Pertanto, affinché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti: (a) l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede e (b) la restituzione gli imporrebbe gravi difficoltà. In assenza di una delle predette condizioni, il condono non può essere concesso. 5. 5.1. In concreto, il ricorrente ha comunicato per telefono alla CSC, il 15 aprile 2008 (doc. 39), il decesso di suo padre B._______, avvenuto il 28 marzo 2008 (doc. 43), data che ha segnato la fine del suo diritto alla
C-7148/2009 Pagina 7 rendita di vecchiaia (art. 21 LAVS). Agendo in questo modo, in qualità di unico discendente diretto, il ricorrente ha adempiuto il suo obbligo di collaborazione all'esecuzione della LAVS (art. 31 cpv. 1 LPGA). Ciononostante, come unico erede diretto del suo defunto padre, egli ha percepito indebitamente la rendita di vecchiaia d'aprile 2008 di Fr. 1'304.-, equivalente a EUR 774.30 in applicazione del tasso di cambio allora vigente, versata per il tramite della Banca Popolare di Sondrio, l'8 aprile 2008, sul conto corrente 19296441 presso le Poste Italiane, intestato al suo defunto padre (doc. 32). Il ricorrente non ha del resto mai misconosciuto il suo obbligo di restituzione, dichiarando, già il 15 aprile 2008 (doc. 39), di voler restituire la rendita d'aprile 2008 e, in seguito, non contestando la decisione di restituzione della CSC, emanata il 15 aprile 2009 (doc. 64 e 65), cresciuta quindi in giudicato. 5.2. Il ricorrente chiede che gli sia riconosciuto il diritto al condono del rimborso della somma litigiosa. A questo proposito, egli fa valere di essere impossibilitato, peraltro senza apportarne la prova, a procedere al ristorno della somma in questione, dichiarando che responsabili della situazione sono le Poste Italiane, che egli non può costringere al rimborso "a meno di intentare una causa civile lunga anni, con spese gravose e impensabili". Questi argomenti risultano incomprensibili a questo Tribunale. Infatti, essendo assodato che la rendita di vecchiaia d'aprile 2008 è stata effettivamente versata sul conto corrente 19296441 presso le Poste Italiane, che era intestato al defunto padre del ricorrente, non è comprensibile cosa possa impedire quest'ultimo, come unico erede diretto, ad effettuare il ristorno della somma litigiosa. Ora, viste queste circostanze e, in particolare, il fatto che il ricorrente non ha allegato alla sua impugnativa nessuna prova di un eventuale ordine di ristorno a favore della CSC non eseguito correttamente dagli intermediari potenziali in giuoco (Poste Italiane e/o Banca Popolare di Sondrio), la buona fede del ricorrente non può essere ammessa. 5.3. Ne discende che, non potendo invocare la sua buona fede, al ricorrente non può essere condonata la restituzione di Fr. 1'304.-, percepiti indebitamente a titolo di rendita di vecchiaia versata al suo defunto padre per il mese d'aprile 2008, di modo che egli deve rimborsare alla CSC la somma di Fr. 1'304.-. Risulta perciò superfluo esaminare se la condizione relativa alle gravi difficoltà è adempiuta o meno.
C-7148/2009 Pagina 8 6. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 8. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-7148/2009 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
C-7148/2009 Pagina 10 l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: