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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2010 C-7109/2009

8. September 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,055 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su...

Volltext

Corte II I C-7109/2009 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 settembre 2010 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su opposizione del 19 ottobre 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-7109/2009 Fatti: A. A._______, cittadina italiana nata il (...), coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1972 al 1974 e dal 1977 al 1978, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 25 e 29). Con scritto del 28 ottobre 2008, corredato degli appositi formulari E 202 e E 207 (doc. 3 a 16), l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) ha inoltrato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) la domanda di rendita per la vecchiaia svizzera che l'assicurata aveva presentato allo stesso INPS il 13 febbraio 2007. B. Mediante scritto del febbraio 2009 (doc. 26), l'assicurata ha chiesto alla CSC di "accelerare la tempistica in materia di liquidazione" della domanda di rendita di vecchiaia. La CSC ha risposto il 2 marzo 2009 (doc. 28), affermando che l'età di pensionamento è fissato per le donne a sessantaquattro anni e che l'interessata avrà perciò diritto ad una rendita di vecchiaia solamente a decorrere dal 1° maggio 2009. Con decisione del 28 aprile 2009 (doc. 43), la CSC ha riconosciuto all'assicurata il diritto ad una rendita di vecchiaia di Fr. 174.- al mese, a fare stato dal 1° maggio 2009, sulla base di una durata di contribuzione di tre anni e due mesi e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 54'720.-. L'assicurata si è opposta a questa decisione tramite scritto del 14 agosto 2009 (doc. 57), chiedendo che le sia accordata una rendita di vecchiaia svizzera "a 62 anni d'età con riduzione permanente del 6.8%". Tramite decisione del 19 ottobre 2009 (doc. 59), la CSC ha respinto l'opposizione, argomentando che l'assicurata non ha richiesto, il 13 febbraio 2007, una rendita di vecchiaia anticipata. A questo proposito, la CSC ha rilevato, in particolare, che la rubrica n° 13 del formulario E 202, intitolata "Informazioni varie", è soltanto parzialmente completata, il punto "Data scelta dal/la richiedente per la decorrenza della pensione" essendo infatti vuoto. Pagina 2

C-7109/2009 C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale l'11 novembre 2009, facendo valere, in breve, il suo diritto ad una rendita di vecchiaia a partire dal suo sessantaduesimo anno d'età (rendita anticipata). La CSC ha risposto al ricorso il 15 dicembre 2009, chiedendo che esso sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata, per il motivo, in particolare, che non risulta dall'incarto, fino al momento dell'opposizione del 14 agosto 2009, che la ricorrente abbia fatto la richiesta di una rendita di vecchiaia anticipata, compilando, in special modo, l'apposito foglio complementare alla richiesta di rendita di vecchiaia ordinaria. Invitata a prendere posizione sulla risposta della CSC, la ricorrente non si è manifestata. Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Pagina 3

C-7109/2009 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di Pagina 4

C-7109/2009 sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. La ricorrente contesta la validità materiale della decisione su opposizione del 19 ottobre 2009, con la quale la CSC ha confermato la propria decisione del 28 aprile 2009, secondo cui l'interessata ha diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera ordinaria a decorrere dal 1° maggio 2009, e non ad una rendita anticipata a partire dal 1° maggio 2007. 4. 4.1 Secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS, gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto sessantaquattro o sessantatré anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto sessantatré o sessantadue anni. Giusta il cpv. 2, la rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte. Conformemente all'art. 67 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), il diritto alla rendita deve essere fatto valere presentando alla cassa di compensazione competente un modulo di richiesta debitamente riempito. Ai sensi del cpv. 1bis, il diritto alla rendita anticipata di vecchiaia non può essere richiesto retroattivamente. 4.2 In concreto, come risulta dal formulario E 202 (doc. 7 a 14), la ricorrente ha presentato all'INPS una domanda di rendita di vecchiaia svizzera il 13 febbraio 2007, trasmessa da quest'ultimo alla CSC, per ragioni non precisate, solamente il 28 ottobre 2008 (doc. 16), ossia più Pagina 5

C-7109/2009 di un anno e sette mesi dopo la richiesta. Dal detto formulario si evince pure che si tratta di una richiesta di rendita ordinaria, e non anticipata, come preteso dalla ricorrente, nella misura in cui non è stata specificata la data scelta per la decorrenza della pensione. Inoltre, come rilevato dalla CSC nella risposta al ricorso, la richiesta inoltrata dall'INPS non contiene il foglio complementare di rito relativo alla domanda di rendita anticipata. A ciò bisogna aggiungere che la ricorrente ha preso contatto con la CSC, dopo avere presentato la domanda di rendita all'INPS il 13 febbraio 2007, solamente nel febbraio 2009 (doc. 26), ossia dopo aver lasciato trascorrere due anni, chiedendo di "accelerare la tempistica in materia di liquidazione" della detta domanda, senza peraltro riferirsi al suo eventuale diritto ad una rendita anticipata. È infatti soltanto con l'opposizione del 14 agosto 2009 (doc. 57) che la ricorrente ha preteso, per la prima volta, di aver diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera "a 62 anni d'età con riduzione permanente del 6.8%". Per questi motivi, la CSC non ha ritenuto a ragione quale richiesta di rendita anticipata la domanda presentata dalla ricorrente il 13 febbraio 2007 presso l'INPS. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 5. Di conseguenza, non essendo fondato, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 6. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore ad uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 7. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. Pagina 6

C-7109/2009 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: - alla ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 7

C-7109/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 8

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