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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2007 C-703/2007

29. Mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,183 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità

Volltext

Corte III C-703/2007 { T 0 / 2 } Sentenza del 29 maggio 2007 Composizione: Elena Avenati Carpani (presidente del collegio), Eduard Achermann e Francesco Parrino, giudici Paola Carcano, cancelliera. L._______, ricorrente, patrocinata dall'Avv. Luigi Potenza, contro Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore, concernente assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto ed in diritto: che, mediante decisione dell'11 novembre 2003, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a L._______, cittadina italiana, nata il _______, che la sua domanda presentata il 31 ottobre 2002, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, la situazione valetudinaria dell'assicurata essendo stata esaminata col metodo specifico delle casalinghe (doc. 1-6 e 32), che, L._______, regolarmente rappresentata dal Patronato ITAL di Tricase (Lecce), ha formulato in data 11 dicembre 2003 tempestiva opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative (doc. 36), che, mediante decisione su opposizione del 9 febbraio 2004, l'UAIE ha respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo la propria decisione dell'11 novembre 2003 (doc. 41), che, con ricorso del 13 marzo 2004, L._______, sempre rappresentata dal Patronato ITAL, chiedeva, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, che, nel successivo scambio di allegati scritti, le parti si sono confermate nelle loro precedenti considerazioni e che, in particolare, l'avv. Luigi Potenza, nuovo rappresentante della ricorrente, preso atto della duplica del 16 settembre 2004 dell'UAIE, ha confermato, con scritto del 19 ottobre 2004, l'intenzione della propria assistita di mantenere il gravame, che, con giudizio del 10 novembre 2004, la Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero (CFR) ha accolto il ricorso e rinviato l'incarto all'UAIE, in quanto l'assicurata doveva essere sottoposta a nuove e complete visite specialistiche (ortopedia/neurologia, psichiatria) e la sua invalidità doveva essere valutata con il metodo generale (doc. 50), che, assunti i complementi istruttori richiesti dal caso, l'UAIE ha concesso all'assicurata, con decisione dell'11 dicembre 2006, un quarto di rendita d'invalidità con effetto dal 1° febbraio 2003 (doc. 85),

3 che, con ricorso del 24 gennaio 2007, L._______, sempre rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. G._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 31 marzo 2007, ritiene necessario sottoporre l'assicurata ad una perizia pluridisciplinare in Svizzera in quanto la documentazione agli atti è insufficiente in particolare modo da un punto di vista psichiatrico (doc. 87), che, pertanto, l'UAIE ha presentato le sue osservazioni responsive il 12 aprile 2007, proponendo di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 18 aprile 2007, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la ricorrente a volersi esprimere entro 30 giorni in merito alle osservazioni dell'amministrazione ed al rapporto medico del Dott. G._______, che, in data 27 aprile 2007, l'interpellata, per il tramite del suo rappresentante legale, ha comunicato di aderire alla predetta proposta dell'UAIE, che, l'8 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante ed entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b. della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato sia dall'UAIE sia dalla ricorrente, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. G._______ nel suo rapporto del 31 marzo 2007 atti a delucidare lo stato psico-fisico dell'assicurata. L'UAIE dovrà segnatamente procedere all'esperimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera e dovranno

4 essere effettuati tutti gli esami oggettivi che il caso richiede. I periti incaricati si pronunceranno segnatamente in merito alle affezioni di cui la ricorrente è portatrice, all'incapacità al lavoro e all'evoluzione di questa a partire dal 31 ottobre 2001 (ovvero 12 mesi precedenti la presentazione della domanda conformemente a quanto stabilito dall'art. 48 cpv. 2 LAI in deroga all'art. 24 LPGA), che, pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, da porre a carico dell'UAIE. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata dell'11 dicembre 2006, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 3. Comunicazione: - al rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R), - all'autorità inferiore (n. di rif. _______), - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Data di spedizione: